Attualità, Trov@ti in rete

#FurtoAuto: ecco quali vanno a ruba

Ecco la classifica italiana delle auto più ambite dai ladri a causa dell’ampia diffusione sul territorio nazionale e della facilità, una volta smontate, nell’essere immesse sul mercato dei pezzi di ricambio.

La più amata è la nuova Fiat Panda. Quasi 12 mila modelli rubati nel 2015.

 

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Vai alla classifica completa:

LE DIECI AUTO PIÙ RUBATE IN ITALIA

Assicurazione, Curiosità

Tagliando Rc Auto, cosa è cambiato

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Di seguito un’intervista pubblicata su ladiscussione.com. Buona lettura!

È ancora necessario esporre il tagliandino cartaceo dell’assicurazione automobilistica? Il dubbio è venuto a molti italiani, soprattutto nel timore di incorrere in multe per la mancata esposizione. Abbiamo girato la domanda a Luigi Mercurio, membro del Comitato Unito Patrocinatori Stragiudiziali Italiani e garante della piattaforma Oxygen.

La legge cosa dice?

In breve, l’art. 180 del codice della Strada al comma 1 stabilisce che per poter circolare con i veicoli a motore il conducente deve essere in possesso di vari documenti di circolazione e di guida, carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica alla circolazione del veicolo, la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo, poi alla lettera “d” si parla del certificato di assicurazione obbligatoria.

Dunque bisogna esporlo?

Dallo scorso 18 ottobre è stato abolito l’obbligo di esposizione del contrassegno di assicurazione Rc Auto, divenuto difatti digitale. Il controllo da parte degli organi di polizia, quindi, non avviene più attraverso la verifica del contrassegno, bensì attraverso il controllo elettronico della targa.

Il motivo di questa modifica è molto semplice: i tagliandi assicurativi di carta sono più facili da falsificare. Tale modifica ridurrà sensibilmente la commercializzazione di polizze contraffatte, fenomeno molto diffuso in Italia. Infatti, l’Italia vanta al 2014 un numero circa 4.000.000 di veicoli sprovvisti di regolare contratto di assicurazione.

Non vi sono altre indicazioni?

Si. nonostante ciò, come ha voluto chiarire il Ministero dell’Interno, rimane l’obbligo di avere in auto il certificato di assicurazione che dovrà essere esibito in caso di controllo da parte degli agenti. Inoltre, la circolare chiarisce che non c’è l’obbligo di esibire i documenti in formato originale, ma anche in copia oppure in formato digitale. In buona sostanza, non è cambiato tanto, a parte l’eliminazione del contrassegno. Tuttavia, in questa prima fase di mutamento, molte compagnie di assicurazione continuano a consegnare agli assicurati il tradizionale tagliando di carta, ma col tempo non verrà più consegnato.

Gli automobilisti che vorranno verificare la copertura assicurativa possono collegarsi al portale dell’automobilista, ilportaledellautomobilista.it. Esistono anche alcune app, free o a  pagamento, da scaricare sul proprio smartphone per poter effettuare il controllo della targa”. Di Marzio Di Mezza, http://www.ladiscussione.com

Attualità, Risarcimento danni

Dal Blog Ilcarrozziere: La liquidazione del sinistro tra Kafka e Ridolini

Un argomento di attualità che sta molto a cuore a chi opera nel settore dell’infortunistica stradale ed, oggi, diventato sempre più articolato: la liquidazione del sinistro!

Ne parla in questo articolo l’Avv. Sonia Monteleone. Buona lettura.

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“E’ francamente difficile parlare di logica nelle procedure liquidative dei sinistri in RC auto. Si tratta di ”logiche” che negli anni hanno subito trasformazioni non semplici da seguire, comprendere e individuare soprattutto da chi le osserva dall’esterno.

Se l’attenzione delle imprese appare spesso focalizzata sui costi molte sono le storture del sistema che però restano nascoste ai non addetti ai lavori. “Le dinamiche che oggi affrontiamo nel curare una richiesta di risarcimento danni in conseguenza di un sinistro stradale sono sempre più complesse” ci dice Sonia Monteleone , avvocato che si occupa di responsabilità civile assicurativa ” E la difesa deve quindi diventare sempre più tecnica, sia in fase stragiudiziale che in sede processuale. È necessario comprendere appieno tali logiche tenendo presente che il vantaggio per la Compagnia non risiede tanto nel contenimento del contenzioso quanto nel taglio dei risarcimenti o almeno, nel tentare di giustificare in qualche modo una mancata offerta nei rigorosi termini di legge”. In altre parole l’assicuratore oggi appare proteso nell’individuare una più o meno plausibile motivazione per non pagare, come ben sanno i carrozzieri italiani che si sentono dire sempre più spesso, che il sinistro viene respinto magari per asserite incompatibilità “ma tanto lo scriviamo solo per l’Ivass” .

Si comincia con l’aumento esponenziale di escamotage di ogni sorta, che hanno il pratico effetto di rallentare il procedere delle richieste risarcitorie. In alcune aree d’Italia già solo la fase della consegna della CAI può essere un problema, in altre zone addirittura ottenerne in dietro una copia per formulare una richiesta danni sembra un’impresa impossibile, incentivata magari dai rappel che le imprese riconoscono agli agenti che trattengono gli originali.

“L’arma più gettonata è quella della perizia taglia tutto” spiega Monteleone: “Il fiduciario della compagnia perizia il veicolo danneggiato ma il foglio di perizia, quando giunge nelle mani del liquidatore, sembra riguardare addirittura tutt’altro sinistro. Talvolta lo stesso perito deve correre per rispettare i termini e quindi abbozza perizie come si suol dire con ampie riserve. Poi il problema dei valori del veicolo è noto a tutti, soprattutto in considerazione del parco auto che nel nostro paese è sempre più datato, troppo spesso si fanno arbitrarie medie di mercuriali che non si dovrebbero adottare, si utilizzano in modo improprio quotazioni invece da personalizzare. Il peggio però avviene quando al perito viene chiesto di indicare costi orari stravaganti e fuori mercato”.

