Risarcimento danni

Risarcimento Danni: Incidente Stradale? NO alla prima consulenza delle compagnie assicurative: Ecco i perchè…

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Da oggi abbiamo inserito una nuova categoria denominata “risarcimento danni“, all’interno della quale troverete post, articoli, pensieri, notizie ed approfondimenti in materia di risarcimento danni.

Inauguriamo la categoria con un articolo di un esperto della materia, formidabile professionista e nostro caro amico Roberto Barbarino, Patrocinatore Stragiudiziale & Consulente Informatico.

Di seguito l’articolo tratto da inf0rmat1cAs$icur@zioni di Roberto Barbarino. Buona lettura.

Incidente Stradale? NO alla prima consulenza delle compagnie assicurative: Ecco i perchè…

Solitamente, in caso di incidente stradale, la prima tentazione è quella di telefonare alla propria compagnia assicurativa per sapere cosa fare e come comportarsi.

Questa scelta non gioca a favore dell’ automobilista, perché, ovviamente, l’assicurazione che risarcirà il danno è la stessa con cui si ha il contratto assicurativo, ragion per cui saranno guidate ed istruite ed avranno tutto l’interesse a risparmiare.

Già precedentemente avevo pubblicato un articolo relativo alle nozioni ed alla normativa vigente che terminava così: “… rivolgiti a professionisti del settore !!”

Ci sono svariate ragioni per cui è opportuno rivolgersi ad un Patrocinatore Stragiudiziale, anche per una sola consulenza:

La prima cosa che proporrà la compagnia assicurativa sarà di portare la propria vettura presso una carrozzeria convenzionata. È bene sapere che, in questo caso, la carrozzeria lavora per l’assicurazione, non per voi in quanto tale carrozzeria baratta la convenzione con la compagnia applicando un costo orario inferiore… da qualche parte – quindi – dovrà pur risparmiare !

Personalmente consiglio di rivolgersi ad un carrozziere indipendente, meglio se associato FEDERCARROZZIERI, nel caso non si conosca un carrozziere di propria FIDUCIA.

La compagnia  cercherà di convincervi che, se volete far riparare l’auto da un vostro riparatore di fiducia ci sarà una franchigia od una penale da pagare. FALSO, ovvero illegittimo!

Trattandosi di risarcimento (ovvero di natura extracontrattuale) e non di indennizzo (di natura contrattuale) si ha diritto ad avere il veicolo com’era prima ed a scegliere a chi farlo riparare…. d’altronde il veicolo lo avete comprato voi, mica loro!

Se il veicolo è un po’ datato, è probabile che il danno sia considerato antieconomico. Per danno antieconomico si intende che il costo della riparazione supera il valore dell’auto al giorno del sinistro. Anche in questo caso il professionista, diversamente dal perito incaricato dalla fiduciario della compagnia, cerca il reale prezzo di mercato che porta a determinare un valore del bene solitamente superiore a quello indicato dal perito di compagnia. Quest’aspetto unito alla richiesta di tutti gli “oneri accessori” ed al F.R.A.M., porta a farvi riconoscere un risarcimento superiore a quello inizialmente proposto dalle Compagnie.

Vi sconsiglieranno categoricamente di rivolgervi ad un Patrocinatore Stragiudiziale professionista, facendovi credere che potrebbero farvi perdere del tempo e soprattutto parte della somma risarcita.

I Patrocinatori Stragiudiziali tutelano i diritti dell’automobilista (sia esso assicurato che danneggiato) che spesso vengono dimenticati dalle Compagnie ed agiscono nell’interesse di quest’ultimo.

Relativamente alle perdite di tempo il patrocinatore stragiudiziale tende alla risoluzione rapida di ogni vertenza in quanto non può continuare il proprio operato nella fase giudiziale, a differenza degli avvocati che, trovano nel Processo il loro naturale terreno.

In merito, poi, alle spese di patrocinio sappiate che queste verranno risarcite dalla Compagnia in quanto ogni cittadino gode del DIRITTO DI DIFESA costituzionalmente garantito. Tale diritto è ancor più necessario nei confronti delle Compagnie Assicurative al fine di compensare l’enorme squilibrio esistente fra le parti sul piano tecnico-giuridico.

