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IA nella Gestione Sinistri: Vantaggi e Rischi

Abbiamo seguito l’episodio di Insurzine TV andato in onda lo scorso 9 ottobre, in cui si parlava dell’IA nella gestione dei sinistri, del miglioramento della precisione e della riduzione dei costi operativi. A discuterne è stata Cinzia Carbone, Head of Sales di Solera in Italia.

Qui il link della puntata: Solera, come l’IA sta trasformando la gestione sinistri (insurzine.tv)

L’idea di saltare la fase di valutazione iniziale da parte di un perito o la verifica dei danni da parte di un carrozziere suscita interrogativi su come si possano garantire valutazioni accurate e affidabili anche in materia di sicurezza stradale. I periti e i carrozzieri hanno un know-how essenziale, soprattutto per i danni più complessi. Affidarsi esclusivamente a un sistema automatizzato potrebbe portare a valutazioni imprecise.

L’affermazione secondo cui il sistema IA può identificare riparazioni antieconomiche solleva ulteriori preoccupazioni. Se la premessa è che “l’IA è efficace soprattutto per danni lievi o minori”, come può avere la competenza necessaria per riconoscere e valutare danni di entità maggiore? Non c’è il rischio di una sottovalutazione dei costi di ripristino? Oppure della negazione del ripristino del veicolo derivata da una “valutazione anti-economica delle riparazioni” senza una corretta perizia e una stima del valore del veicolo? La mancanza di un’analisi approfondita per i danni significativi potrebbe portare a decisioni errate? Questo solleva dubbi sulla capacità del sistema di offrire un’analisi completa e accurata.

Inoltre, è importante considerare che, ad oggi, la legge parla esplicitamente di ispezione diretta e di attività svolta da una persona fisica. Questo implica che la valutazione dei danni e le decisioni relative alle riparazioni dovrebbero essere effettuate da professionisti esperti e qualificati, in grado di fornire un’analisi accurata e dettagliata. La sostituzione di questo approccio tradizionale con sistemi automatizzati potrebbe compromettere l’efficacia e la qualità delle valutazioni, creando una lacuna a discapito della sicurezza e della correttezza dei processi di ripristino.

Sebbene questa transizione verso la digitalizzazione possa sembrare più ecologica nel lungo termine, non dobbiamo ignorare che l’assenza di un’adeguata supervisione umana potrebbe avere conseguenze negative, come un paradossale aumento dei costi delle polizze rcauto per il rischio di contestazioni e controversie legali tra assicurati e compagnie assicurative. La questione del CO2 è secondaria rispetto alla necessità di garantire che i processi di valutazione e riparazione siano affidabili e sicuri per tutti.

È evidente che dobbiamo riflettere criticamente su questi temi. È fondamentale considerare come l’adozione dell’IA possa effettivamente migliorare o complicare la gestione dei sinistri. Le potenziali disfunzioni e le limitazioni dell’IA richiedono un dibattito approfondito per arrivare a soluzioni che garantiscano efficienza senza compromettere la qualità del servizio.

In sintesi, mentre l’IA ha il potenziale di rivoluzionare la gestione dei sinistri, è cruciale non sottovalutare l’importanza delle competenze umane e considerare le possibili implicazioni etiche e pratiche. Un dialogo aperto tra le parti interessate potrebbe aiutare a sviluppare un sistema più equilibrato e funzionale.

In sintesi, l’integrazione dell’IA nella gestione dei sinistri è un tema complesso che richiede attenzione e valutazione critica. Mentre le tecnologie possono portare innovazione e miglioramenti, è cruciale mantenere un equilibrio tra efficienza e qualità del servizio, preservando il valore delle competenze umane e garantendo la protezione dei diritti dei consumatori.

Ci auguriamo che le normative future garantiscano la protezione dell’automobilista, danneggiato e/o assicurato, affinché l’adozione dell’IA non comprometta i diritti e gli interessi dei consumatori. È essenziale che il dibattito includa tutte le parti interessate: assicurazioni, rappresentanti dei consumatori, periti, carrozzieri al fine di costruire un sistema equilibrato e giusto.