E’ certamente vero che la perizia eseguita dal fiduciario dell’assicuratore che deve pagare è commissionata e pagata da quest’ultimo ed è una perizia di parte, e a chi lavora per un solo o due clienti non si può certo chiedere di andare contro le indicazioni della committenza. Risulta a Federcarrozzieri ad esempio che un gruppo assicurativo italiano abbia imposto alla rete peritale l’utilizzo esclusivo dei propri software taglia tempi senza possibilità di mediare con i tradizionali preventivatori.

Sarebbe invece auspicabile” chiarisce Sonia Monteleone “procedere, come già da tempo avviene in Francia, effettuando perizie con caratteristiche di terzietà. Questo sì sarebbe un primo passo utile a riequilibrare i diritti di entrambe le parti garantendo, ricordiamo, anche e soprattutto la sicurezza del danneggiato/consumatore”.

Si tratta di auspicio irrealizzabile visto che Ania è assolutamente da sempre contraria ma in attesa che le contraddizioni del sistema portino a una implosione delle criticità “Per giungere sani e salvi all’agognato risarcimento occorre informare, essere trasparenti, fare chiarezza e esigere altrettanto da chi, non dimentichiamolo, non è altro che un debitore. Occorre corrispondenza fitta e costante, senza interruzioni uno scambio continuo di documenti utili a delineare i termini corretti del risarcimento dovuto. Solo così si può, nell’ipotesi di conclamate ingiustizie o di casi di mala gestio, presentare reclami dettagliati e circostanziati alle strutture dedicate e poi all’IVASS. Una causa talvolta rappresenta solo un favore per il debitore.”

Fonte:  Blog ilcarrozziere.it

Assicurazione, Risarcimento danni

Il valore della consulenza in ambito stragiudiziale!

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Vi siete mai chiesti perché le compagnie assicurative hanno tutto l’interesse a gestire direttamente i danni ed “ostruire” quel danneggiato che si affida a professionisti del settore?

La compagnia assicurativa in questo modo aumenta l’utile tenendo bassi i costi dei risarcimenti, nei casi ormai soliti del #RisarcimentoDiretto, aumentando la differenza tra quanto pagherà per il vostro danno e quanto invece, a seguito del regolamento “a forfait” (che disciplina i rapporti tra le diverse compagnie assicurative), riceverà dall’assicurazione del veicolo danneggiante.

Facciamo un paio di esempi.

Esempio 1. In caso di danno materiale subito dal vostro veicolo, in fase di liquidazione vi è stata riconosciuta l’IVA dell’importo periziato dal “fiduciario della compagnia”? Siete stati rimborsati del fermo tecnico? Siete stati informati di avere diritto al rimborso del noleggio di auto sostitutiva per il tempo strettamente necessario per le riparazioni del veicolo incidentato?

Esempio 2. In caso di danno a persona, siete stati informati dell’iter procedurale per ottenere il giusto risarcimento? Sapevate di aver diritto ad una consulenza da parte un medico legale? Avete avuto il rimborso delle spese mediche documentate? Il medico fiduciario della compagnia ha riconosciuto tutti i giorni di diaria giornaliera? In che percentuale? E’ stato calcolato il risarcimento del danno morale? E quello esistenziale?

Siete sicuri di ottenere il giusto risarcimento senza una consulenza professionale?

Da una analisi della sinistrosità degli ultimi anni sia con soli danni materiali che danni fisici è emerso che nella maggior parte dei casi il danneggiato accetta la proposta di liquidazione della compagnia assicurativa senza pensare che spesso vi può essere una differenza notevole tra quanto si ottiene e quanto si potrebbe ottenere con una corretta gestione del sinistro.

Allora perché rinunciare ad un diritto sancito dalla Legge?

Quello che non tutti sanno è che spesso le compagnie assicurative  “giocano” con la procedura di indennizzo diretto (procedura CARD) in vigore dal 1° febbraio 2007. In che senso? La normativa dispone che il danneggiato, in fase stragiudiziale, sia obbligato a rivolgersi alla propria compagnia per ottenere il risarcimento del danno.

Come  affrontano queste disposizioni, concretamente, le assicurazioni?

Cercano di sfruttare a proprio vantaggio la scarsa conoscenza della materia infortunistica dei privati cittadini, non riconoscendo alcune voci di danno o limitando al minimo il risarcimento dovuto. Sempre più spesso accade che le compagnie assicurative tendono ad “isolare” il danneggiato, prospettando pagamenti veloci solo nel caso in cui non ci si rivolga ad un esperto del settore dell’infortunistica stradale patrocinatore stragiudiziale o legale.

Qualcuno vuol togliervi un grande diritto sancito dalla Costituzione Italiana. Quello della libertà di scegliere.

Noi non siamo d’accordo e ci battiamo con il #CUPSIT e le associazioni della #CARTAdiBOLOGNA per far si che i Vostri diritti non vengano calpestati!

Se siete sicuri di aver ottenuto il giusto risarcimento è stato un piacere aver ricevuto la vostra visita.

Se, invece, avete qualche dubbio sul risarcimento ottenuto INFORMATEVI sui Vostri DIRITTI!!!

Link utili:

Carta di Bologna

Cupsit

Federcarrozzieri

Unarca

Giurisprudenza, Risarcimento danni

Nuova condanna per Allianz!

Acquisti una polizza che ti protegga in caso di sinistro.. poi il sinistro accade.. e spuntano “penali, contropenali e penalotte..” Tra un po’ finisce che sei tu a dover risarcire l’assicurazione.. per il disturbo!

Dal blog IlCarrozziere.it un altro bell’articolo che analizza l’ennesima sentenza, questa volta del giudice di pace di Catania. Una pronuncia che ripercorre, ancora una volta, tutti i passi di una stortura che le compagnie assicurative si ostinano a portare avanti ai danni dei consumatori.