In conclusione chiedendo consiglio alla propria compagnia su come comportarvi in caso di incidente stradale, chiederete una consulenza recandovi presso un agente che lavora per una Compagnia… Un turbillon di conflitti d’interesse!!

Il primo più vi fa pagare, più guadagna per ogni polizza venduta oltre a voler tenere bassi i danni rimborsati (risarcimenti od indennizzi) in funzione di statistiche annuali S/P e relativi “bonus”.

La seconda – una S.p.A. mica una confraternita! – meno paga i danni (risarcimenti od indennizzi) e maggiormente aumenta i propri utili.

Pensateci bene: se vantate un credito indeterminato nei confronti di una banca vi rivolgereste alla stessa banca per farvi determinare il corretto importo?

Curiosità, Risarcimento danni

Gli attori del sinistro: Il Patrocinatore Stragiudiziale.

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Per chi ancora non lo sapesse, per chi ancora ha dubbi su questa figura, ecco un identikit perfetto.

Tratto dalla rubrica “Rosa Sinistro” di carrozzeriaautorizzata di seguito vi riportiamo l’ultimo articolo che stavolta, dopo quello sul perito assicurativo, descive perfettamente la figura del Patrocinatore Stragiudiziale.. Buona lettura

Scena nona. Atto primo: Il patrocinatore stragiudiziale, non é una parolaccia.

Sconosciuta eppure sempre più centrale nel processo risarcitorio, indovina chi? Il Patrocinatore Stragiudiziale

Un sinistro, lo si è detto e ridetto non è certamente esperienza auspicabile. Assodato-il-dato, nasce comunque l’esigenza di saperne quanto più è possibile per tutelarsi al meglio in caso di necessità (stop agli scongiuri!).
Tra le figure che possiamo incontrare ve ne sono alcune che rischiano di essere ancora sconosciute ai più. Proviamo con il vecchio gioco “indovina chi?” (evitando il trito e ritrito “ha i baffi, ha il cappello? E’ John!”)?

Primo indizio: frequentano anche loro i temuti liquidatori che, per par condicio con gli avvocati, non ottengono grossa simpatia. Sono ahimè invisi anche agli avvocati che li conoscono e ne temono la concorrenza. Sono una notevole risorsa per danneggiati ma anche per carrozzieriche beneficiano così di una figura, a volte, più tecnica e più vicina alle esigenze del caso.
Nessuna idea? Siete allo stremo? Vagate nel buio? Vabbè ecco a voi il patrocinatore stragiudiziale: questo sconosciuto! In principio liquidatori ed avvocati fiduciari lo “liquidavano “ perché, a loro dire, sfornito niente poco di meno che: dello ius postulandi (altra curiosa locuzione , lo so).
In pratica, pareva possibile eliminare la temibile categoria emergente (non stupiamoci, ne esistono anche fuori dal Festival sanremese.) semplicemente attribuendo ai soli avvocati il potere di stare in giudizio in sostituzione, nel caso specifico, dei danneggiati. Così non è ma, sono certa, che l’eccezione fosse solo un pour parler perché in effetti la normativa in proposito è chiara!

Il patrocinatore stragiudiziale è una figura professionale che opera da molti anni in tutto il territorio nazionale . Riconosciuto “ufficialmente” con la legge n.4 del 14 gennaio 2013 e con la normativa UNI 11477 con la quale si certifica la professionalità e si delimita la competenza dei patrocinatori stragiudiziali, ossia esperti in risarcimento del danno.
Insomma il patrocinatore esiste, e’ un professionista in carne e ossa, si muove intorno a noi ed occupa la sua buona fetta di mercato.
Nel settore dell’infortunistica stradale, in particolare, assiste il cliente nel complesso iter del risarcimento danni dalla prima lettera di messa in mora sino alla definizione del quantum.
Dunque “liberi professionisti che forniscono ai danneggiati attività di valutazione, consulenza e trattazione stragiudiziale di pratiche relative a risarcimento danni o indennizzi derivanti da incidenti o infortuni di ogni tipo e da rappresentanti di altre associazioni professionali“( Titolo I, art.3 Statuto C.U.P.S.I.T.).