Certo, noi siamo dalla parte del 10% dei player che credono nell’importanza delle competenze umane e della supervisione professionale in questo processo.

Con la nostra Associazione torneremo a dibattere sull’argomento nel prossimo webinar, terzo appuntamento dedicato al tema delle perizie da remoto e delle perizie con sistema IA.

©  Luigi Mercurio

Fonte: https://www.peritiaiped.it/ia-nella-gestione-sinistri-vantaggi-e-rischi/

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Lavoro da remoto: Osservazioni sulle dichiarazioni del Presidente UnipolSai, Carlo Cimbri

Sul Sole 24 ore del 18 settembre 2024 è stata pubblicata una breve dichiarazione del Presidente del Gruppo UnipolSai, Carlo Cimbri, relativa all’impiego dello smart working da parte della società.

Qui il link dell’articolo https://www.ilsole24ore.com/art/cimbri-il-lavoro-remoto-non-e-nuova-normalita-AFA6SbyD?refresh_ce=1

Abbiamo apprezzato molto che il vertice di un Gruppo così importante ci abbia messo la faccia e abbia espresso la sua opinione rispetto alle strategie con cui vorrebbe indirizzare il lavoro in azienda.

Si legge nelle poche righe dell’articolo che secondo Cimbri il lavoro da remoto non può essere la normalità e lui personalmente non è mai stato un sostenitore del lavoro da remoto. Anche se fino a fine 2024 è in corso una sperimentazione che sarà oggetto di valutazione.

Il lavoro da remoto, introdotto di necessità durante la pandemia, non può diventare la regola.

Sotteso a questo pensiero vi è la convinzione che il lavoro in presenza costituisca un valore aggiunto per i lavoratori che solo così possono conquistare quella necessaria esperienza su campo fatta anche di relazioni umani da coltivare.

Si apprende anche dai comportamenti, dall’esperienza, dai rapporti con i colleghi. Non penso che le società in cui le persone lavorano molto da casa siano migliori di quella che abbiamo creato noi” Così conclude Cimbri.

Consapevoli del fatto che la dichiarazione riguarda l’organizzazione del lavoro all’interno dell’azienda e quindi i lavoratori alle dipendenze del Gruppo, ci sembra però di capire che esso esprima il pensiero del suo autore rispetto allo smart working in generale. Pertanto, non possiamo non chiederci cosa ne pensa Cimbri dell’uso del lavoro da remoto in ambito di peritale: l’uso della videoperizia e di altre forme di accertamento del danno senza visionare il veicolo è una pratica compatibile con l’idea di un lavoro fatto di comportamenti, esperienza e rapporti umani?

In quale misura è possibile usare l’ispezione a distanza senza snaturare il senso della professione (sebbene autonoma) e l’efficienza dei risultati?

Ci piacerebbe avere il punto di vista del presidente Cimbri che sicuramente potrebbe arricchire il dibattito sull’argomento.

© Luigi Mercurio

Fonte: Lavoro da remoto: Osservazioni sulle dichiarazioni del Presidente UnipolSai, Carlo Cimbri – AIPED – Associazione Italiana Periti Estimatori Danni (peritiaiped.it)

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Tabella unica nazionale macrolesioni: il Consiglio di Stato dice no!

E’ dello scorso mese la notizia della bozza di decreto approvata dal Governo relativa alle macrolesioni di cui all’art. 138 del Cap. Si era detto che era necessario attendere il parere del Consiglio di Stato affinché la bozza divenisse definitiva. Si rinvia al seguente contributo per maggiori approfondimenti https://avvocatofusco.com/diritto-assicurativo-responsabilita-civile/approvata-tabella-unica-nazionale-sulle-lesioni-cd-macropermanenti/

Purtroppo il Consiglio di Stato ha detto no! E le ragioni evidenziano una certa superficialità di metodo e di contenuti da parte del legislatore di secondo grado. 