Buona lettura e ricordate: #liberidiscegliere si può!

“Condanna per Allianz che penalizza i consumatori.

Una vacanza omaggio per due in una località da sogno o un’auto di lusso magari. Quante volte sono proprio questi i premi di concorsi legati all’acquisto di un pandoro o all’abbonamento ad una rivista. Premi allettanti.

Avete mai acquistato una polizza che promettesse qualcosa di simile?
No, anzi! La polizza assicurativa rc auto, prodotto che siamo obbligati ad avere, non sa proprio cosa siano ricchi premi e cotillon. Così, una volta scelta la compagnia assicurativa, avete davanti una polizza che prevede, se sarete bravi, se vi comporterete bene, se proprio di marachelle non ne combinerete e se davvero lo avrete meritato: uno sconticino!

Sì, sì uno sconticino succulento, una micro percentuale sull’importo complessivo… che però bisognerà guadagnarsi!
Come? Mai trasgredire ad alcuno dei divieti inseriti in polizza:no alla cessione del credito, no ad una carrozzeria di fiducia, no all’assistenza di un legale. Tanti no per un risparmio insignificante.

Così è… solo se glielo permettiamo! Queste imposizioni, queste restrizioni insopportabili sono vessatorie e non possono essere opposte al danneggiato.

A dirlo l’ennesima sentenza, questa volta del giudice di pace di Catania. Una pronuncia che ripercorre, ancora una volta, tutti i passi di una stortura che le compagnie assicurative si ostinano a portare avanti ai danni dei consumatori. Dinanzi all’ennesima penale, ingiustamente applicata dall’Allianz, il giudice, dott. Scuto, ha ribadito come l’obbligo di risarcimento tragga origine dalla legge e non dal contratto esistente tra le parti che costituisce solo un presupposto legittimante.

Il danneggiato che in conseguenza di un sinistro stradale rivolge la richiesta di risarcimento alla propria compagnia assicurativa si vede spesso decurtare gli importi per la presunta violazione delle clausole contenute nel contratto stipulato. La sentenza, invece, ristabilisce nuovamente l’equilibrio tra le parti ed afferma chiaramente che il diritto del terzo danneggiato matura in conseguenza dell’illecito civile subito e non in virtù del contratto assicurativo. L’assicurazione, in questi casi, agisce quale mandataria ovvero quale sostituta della compagnia che garantisce il responsabile civile e, di conseguenza, non può giustificarsi alcuna limitazione nè trasformazione di un rapporto da extracontrattuale a contrattuale al solo scopo di inserire penali illegittime.

La sentenza si sofferma poi anche su altri aspetti perché le clausole, che tanto care sono alle compagnie, risultano inserite in violazione di più norme. La clausola che vieta l’assistenza di un legale viola sia l’art.24 della Costituzione che l’art.33, n.2,lettera t, del D.lgs n.206/2005.

Insomma, casomai ce ne fosse ancora bisogno, le clausole inserite in polizza per limitare i diritti dell’assicurato, sono vessatorie, non solo perché sbilanciano i rapporti tra le parti ma perché costituiscono “un pregiudizio per intere categorie professionali ad esclusivo beneficio dell’assicuratore e un illegittimo pregiudizio al diritto di difesa. Altro che viaggi e concorsi: acquisti una polizza e pur di ottenere un’idea di sconto… poco ci manca che sia tu a dover risarcire loro! Si potrebbe cantare alle compagnie che tanto amano queste clausolette: “caramelle… non ne voglio più”.”

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Attualità, Curiosità

Risarcimento diretto: La #polizza ti #incatena!

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Sappiamo che per legge chi pone in circolazione un veicolo a motore è obbligato ad assicurarlo. Bene.
Non ci risulta assolutamente che per legge un assicurato che subisce un sinistro stradale, in veste di danneggiato, sia “obbligato” a recarsi presso una carrozzeria imposta dal proprio assicuratore.

Ecco, però, quello che è accaduto stamattina al danneggiato di turno (ormai una consuetudine).

Ci contatta un’automobilista che, pochi giorni prima, aveva subito un sinistro stradale. La sua richiesta è stata diretta ed esplicita: “ho subito un sinistro e dopo aver consegnato il CAI in agenzia mi veniva riferito che in base al mio contratto sarei obbligato a recarmi presso il carrozziere convenzionato, pena la decurtazione del 10% sul risarcimento”. È vero tutto ciò? Io non ne sapevo niente, sono davvero vincolato dal contratto? E poi, mi scusi, mi designano una carrozzeria che si trova ad oltre 40 chilometri dalla mia residenza, invece, a due passi da casa, c’è il mio carrozziere di fiducia quello che conosco da quando ero piccolo e dove anche mio padre si è sempre rivolto. La prego mi dica cosa devo fare”.

Innanzitutto, è bene chiarire un concetto base. Lei non è ASSOLUTAMENTE OBBLIGATO a recarsi presso una carrozzeria convenzionata né obbligato a subire alcuna delle limitazioni che vorrebbero imporle.  Lei vanta un credito nei confronti del responsabile civile, cioè colui che ha provocato i danni alla sua autovettura! La sua assicurazione, nei casi di applicabilità del risarcimento diretto, come quello che ci ha descritto, si sostituisce all’assicurazione del responsabile per la gestione del sinistro, in virtù della cosiddetta procedura CARD, per poi rivalersi fino alla somma a forfait stabilita dall’accordo tra le compagnie aderenti a tale procedura.

Questa sostituzione comporta delle conseguenze in punto di diritto.

Infatti, la Rc Auto è regolamentata dall’art. 1917 C.C. e dell’attuale D. Lgs. 209/2005 “Risarcimento diretto” che, se pur obbliga stragiudizialmente l’assicurato a rivolgersi all’impresa con cui è stato stipulato il contratto assicurativo, prevede che “[…] a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, l’impresa è obbligata a valutare i danni e a provvedere alla loro liquidazione per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile […]” come viene esplicitamente riportato nel Quaderno 2 a pagina 6 dell’IVASS (organo tenuto alla vigilanza).