Eppure il riconoscimento legislativo fa a pugni con la confusione che regna sovrana. Ecco allora periti assicurativi che in barba alle differenze operano con “l’attivo” e, perché no, anche conil passivo“. Sembrerebbero ignari di esercitare due professioni ben distinte. Nel primo caso sono veri e propri patrocinatori stragiudiziali, nel secondo caso, a mo di dottor Jekyll e Mister Hide, ritornano periti assicurativi.
Ci sono poi le missive recanti l’intestazione al “gentilissimo avvocato“. Sì perché l’Italia è imbrigliatissima dai titoli, arenata negli ordini professionali, costretta da albi.

Tutti legacci vecchia maniera, roba d’antan che l’Europa non ci invidia affatto e che noi, ostinati, preserviamo.

Sarà l’idea illusoria di sentirsi maggiormente tutelati, garantiti da una maggiore professionalità o sarà che, invece, subiamo il subdolo e temibile “bisogno indotto“. Un bisogno che ci fa avvertire come necessario l’aumento spropositato degli anni di studio, dei master, degli stages e di tutto quel che può allontanarci dal vero ingresso nel mondo del lavoro. Infondo, qui da noi, a chi importa se sai quel che fai? E se magari lo fai anche bene? W la concurrence! ” Di Elena Bove

Per leggere gli articoli della colorita rubrica “Rosa Sinistro” clicca qui.

Attualità, Risarcimento danni

Danni da alluvione: districarsi tra coperture assicurative e responsabilità.

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Foto: fonte web

Purtroppo, la catastrofe alluvionale questa volta ha colpito pesantemente la mia terra. E’ vero che l’alluvione è difficilmente prevedibile ma negli ultimi anni la sua frequenza la fa diventare un avvenimento quasi normale. Da qualche giorno ricevo richieste di informazioni da parte di amici e clienti del Beneventano che, avendo subito danni ai propri veicoli, all’abitazione o alla propria attività, vogliono sapere se è possibile ottenere un risarcimento dei danni.

Esistono polizze che coprono i danni da alluvione?

Innanzitutto va rilevato che non sempre è possibile trovare facilmente un soggetto che sia giuridicamente responsabile e che, pertanto, sia tenuto ad effettuare un risarcimento, ma esistono in commercio polizze assicurative che possono aiutarci in tal senso.

Distinguiamo due casi: il veicolo di proprietà e abitazione e/o attività commerciale.

1) Nel caso del veicolo di proprietà (automobile, moto, autocarro, ecc.) il modo migliore per difendersi da tali avvenimenti è quello di stipulare un’estensione della polizza assicurativa che copra il veicolo da questo genere di rischi, ma, ahimè, poco utilizzata dall’automobilista! Tali polizze vengono definite “accessorie” in quanto estensioni  delle più note “eventi naturali o “eventi socio-politici” e abbinate alla normale polizza furto e incendio. Vale a dire che non si può disporre separatamente della polizza “eventi naturali” senza quella furto e incendio.

Importante! Quando stipulate una polizza “eventi naturali” va specificato per quali rischi si vuole tutelare il  veicolo. Ad esempio, la polizza aggiuntiva può includere i terremoti, ma non le inondazioni, oppure la grandine, ma non le trombe d’aria. Quindi, bisogna stare attenti e valutare con estrema accuratezza la copertura dei rischi previsti dalla polizza aggiuntiva ed a quali si vuole essere assicurati o meno.

2) Discorso diverso è il caso della polizza abitazione. Le compagnie assicurative offrono un prodotto solitamente chiamato “assicurazione casa” o “protezione casa”, “casa e famiglia”, ecc.. . Queste polizze  contengono apposite clausole che escludono il risarcimento dei danni conseguenza di fenomeni eccezionali quali: terremoti, eruzioni, avversità atmosferiche e inondazioni (o alluvioni).

Se, invece, nel contratto esiste una “polizza specifica” chiamata “calamità naturali”, allora è possibile essere risarciti dei danni causati da alluvioni o inondazioni,  terremoti  e casi di natura eccezionale. Tale polizza viene stipulata separatamente oppure essere abbinata ad una polizza casa. Solo in questo caso si potrà richiedere il risarcimento dei danni nei confronti della compagnia di assicurazione che garantisce il bene danneggiato.

Importante! Purtroppo, poco utilizzata, la polizza da inondazioni o alluvioni, allagamenti permette di assicurarsi per i danni materiali e diretti provocati alle cose assicurate compresi i macchinari, merci, edifici, prodotti finiti o semilavorati, nonché per i rischi legati alla costretta interruzione dell’attività lavorativa.

