Assicurazione

L’assicuratore tutto fare..

piovra_auto1

Natale è ormai un vago ricordo, Pasqua sarà presto alle nostre spalle ed il tempo dei facili buonismi è quindi ampiamente trascorso.. Le fatiche assicurative, invece, non conoscono festività e proseguono forsennatamente senza sosta. Multitasking è una parola tanto di moda, riuscire a fare più cose contemporaneamente pare a molti l’unica strada per il successo, per sentirsi “fighi”. L’assicuratore non è certo da meno e pur di stare al passo coi tempi deve aver deciso di tentarle tutte.

Ecco allora che oggi come oggi ci troviamo di fronte ad una figura multiforme. Un assicuratore trasformista, l’assicuratore potremmo dire dai mille volti.

Parliamo per fatti concreti.

Il sinistro si è appena verificato, il danneggiato deposita il modello CAI in agenzia e spera nell’agognato (dovuto) risarcimento. Il tempo trascorre invano ed ecco che il danneggiato/sfiduciato decide di rivolgersi al patrocinatore stragiudiziale per vederci finalmente chiaro. Ecco che improvvisamente il danneggiato riceve una telefonata dall’agenzia presso cui è assicurato. Una lieta novella giunge è pronto un assegno lì in agenzia che attende solo di essere ritirato dal cliente/beneficiario. Troppa la gioia per riflettere, per indagare e l’ignaro danneggiato corre a ritirare quella che ormai gli sembra una “fortuna insperata” quasi calata dall’alto. Assicuratore/Liquidatore. Dunque, pur di consentire un risparmio alla mandante….(o forse anche per il mero gusto di non far pagare gli onorari al patrocinatore??!) ecco che l’intrepido agente veste all’occorrenza i panni del liquidatore, sposta i mobili in agenzia, cambia il completo che indossa, si conferisce un’aria seriosa e meno amichevole ed ecco il gioco è fatto: ecco l’agente liquidatore. Prima figura brillantemente sostituita: risparmio doppio.

Assicuratore/perito: Il sinistro è appena avvenuto, il danneggiato si reca presso l’agenzia con il modello CAI compilato e le indicazioni sulla dinamica del sinistro. Ecco allora che l’agente, presa visione della documentazione, si mostra perplesso, dubbioso, preoccupato.. le espressioni si succedono rapidamente sconcertando non poco il danneggiato/assicurato.. che non si sente affatto rassicurato e s’agita. L’agente inizia così a vestire i panni del consigliere, illustra, a suo dire, la dinamica sinistrosa più consona ad una migliore illustrazione da riportare nel modello CAI, contesta i danni lamentati asserendo che la richiesta del riparatore è certamente esosa e molto al di sopra dei reali interventi di riparazione necessari. Troppi i pezzi da sostituire e gli interventi richiesti, meglio riparare che sostituire, insomma la compagnia non riconoscerà le voci di spesa. In ogni caso c’è sempre la carrozzeria convenzionata: quella sì che effettuerà la riparazione perfetta! In questi casi l’agente ha quindi dovuto indossare le vesti di perito o se si preferisce anche di carrozziere esperto. In ogni caso un ulteriore risparmio per la mandante.

L’agente avvocato/magistrato. Quando accade il sinistro ed il danneggiato/assicurato ha pienamente torto.. l’indefesso agente ha il compito delicato di verificare se il torto lamentato dal cliente è realmente tale. In questi casi, di difficile interpretazione l’agente inizia un’opera ricostruttiva sottile e complessa nella quale tenta di comprendere se la presunzione di concorsualità risulta effettivamente superata o se, invece, è tutt’ora applicabile. E’, quindi, questo il caso in cui l’agente con grande sapienza indossa persino la toga e dirime l’angosciosa questione insorta.

Dunque “signori della Corte”, diremmo se fossimo in un’aula giudiziaria da telefilm americano.. ma la nostra triste realtà è ben distante da quella fantasiosa che tanto ci appassiona. L’attualità ci costringe a scontrarci, è proprio il caso di dire, con la tortuosa realtà. Quella di un sistema assicurativo che fagocita tutte le professionalità in nome esclusivamente di quello che mio nonno chiamava “il Dio danaro”.