Sul punto va ricordata un’importante ordinanza della Suprema Corte, la n. 5928/2012, che recita: invero, l’azione diretta […] non origina dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni […]. Sicché, la posizione del danneggiato resta quella di chi ha subito un illecito civile […].

Tornando al suo caso le faccio un banale esempio: “le provocano un danno che comporta una costo di 2000 euro. Lei va dal suo assicuratore, in virtù della normativa vigente (quella del risarcimento diretto), per ottenere il pagamento e la risposta è la seguente:

 1) non le possiamo dare i 2000 euro, anzi lei è obbligato a riparare il veicolo dove vogliamo noi!

2)  Se non accetta e non vuole andare a riparare il veicolo dal nostro riparatore le decurteremo il 10% del risarcimento,  in pratica le pagheremo 1800 euro”.

 Quanto descritto rappresenta una vera e propria compressione della sua libertà di scelta del riparatore e del suo diritto al risarcimento del danno.

E’ semplicemente una procedura che lede il danneggiato, erroneamente  considerato solo “assicurato” dalla compagnia, così da imporne: condizioni contrattuali, delineando limitazioni e penali in caso di riparazioni del veicolo presso riparatori non convenzionati, o penali nel caso di affidamento di incarico a patrocinatori.

In tutti i casi emergono vere e proprie limitazioni arbitrarie della libertà del danneggiato: 1) limitazione della libertà di scelta del riparatore; 2) limitazione del diritto alla difesa nel caso di sinistro stradale. Praticamente  ASSURDO!

Occorre chiarirlo una volta per tutte: la sua assicurazione, in qualità di gestionaria della liquidazione del sinistro nella procedura di indennizzo diretto (o meglio “risarcimento diretto”), non ha titolo per opporle eccezioni che riguardino il contratto assicurativo!

DA RICORDARE: in materia di #‎RcAuto ci assicuriamo per non subire danni al nostro patrimonio quando provochiamo danni a terzi. Le clausole che trovate nei Vostri contratti necessitano di apposita approvazione, soprattutto quelle che limitino la responsabilità, devono essere oggetto di specifica contrattazione. Devono essere illustrate, l’assicurato deve essere informato sulle conseguenze. In caso contrario non avranno valore e sarà come non vi fossero mai state apposte.

Il giusto #‎risarcimento resta un Vostro diritto!

Attualità

CUPSIT: 10 GIUGNO RIUNIONE SOCI DEL CUPSIT A FIANCO DELLA CARTA DI BOLOGNA E CONTRO IL DDL CONCORRENZA

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La data è fissata: 10 GIUGNO 2016, BOLOGNA – NH Hotel de la Gare.

Se non ci fosse il #CUPSIT, e  le altre associazioni aderenti alla #CartadiBologna, la lobby assicurativa avrebbe ricevuto tanti e tanti regali dagli ultimi governi che finora si sono succeduti. Ma il CUPSIT e le sigle della Carta di Bologna si sono fortemente opposti alle pressioni esercitate dalle compagnie assicurative sul governo per far approvare le loro proposte atte a limitare la concorrenza, il libero mercato e la tutela del danneggiato.

A Bologna il 10 giugno si parlerà dell’andamento dell’associazione e si affronteranno temi a noi cari: la lotta al Ddl Concorrenza, le famose clausole vessatorie, la Carta di Bologna.

Il padrone di casa, Dr. Stefano Mannacio, tra i più attivi e instancabili sostenitori e difensori dei principi di libertà e concorrenza, ci accoglierà nella sua Bologna per l’assemblea ordinaria dei soci del Cupsit in prima convocazione alle 7 del 10 giugno ed in seconda convocazione alle 15.30 del 10 giugno presso NH Hotel de la Gare – Bologna IN Piazza XX Settembre n. 2, nei pressi della stazione centrale di Bologna.

ORDINE DEL GIORNO

  • Andamento finanziario dell’Associazione
  • Andamento degli associati e provvedimenti da prendere, a norma di statuto, su quelli non in regola da tempo con le quote associative.
  • Polizze Rc Auto, clausole vessatorie.
  • Carta di Bologna: il Ruolo del Cupsit e le azioni di contrasto al DDL concorrenza.
  • Alleanze e collaborazioni con altre associazioni e struttura di raccordo permanente.
  • Varie ed eventuali

Dopo l’incontro, prima dei saluti finali, sarà servito un Aperitivo con piccolo Buffet.

Si raccomanda la massima partecipazione dei colleghi previa una adesione il più possibile tempestiva.

L’incontro è aperto ai patrocinatori iscritti e non iscritti e a tutti gli interessati.

PER ADESIONI VAI AL MODULO DI ISCRIZIONE CLICCANDO QUI

 

Attualità

Esame Perito Assicurativo

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E’ stata indetta la data della prova di idoneità per l’iscrizione al Ruolo dei Periti assicurativi – sessione 2015.

La data d’esame sarà il 23 giugno 2016 alle ore 8,30 ed avrà luogo presso la “Sala Olimpia” dell’Ergife Palace Hotel, sito in Roma, Via Aurelia n. 617/619.

Facciamo il nostro in bocca al lupo a tutti i candidati, augurando il superamento dell’esame e diventare “liberi” professionisti!

Per ulteriori informazioni clicca qui.

Attualità, Mondo Perito

Perizie non a norma? Arriva la denuncia dei carrozzieri

Perito

La rivolta dei carrozzieri spezzini. La notizia è di qualche giorno fa.