Proviamo a vedere più da vicino i motivi della sospensione del parere e cosa dovrebbe poi accadere in  sede normativa. 

Numero 00164/2024 e data 20/02/2024 Spedizione – PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE CONSULTIVA 

Fatte le premesse formali, il CdS esordisce ricordando la finalità dell’intervento regolamentare del Governo nella predisposizione delle tabelle in attuazione dell’art. 138 cit.: essa deve realizzare un duplice obiettivo: 

a) di “garantire il diritto delle
vittime […] a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subìto”;
b) di “razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori”
(articolo 138, comma 1).

Sebbene concorrenti, tali obiettivi non si collocano sullo stesso piano, spiega il CdS.

Rispetto al primo obiettivo, si rimarca la necessità che i criteri adottati siano tali da assicurare l’effettività e l’integrità del risarcimento del danno, ivi incluso quello morale. Sul piano operativo, l’art. 138 cit. comma 2 richiama la necessità di tener conto dei criteri di valutazione ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

“Il richiamo all’acquis giurisprudenziale mira, con ogni evidenza, a salvaguardare, negli intendimenti del legislatore, la garanzia di effettività e congruenza del risarcimento del danno anche nel quadro delle tabelle “ministeriali” di nuovo conio e a scongiurare, in prospettiva programmatica, valutazioni al ribasso rispetto agli assetti remediali da riguardarsi quali tendenzialmente consolidati”.

Tutto ciò “al fine di scongiurare il rischio degli automatismi traslativi in danno della collettività dei consumatori e degli utenti, attraverso l’incremento dei premi contrattuali”.

Sotto questo primo aspetto, il provvedimento del Ministero del Made in Italy risulta, secondo il CdS, compromesso sotto il profilo strettamente formale. Manca infatti una chiara presa di posizione del Ministero di Giustizia, che lungi dall’esprimere la sua posizione attraverso il semplice silenzio o assenso, avrebbe dovuto effettivamente contribuire alla emanazione dello schema di decreto che, proprio perchè interministeriale, dovrebbe essere concertato tra i vari ministeri coinvolti. 

“Con specifico riferimento allo schema di decreto in esame, si deve ripetere che il coinvolgimento del Ministro della giustizia appare correlato alla necessaria ed impegnativa verifica, in chiave retrospettiva, della complessiva coerenza dell’intervento con gli orientamenti maturati dalla giurisprudenza “consolidata” in punto di risarcimento del danno non patrimoniale e, in chiave prospettica, dell’impatto della regolazione sulla attività giurisdizionale e sulle modalità di liquidazione dei danni”.

“Già sotto questo primo profilo, l’erogazione del parere deve essere sospesa, in attesa di una adeguata rinnovazione dell’attività di concertazione interministeriale”.

Passando poi all’esame del merito, il CdS formula altre osservazioni sulle scelte compiute dal Governo per la definizione dei punti tabellari. Ancora una volta, dopo attenta disamina, il verdetto finale appare decisamente negativo. 

“Osserva il Collegio che la complessiva razionalità dell’operazione algoritmica implementata – di per sé non arbitraria ed anzi tecnicamente necessitata – appare, per un verso, concretamente compromessa, e resa non compiutamente intellegibile, da un approntamento non adeguato e non aggiornato dei dati aggregati di riferimento e, per altro verso, inficiata da una surrettizia inversione metodologica, rispetto alle direttive scolpite dalla base normativa”.

Insomma, il Consiglio di Stato pare rimproverare al Ministero l’eccessiva frettolosità e approssimazione nell’elaborazione dei dati di partenza per arrivare alla determinazione dei valori monetari finali che non soddisferebbero affatto il criterio della congruità del risarcimento. 

I dati a cui ha attinto il Ministero del Made in Italy sono, secondo il CdS, poco aggiornati, sebbene elaborati dall’Ivass.