Nota dolente

La polizza calamità naturali risulta chiaramente costosa prevedendo franchigie o scoperti che, nel caso di alluvione, inondazione o terremoto, possono essere molto elevate mediamente intorno ai 20.000/30.000 euro o prevedere un minimo del 20% di scoperto del danno.

Inoltre, l’intero valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato non viene mai rimborsato, ma al massimo una percentuale dello stesso che va dal 30% al 70%, condizione regolarmente applicata nelle Appendici Terremoto all’Assicurazione Casa. E’ preferibile stipulare una polizza distinta che copre questa tipologia di avvenimento naturale. In pochissimi casi sono previste franchigie irrisorie, ovviamente per escludere il risarcimento dei danni di lieve entità, o limiti di indennizzo più elevati o con la previsione di un massimale dedicato alla garanzia “calamità naturali” e separato da quello previsto per l’incendio.

Si può procedere legalmente per il risarcimento dei danni?

Come abbiamo detto non esiste una normativa univoca e specifica riguardo questa determinata fattispecie. Ogni caso richiede una valutazione a se stante. Un riferimento utile nella richiesta del risarcimento è quello  espresso nell’art. 2051 del Codice Civile: “Ciascuno è responsabile del danno delle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Nel nostro caso va verificato se l’ente proprietario ritenuto responsabile sia il Comune, Provincia, Regione, Società Privante o altri.

Attenzione:  il mio consiglio, in ogni caso, è di rivolgersi ad un professionista serio e competente in quanto è importante sia la formulazione della richiesta di risarcimento danni che la verifica dei termini di prescrizionali.

Dal punto di vista assicurativo

La polizza c’è ma non serve in quanto risulta molto costosa o limitativa da risultare inaccessibile. Infatti, dopo il fiume di fango, arriva inesorabilmente il fiume di parole degli esperti e dei vari politici.

Si parla di coperture assicurative contro le catastrofi naturali ed in particolare delle catastrofi alluvionali. Da una parte c’è la posizione alquanto determinata assunta dalle Imprese assicuratrici: l’ANIA, a detta del suo presidente Aldo Minucci, aveva ribadito diverso tempo fa davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato la proposta di un “sistema misto” in cui lo Stato dovrebbe coprire una percentuale del danno subito, mentre la restante parte sarebbe stata coperta da polizze private ma “di natura obbligatoria”. Insomma, la polizza diventerebbe un obbligo, come avviene per la polizza Rc Auto.

Ci risiamo! Un nuovo onere “addolcito” da incentivi fiscali, che renderebbero detraibili parte del premio dalle imposte. Ma saremo poi veramente  al sicuro? Una cosa è certa, le compagnie non hanno interesse a farsi carico completamente del “grave rischio” e chiedono al Governo di dare il proprio contributo. Il Governo dalla sua, non sembra interessato a studiare formule per la salvaguardia del patrimonio dei cittadini, ma escogita metodi per il recupero del canone rai con il suo inserimento nelle già laute bollette.

Dunque, oltre a sperare che passi indenne la prossima alluvione, si attende che il Governo decida come muoversi. Certo la pressione esercitata dalle compagnie assicurative è notevole visto che non intendono assicurare questo tipo rischio, poco vantaggioso e limitato da condizioni e franchigie che ostacolano il risarcimento o la sottoscrizione di tali polizze con garanzie aggiuntive.

Nota importante per i danneggiati Sanniti

Nel frattempo dal 19 ottobre sono iniziate le attività dell’ufficio comunale per la ricognizione dei danni subiti dal territorio di Benevento. Per effettuare la stima, sono in distribuzione le schede tecniche fornite dalla Prefettura, da compilare nel più breve tempo possibile e da depositare entro il 22 novembre p.v..

Le schede fornite a tutti i Comuni della Provincia, oltre ad essere già scaricabili dal sito del Comune di Benevento (sezione Avvisi e Bandi del sito, oltre che comunicati stampa), saranno disponibili anche in formato cartaceo presso l’ufficio comunale preposto al piano terra di via del Pomerio.

Di seguito puoi scaricare le schede

Maps: Comune di Benevento, Via del Pomerio, 82100 Benevento BN, Italia

Assicurazione, Risarcimento danni

Lo scherzetto della clausola sulla conciliazione paritetica (liberticida!) di una nota Compagnia tedesca..