Le associazioni dei carrozzieri hanno presentato un corposo reclamo alla CONSAP S.p.A., Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa ed all’IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Sotto accusa i software per la stima, installati su tablet e smartphone, ed in uso ai periti fiduciari di alcune compagnie assicurative per lo sviluppo delle stime dei danni riportati ai veicoli incidentati.  Anche a La Spezia, ma come su tutto il territorio nazionale, alcune Assicurazioni “impongono” ai periti fiduciari l’utilizzo di un tablet nel quale è stato impostato un software per la quantificazione dei danni. Tale procedura di stima prescinde dalla oggettività del perito stesso, il quale è chiamato ad esprimere solamente un giudizio che indica genericamente la gravità dell’intervento riparativo. Il perito che utilizza il software non è in grado di conoscere quante siano le ore di lavoro riportate nella stima, né come queste ore siano distribuite e neppure quali siano i costi per i materiali d’uso calcolati. Il software trasforma l’operazione direttamente in euro, senza visualizzare in quale maniera si è arrivati a stabilire l’importo. In pratica la stima viene effettuata con tempi pre-impostati dalla Assicurazione che, come reclamato dai carrozzieri, riducono quelli normalmente indicati nei tempari classici in uso dagli stessi periti assicurativi e dai carrozzieri.

E la valutazione commerciale del veicolo? Spesso risulta anti-economica!

Stesso discorso per il valore commerciale del veicolo che viene periziato. Il valore del bene danneggiato è già impostato dal software e non può essere indicato dal perito. Vale a dire che, il soggetto abilitato a dare al bene il valore ante-sinistro è vincolato al valore impostato dal software in base a parametri standard ed indicativi.

Quello che si sta verificando è che tali valori risultano solitamente più bassi rispetto al valore di mercato dello specifico veicolo danneggiato. Un bel risparmio a quanto pare!

Consigli utili.

Che siate un carrozziere o un danneggiato richiedete sempre un supporto da parte di un tecnico abilitato ed imparziale. Quello che viene incaricato dalla compagnia assicurativa non può essere considerato un “perito terzo”. Solo così avrete possibilità di un confronto con le valutazioni della compagnia assicurativa che deve liquidare il danno e verificare che la stima sia corrispondente con la vostra.

Attualità

#‎RCAuto‬ ‪#‎derivaIndennitaria‬ ‪#‎Allianz‬

Sul nostro Blog ne abbiamo già discusso tempo fa con questo post:Lo scherzetto della clausola sulla conciliazione paritetica (liberticida!) di una nota Compagnia tedesca..e nel mese di novembre abbiamo interessato anche l’IVASS chiedendone un parere, ma da allora siamo ancora in attesa di una risposta. Attendiamo fiduciosi!

L’argomento è diventato molto scottante e tuttora di attualità:

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#‎RCAuto‬ ‪#‎derivaIndennitaria‬ ‪#‎Allianz‬ (e non solo!): continuano gli articoli in merito alle “clausole vessatorie”.
La ‪#‎CartadiBologna‬ vigila e partecipa attivamente con ‪#‎OUA‬, ‪#‎CUPSIT‬,‪#‎Federcarrozzieri‬ ed ‪#‎Assoutenti‬.

Ecco alcuni articoli in merito:

Attualità

La polizza Rca su misura. Per fregarti

Apriamo la settimana segnalandovi questo interessante articolo dal blog “automobilista.it”. Si parla di Rca, clausole e clausolette vessatorie, anticostituzionali ed illecite che si trovano all’interno dei contratti RcAuto..

Aprite gli occhi e anche le orecchie prima di sottoscrivere un contratto assicurativo. Non fermatevi solo al prezzo appetitoso, verificate bene le condizioni di polizza; valutate con attenzione sia i vantaggi che gli svantaggi nell’accettazione di una serie di sconti che poi impongono una limitazione della libertà..
Buona lettura

Dal blog Automobilista.it:

gattovolpe-300x194.jpg“Se accetti questa clausola, risparmi il 10% sulla Rca. Se poi firmi quest’altro cavillo, hai una riduzione del 15%. Puoi aggiungerci un ribasso ulteriore del 5% per questo, e quindi del 5% su quell’altro…”. Quando le assicurazioni ti vogliono fare la Rca su misura, c’è di che stappare le bottiglie di champagne. Quasi quasi la polizza te la danno gratis. Anzi no: sono loro che pagano te affinché tu dia l’ok a entrare nella loro squadra. Occhio: è una Rca proprio su misura, per fregarti. Ma quali sono queste benedette clausole?

1) La più eccitante si chiama Rca con scatola nera. Con lo sconto. Peccato si dimentichino di dirti chiaro e tondo che, in caso di sinistro, se sgarri di un chilometro orario sulla velocità imposta in un certo tratto, il tuo risarcimento intero te lo scordi. Vuoi contestare la black box? Provaci. Nel contratto firmato da te ci sarà scritto grosso modo: “Le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del dispositivo”. Così, in un attimo, non solo ti sei sbranato il tuo sconto originario, ma in più vedi anche il rimborso decurtato. Sempre se te lo danno. Complimentoni, furbastro.

2) Rinunci all’avvocato e hai una riduzione sulla Rca. A parte che una normaccia del genere è anti-costituzionale, lede i tuoi diritti alla difesa, comunque non si capisce perché tu non debba avere un legale, un esperto in infortunistica stradale, un patrocinatore stragiudiziale che ti aiuti. Per fare un favore alla compagnia, che così è libera di assegnarti l’indennizzo che crede?

3) Risarcimento in forma specifica e rinuncia alla cessione di credito al carrozziere indipendente. In cambio di uno sconto. In sostanza, vai dal carrozziere convenzionato con la compagnia: non hai più la tua libertà di scelta. E chissà, magari rimpiangi di non avere la tua macchina riparata dal tuo carrozziere. In più, non hai la libertà di cedere il diritto del tuo credito (vantato verso la compagnia) al carrozziere indipendente. In questo modo, la compagnia fa il bello e cattivo tempo: ti ha in mano. Norme illecite, clausole vessatorie. Immondizia. Rca trash”.