Inoltre, “l’analisi trascura il complessivo confronto comparativo con lo status quo, sia in termini assoluti, sia in termini relativi, in relazione ai diversi gradi di invalidità, in tal modo non offrendo elementi per scongiurare il rischio di regressione dei risarcimenti”.

Da ultimo, passaggio assolutamente significativo, il monito a non adottare soluzioni che appaiano sbilanciate in favore delle compagnie assicurative:

“La sostenibilità degli impatti economici sul sistema assicurativo non può essere acquisita e valorizzata quale vincolo ex ante (ovvero limite rigido e predefinito) per una diluita scansione parametrica dei potenziali esiti remediali, in funzione di generalizzato ed ingiustificato temperamento o, perfino, di misurata e programmatica riduzione della tutela delle vittime”. ” Merita, con ciò, di essere nuovamente rimarcato che la direttiva di razionalizzazione dei costi gravanti sul sistema assicurativo – che asseconda, per un verso, le aspettative di certezza, calcolabilità e prevedibilità degli operatori economici e dovrebbe contribuire a disincentivare, in prospettiva predittiva, il contenzioso e a favorire la definizione stragiudiziale delle pratiche di liquidazione – non va intesa quale ragione di deminutio della
pienezza, effettività ed adeguatezza della tutela che va riconosciuta alle vittime di eventi dannosi”.

In conclusione, il Consiglio di Stato sospende l’emanazione del parere in attesa che i soggetti coinvolti si adoperino per colmare le lacune indicate secondo le direttive fornite. 

© Annunziata Candida Fusco

Si allega il parere integrale Parere SCD tabelle

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Fermo tecnico e noleggio di veicolo sostitutivo: note a Cass. ord. n. 27389 del 19.09.2022

Continuiamo ad esaminare le voci di danno che compongono una domanda risarcitoria derivante da sinistro stradale.

Come già detto nel contributo precedente (consultabile al link risarcimento da sinistro stradale e prova del danno: quanto sono utili fattura e preventivo), il danno risarcibile non è composto solo dagli esborsi necessari per la riparazione del veicolo incidentato bensì da ulteriori voci di spesa tra cui sicuramente rientra il fermo tecnico.

Che rapporto c’è tra il fermo tecnico e la spesa per noleggio di veicolo sostitutivo?

Il fermo tecnico è quel danno che deriva dal mancato godimento del veicolo durante il tempo che occorre per le riparazioni necessarie, quindi il tempo della sosta forzata (Cass. 21789/2019).

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Risarcimento da sinistro stradale e prova del danno: quanto sono utili fattura e preventivo?

Apriamo il nuovo anno con un argomento apparentemente ultra noto e quasi scontato, ossia la prova del danno patrimoniale da sinistro derivante dalla circolazione stradale.

Lo affrontiamo però in un’ottica di continuità, iniziando con questo contributo che vuole essere il primo di altri sullo stesso tema.

La prova del danno derivante da sinistro stradale implica un duplice campo di indagine: prova del nesso causale o eziologico e prova dell’effettivo esborso necessario a ripristinare il veicolo danneggiato.

Il primo profilo probatorio comporta la necessità di dimostrare che un sinistro sia accaduto e più specificamente che vi sia un nesso di causalità tra l’evento di danno (il fatto generatore del danno) e il danno conseguente.

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Il trasportato ha sempre ragione! Le Sezioni unite risolvono il contrasto sull’art. 141 CAP.

La sentenza della Cassazione a sezioni unite 35318/2022 del 30.11.2022 risolve finalmente un contrasto giurisprudenziale sorto all’interno della terza sezione tra due orientamenti formatisi in materia di risarcibilità del danno del terzo trasportato ai sensi dell’art. 141 D. Lgs. 209/2005.

Prima di riportare la soluzione dell’enigma, diamo uno sguardo alla vicenda che ha dato l’impulso alla svolta tanto attesa.