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A chi, come me, opera nel settore dell’infortunistica stradale sarà capitato sicuramente negli ultimi mesi uno spiacevole episodio che accade con una nota compagnia tedesca nella fase di definizione di un sinistro stradale.

Ecco lo scherzetto della clausola sulla conciliazione paritetica.

Già! Infatti, dopo aver svolto l’iter tecnico/burocratico della pratica, giunti finalmente alla trattazione e quindi alla definizione del danno, dopo aver  inviato anche la transazione stragiudiziale/accettazione al liquidatore di turno, (metodo che a questo punto sconsiglio vivamente di utilizzare; richiedete sempre la quietanza con gli importi ben specificati), accade che magicamente l’importo viene decurtato di €. 500,00, importo che lievita a €. 580,00 in presenza di cessione di credito a favore di una carrozzeria scelta liberamente dal cliente. Vale a dire che l’importo del danno concordato o la fattura del riparatore verranno pagati parzialmente. Una liquidazione del danno sostanzialmente inferiore e non congrua rispetto al valore del danno, perché l’assicurato/danneggiato non ha rispettato la “clausoletta”.

In effetti, secondo tale clausola, l’assicurato/danneggiato che intende “affidare la gestione del danno a soggetti terzi che operino professionalmente nel campo del patrocinio (ad esempio: avvocati/procuratori legali e simili) viene sanzionato con una penale di 500,00 euro da detrarsi dalla somma dovuta a titolo di risarcimento, per mancato rispetto della clausola di conciliazione paritetica”.

“Inoltre, se l’assicurato/danneggiato si impegna a far riparare il veicolo presso un riparatore diverso da quello convenzionato con la compagnia viene sanzionato con una penale di 80,00 euro, per mancato rispetto della clausola di risarcimento in forma specifica”.

Roba da non credere!!! Vero? O come recentemente ha dichiarato il mio amico Roberto Barbarino:  “se non fosse che è tutto vero direi che è una barzelletta…”

Una vicenda un po’ contorta, un nuovo labirinto nel quale imparare ad orientarsi.

Il colosso tedesco pare astuto. Basterebbe  uno sguardo agli “incassi” derivanti da questo escamotage per capire quanto valga questa imposizione ..ops! clausola inserita nei contratti Rc Auto.

Facciamo un esempio (indennizzo diretto / procedura CARD): se consideriamo dall’inizio dell’anno solare ad oggi, un numero di sinistri definiti su scala nazionale pari a circa 1.000 unità (sia danno a cose che lesioni del conducente) in cui l’assicurato si è rivolto ad un professionista per la gestione della pratica, comprendiamo bene l’entità e la portata economica che comporta lo scherzetto. Dalla semplice decurtazione della somma di €. 500,00 per ogni sinistro definito o di cui è stata inviata un’offerta ex art. 1220 C.C. (nel nostro esempio 1.000 totali), deriva un risparmio, o meglio un mancato esborso dovuto, di circa €. 500.000. Si, state leggendo bene!!! (Ma i numeri ipotizzati sono bassi!). Continuiamo. Se dei 1.000 sinistri, almeno un terzo includono una cessione di credito a favore di una carrozzeria indipendente (o nemica!) vi sarà un ulteriore decurtazione di €. 80,00 per ogni sinistro. Se si considera, infine, che circa la metà dei sinistri, per i quali è stata inviata un’offerta, non include le spese di patrocinio stragiudiziale, ci rendiamo conto che i numeri diventano”succulenti”! Complimenti ai tedeschi!

Un bel pò di euro che restano nella casse della compagnia, mentre, di diritto, sarebbero dovuti all’assicurato rimasto danneggiato in un sinistro stradale.

Ma la Legge che stabilisce in proposito? L’escamotage è legale?