Assicurazione, DDL Concorrenza e mobilitazionedecretorcauto

Scatola nera #RcAuto: un enorme #Bluff antitruffa!

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Siamo ancora provati dalle abbuffate pasquali ed ecco che arrivano dal Senato informazioni difficili da digerire! Fronte RcAuto: spunta dal cilindro la solita “vecchia” proposta: l’obbligatorietà dell’installazione della scatola nera (detta anche black box).

Benefici? Per le assicurazioni quelli di poter dominare maggiormente l’iter risarcitorio post sinistro. Un controllo pressante e indagatore capace di mettere in discussione, a proprio piacimento, dati sensibili. Nascosti dietro al paravento delle truffe sembrano voler comunicare ufficialmente a tutti noi: “c’è poco da fidarsi, siete un popolo di truffatori in libertà vigilata!”.

Tanti i dubbi. La scatola nera ha un costo legato alla sua installazione ed all’eventuale disinstallazione (quando si vuol cambiare compagnia o vendere l’auto). Costi a carico degli utenti che risulterebbero ben più elevati degli sconti che dovrebbero conseguire all’installazione. Ecco, ma poi, di quanto sarà lo sconto? Quale sarà il riferimento di base da cui partire? E la nostra privacy sarà al sicuro? Perché deve essere una società esterna a controllare i nostri dati e i nostri tragitti? Perché le compagnie assicurative dovrebbero poter schedare e monitorare ogni nostro singolo spostamento?

Ma funziona correttamente? Già! Siamo sicuri del corretto funzionamento del dispositivo in caso di sinistro?  Un dato che a tutti resta oscuro. Registriamo diversi casi in cui gli automobilisti hanno avuto diverse problematiche a causa dell’installazione del dispositivo satellitare.

Ecco alcuni casi realmente accaduti:

PRIMO CASO (e probabilmente anche il più delicato): un’automobilista alla guida del proprio veicolo percorre regolarmente una strada del Comune X. Improvvisamente da una strada laterale sopraggiunge un veicolo che non rispetta il segnale di STOP collidendo contro il malcapitato.  Constatato i danni i due protagonisti compilano il modello CAI e l’automobilista con ragione si rivolge al proprio assicuratore per ottenere il risarcimento dei danni. Ma ecco l’amara sorpresa:  l’Assicuratore respinge la richiesta di risarcimento dell’automobilista per “mancato nesso di causalità”, in parole povere il sinistro non risulterebbe compatibile con i danni lamentati dall’automobilista.

A questo punto l’automobilista si rivolge allo studio di un professionista che scopre l’arcano: la scatola nera non ha RILEVATO il sinistro stradale!! A questo punto vengono effettuate una serie di attività e accertamenti da parte dello studio d’infortunistica che acquisisce addirittura fotografie con i veicoli incidentati – che fortunatamente l’altro automobilista aveva scattato sul luogo del sinistro dopo l’urto tra i veicoli. Finalmente, dopo più di quanto previsto per legge l’automobilista ha ottenuto il dovuto risarcimento, anche se ha rischiato di veder invalidato un suo diritto per una totale inadeguatezza del dispositivo tecnologico che si vuole imporre per legge!

SECONDO CASO (da non sottovalutare):  in questo secondo caso l’automobilista procedeva alla guida del proprio veicolo su una strada Provinciale del Comune X. Improvvisamente da una strada laterale si immetteva un veicolo senza rispettare il segnale di STOP collidendo contro il malcapitato che a seguito dell’urto finiva la sua corsa contro un guardrail riportando anche danni alla persona. Sul luogo dell’incidente intervenivano le autorità di polizia che applicavano le dovute sanzioni al veicolo che non rispettava lo stop. Ma ecco cosa accade: l’Assicurazione dell’automobilista con ragione offriva un risarcimento pari al 70% del danno contestando la velocità, in quanto sulla Strada Provinciale vigeva un limite di velocità pari a 50 km/h (un po’ bassino considerato il tipo di strada..) mentre la scatola rilevava una velocità di percorrenza del veicolo pari a 60 km/h. Risarcimento decurtato del 30% in virtù di una presunta violazione mai contestata dalle stesse autorità intervenute!

Oltre il danno la beffa!! A questo punto l’automobilista, vedendosi contestate le proprie ragioni e posto dinanzi ad una improvvisa dilatazione dei tempi del risarcimento si rivolgeva ad uno studio d’infortunistica per far valere i propri diritti con notevoli ed ulteriori disagi.

TERZO CASO: l’automobilista procede regolarmente alla guida del proprio veicolo sulla strada Statale del Comune di X. Anche in questo caso l’altro automobilista alla guida del proprio veicolo si immetteva sulla Statale senza rispettare lo Stop collidendo contro l’incolpevole automobilista. Dopo aver verificato i danni i due automobilisti compilano il modello CAI e l’automobilista certo di aver ragione si rivolge al proprio assicuratore per ottenere il risarcimento dei danni. ATTENZIONE: In questo caso la scatola nera ha rilevato il sinistro, ha rilevato che il veicolo percorre quel tratto di strada a 44 km/h, dove il limite è di 50 km/h. Dal rilievo della mappa è chiaro ed evidente il luogo del sinistro ed il punto di collisione. Dove è il problema? Direte voi. Ecco cosa accade in questo caso: l’Assicuratore dell’automobilista con ragione paga il sinistro con responsabilità concorsuale paritaria, vale a dire al 50%, in quanto afferma che dalla compilazione del modello CAI si evincerebbe una concorsualità! Ma come? La scatola nera rileva perfettamente il luogo dell’accadimento, la velocità del veicolo assicurato, la direzione dell’urto e la forza G dell’urto ricevuta dal veicolo. Risposta dell’assicuratore: il modello CAI (compilato in modo insufficiente dai due conducenti) avrebbe valore probatorio rispetto al dispositivo che registra la dinamica del sinistro. Purtroppo anche in questo caso l’automobilista non accetta l’offerta proposta dall’assicuratore e si vede costretto ad agire giudizialmente per veder valere il proprio diritto al risarcimento, con un prolungamento dei tempi ed un aggravio di spese a suo carico. Nel caso appena illustrato prendiamo atto di come, nei fatti, la scatola nera non  abbia  necessariamente valore probatorio prevalente.