Un uomo, alla guida della sua autovettura in autostrada, perde il controllo del veicolo e finisce contro il guard rail, causando così la morte della moglie che viaggiava accanto a lui come passeggera. Insieme ai suoi figli, agisce in giudizio ex art. 141 contro la compagnia assicurativa del suo stesso veicolo, per conseguire il risarcimento del danno non patrimoniale: in particolare, il marito agisce per il risarcimento del danno iure proprio per la perdita della relazione; marito e figli agiscono tutti insieme iure hereditatis per il risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla defunta.

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Tribunale: No compensazione spese per l’assicurazione

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No alla compensazione delle spese se l’assicurazione non invia un’offerta prima della causa

Si segnala la sentenza del Tribunale di Pavia del 14 dicembre 2020 il quale, nell’ambito di un procedimento per risarcimento del danno da sinistro stradale, pur in presenza di una soccombenza reciproca, si pronuncia per la condanna alle spese della compagnia di assicurazione che non aveva inviato l’offerta stragiudiziale prima della causa.

Il caso: Tizio conveniva avanti al Giudice di Pace Caio e la Compagnia di assicurazioni per il risarcimento patiti in conseguenza del sinistro stradale nel quale era rimasto coinvolto, in particolare per essere stato tamponato da Caio, come da risultanze del modulo C.A.I.

La Compagnia di assicurazione, condannata in primo grado, proponeva appello, chiedendo la riforma della pronuncia di primo grado anche in punto di spese legali: il Giudice di Pace, pur avendo solo in parte accolto la domanda dell’attore, aveva condannato la Compagnia di assicurazione alla refusione delle spese di lite.

Il Tribunale, in funzione di giudice di appello, nel rigettare le richiesta di compensazione delle spese formulata dall’appellante, osserva che.

a) vero è che la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali, sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, anche quando la parzialità dell’accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo;

b) tuttavia, premettendo che il giudice, anche in caso di soccombenza reciproca, può ritenere di non disporre la compensazione delle spese, esponendo le ragioni della propria decisione, nel caso di specie il Tribunale ritiene, effettivamente, di non disporla: ciò, anzitutto, in quanto l’assicurazione, risultata soccombente sull’an, non risulta avere formulato prima dell’avvio della causa, sia pure solo pro bono pacis, un’offerta, la cui proposizione avrebbe potuto essere giustificata quantomeno alla luce del modesto valore della controversia.

Decisione: In punto di spese: la Compagnia di assicurazione condannata alla rifusione in favore dell’appellato delle spese di lite relative al giudizio di primo grado, pari a Euro 214.00 per esborsi e, per compenso di difensore ex D.M. n. 55/2014, in complessivi Euro 1.205,00 oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge; alla rifusione in favore dell’appellato dei quattro quinti delle spese di lite relative a questo grado di giudizio, che liquida, già in tale frazione in complessivi Euro 1.296.00 oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, dichiarando integralmente compensata la residua frazione di un quinto.

Fonte: avvocatoandreani.it

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Mondo Perito, Trov@ti in rete

Domicilio digitale: comunicazione obbligatoria anche per i periti iscritti presso la CONSAP

I Periti hanno l’obbligo di comunicazione dell’indirizzo PEC dal 1° ottobre presso la CONSAP

La legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modifiche del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (il cosiddetto “Decreto Semplificazioni”), recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, introduce importanti novità in merito al “domicilio digitale”. Il riferimento normativo è l’articolo 37 (“Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, imprese e professionisti”). Ebbene, dal 1° ottobre 2020 sarà obbligatorio comunicare il proprio domicilio digitale da parte delle imprese e professionisti.