Sorprendentemente i tedeschi dimenticano o vogliono ignorare l’esistenza di alcuni aspetti legislativi che ci piace ricordare:

  1. Innanzitutto, non rammentano che è ancora valido l’articolo 24 della Costituzione. Infatti, nel suo secondo comma, sancisce che il diritto di difesa è un diritto inviolabile.
  2. Non ricordano che la Rc Auto è regolamentata dall’art. 1917 C.C. e dell’attuale D. Lgs. 209/2005 “Risarcimento diretto” che, se pur obbliga stragiudizialmente l’assicurato a rivolgersi all’impresa con cui è stato stipulato il contratto assicurativo, prevede che “[…] a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, l’impresa è obbligata a valutare i danni e a provvedere alla loro liquidazione per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile […]” come  stabilito dall’IVASS (organo di vigilanza) nel Quaderno 2 a pagina 6.
  3. Forse è stata smarrita l’ordinanza della Suprema Corte n. 5928/2012, in cui è proprio il colosso tedesco parte in causa, che recita: ”invero, l’azione diretta […] non origina dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni […]. Sicché, la posizione del danneggiato resta quella di chi ha subito un illecito civile […]”.

Ci troviamo di fronte ad una clausola “vessatoria”?

Il termine “vessatorio”, ha  sinonimi dal tenore eloquente come oppressivo, dispotico, restrittivo. Ciò rende facilmente intuibile come questa tipologia di clausole  nei contratti assicurativi siano fortemente limitanti.

Toh! Mi sembra che la definizione sia proprio attinente e fedele al nostro racconto.

Difatti, come stabilisce l’art. 33 del Codice del Consumo: “nel contratto concluso tra il consumatore (nel nostro caso l’assicurato) ed il professionista (cioè l’assicuratore) si considerano “vessatorie” le clausole che, malgrado la buona fede, determinano per il consumatore un significativo squilibrio degli obblighi derivanti dal contratto”.

Al comma 2 lettera b) il Codice recita così: “Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto di: […] escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento […]”.

Beh! Mi pare evidente che ci siano tutte le carte in regola per affermare la vessatorietà delle due clausolette fin qui discusse.

Si! Sono clausole che non hanno alcuna validità. Sono condizioni che, almeno sino ad oggi, non possono essere imposte da alcuno, almeno sin che non siano riconosciute dalla legge. E così non è, fortunatamente!

Il ricatto..

Ahimè! In tale senso ricevo diverse segnalazioni da parte di colleghi che ricevono inviti pressanti  dal liquidatore di turno (mero esecutore di ordini..)  a rinunciare al mandato ricevuto. In virtù della rinuncia al mandato la promessa dell’invio del pagamento senza la decurtazione imposta(!) e senza le spese ed i compensi per le attività svolte tecnico/legali. Beh! Qualcuno lo ha anche fatto purché venisse definito il sinistro (in qualche maniera), sicuramente un gesto nobile, ma la questione è ben altra. Personalmente sono contrario a questo tipo di repressioni, imposizioni, limitazioni, o chiamatele come volete.

Ma al di là della mia personale opinione c’è un dato imprescindibile a monte, quello giuridico: il tipo di clausole inserite nel contratto sono di fatto vessatorie in quanto […] restrittive alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi. Infatti,  il loro effetto è nullo semplicemente in virtù dal fatto che il risarcimento del danno Rc Auto è di natura extracontrattuale e non contrattuale, dove l’assicurato diventa il danneggiato per un “fatto illecito compiuto da un terzo” (c.d. responsabile civile).

Quindi, invece di subire passivamente tali imposizioni illegali, difendete, oltre che i diritti dei danneggiati anche i Vostri, segnalando, reclamando e denunciando tali abusi.

Consigli utili per l’automobilista

Prestate molta attenzione alla stipula di un contratto assicurativoo Rc Auto, ma in genere a qualsiasi contratto assicurativo. Se accetterete clausole che vi invitano (impongono!) a rivolgervi a centri di riparazione convenzionati con l’impresa di assicurazione in cambio di uno sconto in polizza del 5% circa (in media tra 10 a 25 euro/annui) perderete ogni diritto di risarcimento per i danni, o vi verrà respinta la possibilità di rivolgervi al vostro riparatore di fiducia. Se accetterete clausole che vi obbligano a non affidare la gestione del danno a soggetti terzi che operino professionalmente nel campo del patrocinio, in virtù di un ulteriore sconto dal 3% al 5%, sappiate che perderete il vostro diritto alla giusta difesa ed al giusto risarcimento del danno patito.

ATTENZIONE! Addirittura alcune clausole prevedono una penale (decurtata sull’importo del danno) in percentuale del 10 %, in altri casi di €. 500,00, o perfino in altri casi, la possibilità dell’impresa di arrogarsi il diritto di rivalsa per eventuali esborsi superiori sostenuti (in virtù delle loro valutazioni ARBITRARIE).