QUARTO E ULTIMO CASO (a dire il vero il più complesso!): in questo caso l’automobilista proveniente da una strada secondaria arriva al segnale di STOP e si ferma prima di immettersi sulla strada Statale del Comune X. Una volta verificato che non sopraggiungessero altri veicoli, l’automobilista iniziava la manovra di immissione entrando in collisione con un altro veicolo che proveniva da una corsia di immissione adiacente ma percorsa erroneamente in controsenso dall’altro automobilista. Anche in quest’ultimo caso il dispositivo ha registrato l’impatto, rilevando la velocità del veicolo pari a 2 km/h al momento dell’impatto, registrando un urto obliquo nella parte anteriore sinistro. Insomma, tutti elementi che potrebbero essere di sostegno all’automobilista quanto meno per una definizione concorsuale del sinistro, anche alla luce della manovra messa in atto dall’altro veicolo. Invece? No. In questo caso l’Assicuratore risponde che purtroppo l’automobilista aveva lo Stop e, in tutta sostanza, si sa..  lo Stop è un muro! Il finale non è dissimile dai precedenti casi.

Morale della favola: il dispositivo tanto invocato dovrebbe rilevare la dinamica del sinistro ma non sempre lo fa; dovrebbe evitare le truffe, gli incidenti dubbi e i rimborsi non dovuti ma, spesso, avviene proprio il contrario. In sostanza, il prodotto di alta tecnologia che viene fortemente sponsorizzato dalle Compagnie non possiede tutti i requisiti di certezza ed efficienza che prospetta, non  è affidabile al 100% e pare  utilizzato unicamente ad uso e consumo delle compagnie assicurative.

Per finire.. C’è poi una questione ulteriore. L’obbligatorietà della scatola nera potrebbe “veicolare” la riparazione delle auto danneggiate presso i centri convenzionati. Insomma l’ennesimo cavallo di troia per limitare la libertà di scelta dell’assicurato. Nessuna tutela per l’automobilista in caso di sinistro e limitazione della libertà che non sarà libero di andare dal suo carrozziere di fiducia. Un controllo assoluto sia del mercato RcAuto, altro che DIRITTI, altro che CONCORRENZA.

Siamo dinanzi all’ennesima beffa che, se approvata, condurrebbe a gravi conseguenze. Il Governo si farà trascinare nuovamente lungo l’ennesima discesa pericolosa?

Attualità

La Revisione Periodica della carrozzeria attraverso il beneficio delle piccole riparazioni

revisione carrozzeria

La proposta della “revisione periodica della carrozzeria” porta la firma di Fabio Bergamo, scrittore impegnato da molti anni sul capitolo “sicurezza stradale”. Le sue proposte note ed apprezzate dal Ministero dei Trasporti, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, ASAPS Polizia Stradale, ecc…, e riportate su siti, blog, giornali e riviste di livello nazionale, sono approdate in Parlamento. Su di esse infatti l’ On. Paolo Russo, terrà, a breve, una interrogazione parlamentare alla Camera dei Deputati.

Lasciamo, di seguito, il testo della stessa, elaborato da Fabio Bergamo e la comunicazione dell’ Avv. Grazia Ferrara di Napoli, entrambi inviati da Lei all’ ANIA rendendo nota alla medesima associazione, la sua disponibilità a seguire legalmente l’evolversi dell’ iniziativa riguardante appunto l’introduzione del beneficio delle piccole riparazioni – come “clausola” da inserire nel normale contratto RC Auto – destinato esclusivamente agli utenti virtuosi (BONUS RIPARATIVO).

Fabio Bergamo ringrazia l’ Avv. Grazia Ferrara e l’On. Paolo Russo per il sostegno offerto al suo lavoro. Ringrazia altresì Federcarrozzieri per la battaglia a favore dei diritti degli utenti danneggiati per i quali si è giunti alla elaborazione della Carta di Bologna come della Piattaforma Oxygen per la gestione rapida e quindi trasparente dei sinistri da parte delle autocarrozzerie.

Segue Testo della proposta di Fabio Bergamo e Lettera dell’ Avv. Grazia Ferrara inviate all’ ANIA in data 24 marzo 2016 :

I Documenti sono in Formato PDF

Testo della proposta di Fabio Bergamo

Lettera dell’ Avv. Grazia Ferrara

Alcuni giornali che hanno riportato la proposta relativa alla revisione periodica della carrozzeria attraverso il beneficio delle piccole riparazioni, avanzata da Fabio Bergamo:

su ASAPS POLIZIA STRADALE
http://www.asaps.it/51778-_educazione_stradale_dei_bambini_il_primo_giocoalbum_.html

Leggi oggi – Motori Oggi gestito dal Dr. Girolamo Simonato Comandante della polizia locale in prov. di PD
http://www.leggioggi.it/2016/03/03/sicurezza-stradale/

La Rampa – giornale della Campania –
http://www.larampa.it/sicurezza-stradale-le-proposte-di-bergamo-approdano-in-parlamento/

Assicurazione

L’assicuratore tutto fare..

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Natale è ormai un vago ricordo, Pasqua sarà presto alle nostre spalle ed il tempo dei facili buonismi è quindi ampiamente trascorso.. Le fatiche assicurative, invece, non conoscono festività e proseguono forsennatamente senza sosta. Multitasking è una parola tanto di moda, riuscire a fare più cose contemporaneamente pare a molti l’unica strada per il successo, per sentirsi “fighi”. L’assicuratore non è certo da meno e pur di stare al passo coi tempi deve aver deciso di tentarle tutte.