L’obbligo, quindi, scatta anche per i Periti Assicurativi iscritti al Ruolo presso la Consap. Vi consigliamo per chi non l’avesse ancora fatto di comunicare l’indirizzo PEC al seguente recapito consap@pec.consap.it anche utilizzando il seguente modulo:

modulo consap

Fonte: peritiaiped.it

Copyright © foto: melpomen

Assicurazione, Trov@ti in rete

Da IlCarrozziere.it: Mentre qualcuno dorme lobbisti delle assicurazioni alla riscossa

Le Compagnie, i soliti lobbisti, ci provano ancora e ci proveranno sempre.
Questa volta intervengono al Senato (Legge Bilancio) e alla Camera (Decreto Fiscale) presentando 5 pericolosi emendamenti volti a limitare gravemente i diritti del danneggiato. Attacchi odiosi, anzi odiosissimi ai diritti dei danneggiati. Attacchi, che come sempre, devono essere necessariamente contrastati. Devono essere fermati.
Ecco le richieste dei lobbisti assicurativi che potrebbero trasformarsi in realtà: decadenza dal risarcimento per richieste danni formulate ad oltre 90 giorni dal sinistro, incompatibilità punitive per i Giudici di Pace, ancora limiti ai testimoni, anche nei sinistri con lesioni, limiti alla competenza territoriale in RCauto e, infine, il bersaglio grosso: pagare i danni unicamente per quanto ritenuto “congruo”. E chi decide la “congruità”?

Di seguito un articolo esaustivo da IlCarrozziere.it

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Per una donna sono più gravi le conseguenze di un sinistro stradale


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Buongiorno e buon inizio di settimana. Ci ritroviamo dopo un breve periodo di pausa.

Tornato da poco da un tour in auto, apriamo con una curiosità.
Difatti, un recente studio dell’Università della Virginia ha evidenziato che, in caso di un sinistro stradale, una donna ha più probabilità di subire un grave infortunio o di decedere. Il motivo è legato alla conformazione dei manichini da crash test non rappresentano correttamente la morfologia media di un individuo di sesso femminile.

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Mondo Perito, Trov@ti in rete

Dal sito peritiaiped: Periziando qua e là..

Film camera chalkboard and rollBuongiorno, riceviamo e pubblichiamo quanto segue:

Navigando in rete capita sempre più spesso di imbattersi in articoli che propagandano il “sistema di perizia in authority“.

Accade poi ancor più spesso di scovare proclami che hanno la pretesa di spiegare: “Cosa fa un perito assicurativo”.

La campagna di disinformazione che dilaga sui social non lascia indenne neppure questo settore. Continua a leggere “Dal sito peritiaiped: Periziando qua e là..”

Assicurazione, Trov@ti in rete

Linee guida riparazioni a regola d’arte: la denuncia di Federcarrozzieri

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All’interno del Ddl Concorrenza (Legge 4 agosto 2017, n. 124), all’articolo 1 comma 10, si parla di riparazioni a regola d’arte, di associazioni rappresentative, si parla di linee guida al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalità dei veicoli!

E’ utile evidenziare che la Legge non ha contemplato le figure professionali quali, periti assicurativi, periti industriali, ecc,  che probabilmente avrebbero egual diritto a partecipare ai “Tavoli” banditi da Ania, Confartigianato, Cna e Consumatori.

Ahimè, c’è un grave vuoto legislativo che grava sulla mancata convocazione.

Mancanza di sensibilità politica o di rappresentatività istituzionale delle categorie tecniche?
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Risarcimento danni, Trov@ti in rete

#RcAuto: Le lesioni degli automobilisti

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Le immagini sono orripilanti, ma l’articolo evidenzia aspetti importanti nel riconoscimento del meccanismo lesivo degli occupanti di un’autovettura che subisce un grave sinistro stradale.

Quali sono state le cause? Il danno fisico è legato ad una o più circostanze? Buona lettura.

Le lesioni degli occupanti di un’autovettura sono condizionate dall’utilizzo e dall’azionamento dei sistemi di ritenuta (cinture di sicurezza, pretensionatori, airbag…).

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Giurisprudenza, Trov@ti in rete

Rimborso #RcAuto: l’#assicurazione deve pagare in base alle sacrosante #TabelleDiMilano..

Buongiorno.