Per finire..

Viene proprio la voglia di ribadire..anche in questo caso, quanto sia irto di difficoltà il percorso che conduce il danneggiato al risarcimento del danno subito. Viene davvero da interrogarsi su come sia possibile discutere ancora della risarcibilità delle spese legali stragiudiziali. Come si può pensare che il danneggiato, comune cittadino, abbia il tempo ed il modo di districarsi in una rete fitta di percorsi che allontanano dal risarcimento invece che avvicinarlo?

Mi viene da esclamare: “Viva la libertà!”

Assicurazione, Risarcimento danni

Danno biologico di lieve entità: riduzione del primo punto d’invalidità!

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Aggiornati per l’anno 2015 gli importi relativi ai punti di invalidità ai fini del calcolo del danno biologico di lieve entità di cui all’art. 139 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. 209/2005), derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

I nuovi importi, approvati con il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 25 giugno 2015 tenendo conto dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo al mese di aprile 2015, sono i seguenti:

– per il primo punto di invalidità € 793,52;

– per ogni giorno di inabilità assoluta € 46,29.

Gli importi risultano lievemente ridotti rispetto l’anno precedente.


Restiamo a disposizione di chi avrà bisogno di ulteriori informazioni o approfondimenti sulla tabella del danno biologico di lieve entità con gli importi aggiornati.


Di seguito il testo del Decreto:

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DECRETO 25 giugno 2015
Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita’, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, anno 2015. 

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;
Visto, in particolare, l’art. 139, comma 5, del predetto Codice, ai sensi del quale gli importi del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita’ derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, indicati nel comma 1 del medesimo articolo, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle Attivita’ produttive (ora dello Sviluppo economico) in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, accertata dall’ISTAT;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, con il quale e’ stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo, in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale –
n. 121 del 27 maggio 2015;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 20 giugno 2014, adottato ai sensi dell’art. 139, comma 5, del Codice, con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma 1, sono stati da ultimo aggiornati alla variazione del sopracitato indice ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2014;
Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 20 giugno 2014, applicando la riduzione del -0,3% pari alla variazione percentuale del predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2015;

Decreta: 

Art. 1  
A decorrere dal mese di aprile 2015, gli importi indicati nel comma 1 dell’art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 20 giugno 2014, sono aggiornati nelle seguenti misure:
settecentonovantatre euro e cinquantadue centesimi per quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo punto di invalidita’, di cui alla lettera a);
quarantasei euro e ventinove centesimi per quanto riguarda l’importo relativo ad ogni giorno di inabilita’ assoluta, di cui alla lettera b).
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2015

Il Ministro: Guidi

Assicurazione, Risarcimento danni

Gli indirizzi #PEC delle imprese assicuratrici

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Salve a tutti.

Dopo un periodo di rilassatezza e distensione, ci lasciamo alle spalle con il magone sullo stomaco il mese di agosto, dove le giornate scorrono lente e silenziose, piene di sole e mare, tra infinite spiagge e tramonti suggestivi.

Arriva settembre che con sé porta inesorabilmente l’autunno. Ma settembre è un pò un mese di ripartenza e ci trova carichi di buone intenzioni e con l’auspicio di acquisire numerosi incarichi!

Per questo motivo apro il mese di settembre inserendo l’elenco degli indirizzi PEC (posta elettronica certificata).

Con l’utilizzo della PEC è possibile inviare le Vostre richieste di risarcimento danni per conto dei clienti in modo rapido e sicuro e  con lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento. Viene di fatto istituita come versione digitale della raccomandata con ricevuta di ritorno, puntando a rendere più agili, immediati ed economici, tutti gli scambi di informazioni tra i soggetti interessati, sfruttando le potenzialità del digitale.

In base alla Legge 2/2009 anche i professionisti e le società, tra cui le imprese di assicurazione, hanno l’obbligo di dotarsi di PEC.

Abbiamo inserito una apposita pagina con gli indirizzi PEC in continuo aggiornamento.

Puoi visualizzare l’elenco cliccando sulla figura:

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Chiunque vuole comunicare ulteriori indirizzi aggiornati o non presenti nell’elenco, può inserirgli nei commenti. Grazie!

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