Ecco allora che oggi come oggi ci troviamo di fronte ad una figura multiforme. Un assicuratore trasformista, l’assicuratore potremmo dire dai mille volti.

Parliamo per fatti concreti.

Il sinistro si è appena verificato, il danneggiato deposita il modello CAI in agenzia e spera nell’agognato (dovuto) risarcimento. Il tempo trascorre invano ed ecco che il danneggiato/sfiduciato decide di rivolgersi al patrocinatore stragiudiziale per vederci finalmente chiaro. Ecco che improvvisamente il danneggiato riceve una telefonata dall’agenzia presso cui è assicurato. Una lieta novella giunge è pronto un assegno lì in agenzia che attende solo di essere ritirato dal cliente/beneficiario. Troppa la gioia per riflettere, per indagare e l’ignaro danneggiato corre a ritirare quella che ormai gli sembra una “fortuna insperata” quasi calata dall’alto. Assicuratore/Liquidatore. Dunque, pur di consentire un risparmio alla mandante….(o forse anche per il mero gusto di non far pagare gli onorari al patrocinatore??!) ecco che l’intrepido agente veste all’occorrenza i panni del liquidatore, sposta i mobili in agenzia, cambia il completo che indossa, si conferisce un’aria seriosa e meno amichevole ed ecco il gioco è fatto: ecco l’agente liquidatore. Prima figura brillantemente sostituita: risparmio doppio.

Assicuratore/perito: Il sinistro è appena avvenuto, il danneggiato si reca presso l’agenzia con il modello CAI compilato e le indicazioni sulla dinamica del sinistro. Ecco allora che l’agente, presa visione della documentazione, si mostra perplesso, dubbioso, preoccupato.. le espressioni si succedono rapidamente sconcertando non poco il danneggiato/assicurato.. che non si sente affatto rassicurato e s’agita. L’agente inizia così a vestire i panni del consigliere, illustra, a suo dire, la dinamica sinistrosa più consona ad una migliore illustrazione da riportare nel modello CAI, contesta i danni lamentati asserendo che la richiesta del riparatore è certamente esosa e molto al di sopra dei reali interventi di riparazione necessari. Troppi i pezzi da sostituire e gli interventi richiesti, meglio riparare che sostituire, insomma la compagnia non riconoscerà le voci di spesa. In ogni caso c’è sempre la carrozzeria convenzionata: quella sì che effettuerà la riparazione perfetta! In questi casi l’agente ha quindi dovuto indossare le vesti di perito o se si preferisce anche di carrozziere esperto. In ogni caso un ulteriore risparmio per la mandante.

L’agente avvocato/magistrato. Quando accade il sinistro ed il danneggiato/assicurato ha pienamente torto.. l’indefesso agente ha il compito delicato di verificare se il torto lamentato dal cliente è realmente tale. In questi casi, di difficile interpretazione l’agente inizia un’opera ricostruttiva sottile e complessa nella quale tenta di comprendere se la presunzione di concorsualità risulta effettivamente superata o se, invece, è tutt’ora applicabile. E’, quindi, questo il caso in cui l’agente con grande sapienza indossa persino la toga e dirime l’angosciosa questione insorta.

Dunque “signori della Corte”, diremmo se fossimo in un’aula giudiziaria da telefilm americano.. ma la nostra triste realtà è ben distante da quella fantasiosa che tanto ci appassiona. L’attualità ci costringe a scontrarci, è proprio il caso di dire, con la tortuosa realtà. Quella di un sistema assicurativo che fagocita tutte le professionalità in nome esclusivamente di quello che mio nonno chiamava “il Dio danaro”.

Attualità, DDL Concorrenza e mobilitazionedecretorcauto

DDL Concorrenza: ritirati gli emendamenti che limitavano la libera scelta del carrozziere

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Ritirati ieri gli emendamenti dal 3.40, 3.41, 3.44, 3.45 e accantonato tutto l’articolo 3. Addio alle clausole vessatorie?

Si è svolta tutta sottotraccia con relazioni tecniche e lettere ai singoli senatori la bataglia sugli emendamenti che reintroducevano di fatto la possibilità per le compagnie di introdurre clausole vessatorie per gli automobilisti nei contratti RC-Auto.

Ad essere sotto accusa da parte delle associazioni di carrozzieri, ma anche avvocaticonsumatori e vittime della strada sopratutto l’articolo 3, che ai punti 3.403.413.44 e 3.45 ribadiva il diritto per il danneggiato al totale risarcimento del danno, “ma” con un piccola dicitura che stravolgeva completamente tale diritto: il diritto al risarcimento era definito totale “fatta salva la libertà contrattuale”.

Ancora una volta quindi si cercava di concedere alle compagnie la possibilità di inserire clausole nelle polizze RC Auto in grado di limitare la scelta del carrozziere, ad esempio con l’introduzione di franchigie in caso l’utente si recasse presso la sua carrozzeria di fiducia in luogo di quella fiduciaria della compagnia. Nella Giornata di ieri (8 marzo 2016) tuttavia tali emendamenti sono stati ritirati.

Restano al momento operativi altri articoli che varie associazioni (comprese quelle che si presentano sotto il cappello della Carta di Bologna) osteggiano fortemente, compreso l’articolo 10 che con gli emendamenti 10.12 e 10.13 inseriscono un termine di decadenza dall’azione risarcitoria di soli 90 giorni a fronte del termine attuale di due anni.

Nonostante quindi il passo avanti compiuto dalla Xa commissione del senato, che con il ritiro di questi emendamenti porta la posizione governativa più in linea con il testo uscito dall’analisi parlamentare, mancano ancora all’appello gli emendamenti presentati dai singoli relatori, ragion per cui è ancora difficile comprendere a pieno quale sarà il testo finale che uscirà dalla commissione.

Fonte: http://www.carrozzeriaautorizzata.com