Lo sappiamo che le Compagnie da anni sono “pressanti” nei confronti dei nostri Governanti al fine di ridurre i risarcimenti dei danni fisici derivanti da un sinistro stradale. Costantemente, vedasi anche l’ultimo #DDLConcorrenza, qualche parlamentare si fa avanti proponendo la definizione di una “Tabella Unica del Risarcimento Danni da Incidenti Stradali“, o in parole povere.. una “Tabella Taglia Risarcimenti“.

Fortunatamente gli Ermellini della III Sezione Civile della Cassazione con la sentenza 12470/17  la pensano diversamente dalle Compagnie e da alcuni parlamentari, forse, poco dotti della materia…

Vi riporto un caso reale vissuto da una Signora che ha difeso i propri diritti con tenacia ed alla fine dopo un lungo iter ha ottenuto Giustizia!

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Attualità, Trov@ti in rete

Federcarrozzieri e Movimento Consumatori incontrano l’IVASS

DENUNCIATE CRITICITÀ POLIZZE CHE TAGLIANO RISARCIMENTI A CHI SCEGLIE DOVE RIPARARE L’AUTO. RICHIESTO INTERVENTO AUTORITÀ!

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Si è tenuto nella mattinata del 19 aprile scorso a Roma l’incontro tra Ivass e associazioni dei consumatori. Nel corso della riunione si è fatto il punto sulle criticità delle polizze assicurative già evidenziate da Ivass nella lettera al mercato dell’ottobre 2016.
11 associazioni di consumatori, tra cui MC, dopo aver constatato che il tavolo con l’Ania, promosso da Ivass per tentare di comporre le criticità del settore non ha ancora portato risultati apprezzabili, hanno chiesto all’Istituto di vigilanza di intervenire autonomamente in via anticipata.
In particolare si sono chiesti interventi sulle clausole che troppo spesso prevedono, nelle polizze RC Auto e nelle garanzie collegate, limitazioni all’uso della cessione di credito oltre a penalità a carico di chi sceglie liberamente dove riparare il proprio veicolo anziché presso carrozzieri di fiducia delle compagnie assicuratrici. E’ stato denunciato in RC auto il tentativo di introdurre limitazioni risarcitorie sotto forma di “franchigie” che nelle garanzie dirette (kasko, grandine, atti vandalici) si trasformano nel sistema delle cosiddette doppie franchigie, con grave danno di chi non aderisce. Altre aree di criticità sono state individuate in relazione alle valutazioni dei veicoli che troppo spesso vengono demandate non al mercato, ma a riviste di settore edite in regime di monopolio da privati. Movimento Consumatori, insieme ad altre dieci associazioni, ha anche chiesto all’Istituto una corretta gestione dei reclami che eviti, nel pieno rispetto del Codice Civile, ingiuste e vessatorie penalità ai consumatori che utilizzano la cessione di credito delegando il proprio carrozziere alla gestione della vertenza risarcitoria con l’assicuratore.
MC ritiene improcrastinabile l’intervento dell’Ivass nelle materie sopra elencate che, incidentalmente, sono già state valutate positivamente dal Parlamento che ha respinto nel disegno di legge Concorrenza tutti i tentativi di limitare i diritti dei consumatori a scegliere liberamente il riparatore di fiducia utilizzando lo strumento della cessione di credito, strumento legittimo che consente al consumatore di evitare esborsi di denaro anticipato per riparare il proprio veicolo.
L’intervento dell’organo vigilante si rende ora tanto più necessario dal momento che vi è già stato un significativo intervento dell’Antitrust che ha chiarito come in RC Auto non siano ammissibili clausole che limitino il risarcimento in ipotesi di indennizzo diretto.
Anche i giudici ordinari hanno di recente sanzionato come contrarie al Codice del consumo diverse polizze che limitano i risarcimenti per ragioni attinenti la libera scelta del riparatore da parte del consumatore.
MC ha pertanto ribadito la necessità di un deciso intervento dell’Istituto di Vigilanza a tutela dei diritti dei consumatori.

Fonte: Movimento Consumatori

Vedi anche: blog IlCarrozziere (comunicato stampa)