DDL Concorrenza e mobilitazionedecretorcauto

DDL Concorrenza.. Sorprese di Pasqua dal Senato

#RcAuto.. #Ddlconcorrenza.. Si sa, le compagnie amano ricevere i regali.. Dopo quelli natalizi ecco che arrivano i regali pasquali dal Senato. Un emendamento ad hoc farà risparmiare 1,5 miliardi alle assicurazioni, penalizzando le vittime della strada!

image

Le Compagnie di Assicurazioni, puntano a cancellare il danno morale! Ed a quanto pare trovano nei Senatori renziani validi alleati. I numeri non sono di poco conto. Nell’uovo di Pasqua per le Compagnie una sorpresa pari a circa un miliardo e mezzo di euro di minori costi, oltre i già considerevoli sei miliardi di utili complessivi del settore.

Dopo che, già alla Camera, l’intervento di alcuni Deputati del Partito Democratico avevano prodotto modifiche al testo a favore delle Compagnie, ora, al Senato, un emendamento a firma del Sen. Francesco Scalia ridurrà sensibilmente il risarcimento riconosciuto per le lesioni gravi.

Ecco il grido di allarme dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada (AIFVS)  e dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura (OUA).

Le parole della Dott.ssa Giuseppa Cassaniti Mastrojeni, Presidente AIFVS:Faccio seguito ai precedenti comunicati agli esponenti politici nei quali avevo espresso la preoccupazione per il risarcimento alle vittime della strada, compromesso dopo il passaggio del DDL concorrenza dalla Camera al Senato.
Avevo anche evidenziato che il relatore Luigi Marino, relatore del ddl concorrenza, era schierato a favore delle imprese assicuratrici, ed era quindi portatore di un orientamento pregiudizievole per le vittime, ed avevo chiesto di affrontare la discussione sul ddl concorrenza migliorando e non deprimendo il risarcimento del danno alla persona, per il quale continuiamo a sostenere l’osservanza dei parametri delle Tabelle di Milano, e di eliminare anche gli emendamenti che per tutti i danneggiati peggiorano il testo uscito dalla Camera, e per le vittime della strada introducono misure vessatorie a livello risarcitorio e processuale.
Nel riscontrare che in Senato, nonostante le nostre richieste, si fa orecchio da mercante e la discussione è orientata a decurtare di almeno il 30% i valori dei risarcimenti alle vittime della strada, che hanno subito lesioni gravi o gravissime, a non riconoscere il danno morale e a riformulare su invito del senatore Scalia l’art. 8, l’AIFVS esprime la propria indignazione e continua a dire ai Senatori che il risarcimento non si tocca. È una questione di civiltà, di dignità e di attenzione ai diritti della persona, pertanto la nostra pressante ed inderogabile richiesta è: “giù le mani dal risarcimento del danno alla persona, sia in termini di perdita della vita che di perdita dell’integrità della salute”.
Assieme ai sottoscrittori della “Carta di Bologna” chiediamo che non vengano stravolte le indicazioni della Camera.
L’AIFVS si attende di essere ascoltata e di avere risposta alle richieste, come si usa tra persone civili”.

IL COMUNICATO STAMPA DELL’OUA:

RC AUTO E DDL CONCORRENZA, LA DENUNCIA DELL’OUA: “SI VUOLE ABOLIRE PER EMENDAMENTO IL DANNO MORALE”, ENNESIMO SCHIAFFO AI DIRITTI DEI CITTADINI

II coordinatore e il segretario della Commissione Responsabilità Civile dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura-Oua, Angelo Massimo Perrini e Marco Montozzi, denunciano le manovre lobbistiche in corso in queste ore in commissione Industria al Senato finalizzati a implementare ulteriori regali alle Assicurazioni.
E’ stata infatti depositata una riformulazione di un emendamento di maggioranza (8.20 -testo 2- proponente Senatore Francesco Scalia):
Al comma 1, capoverso «Art. 138», sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Quando sussista un danno biologico, l’ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento di ogni danno non patrimoniale, incluso quello derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona.».
La norma ove approvata, prevederà che l’ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto per le lesioni gravi (superiori al 9%) sia esaustivo del risarcimento di ogni voce di danno non patrimoniale, incluso quello derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona.
In buona sostanza, sottolinea L’OUA, ove venisse approvato un simile formulato si raggiungerebbe il risultato di far sparire la liquidazione del danno morale dai risarcimenti che verrebbero decurtati del 30 per cento in media.
L’OUA rivolge un appello ai Senatori perché cessino gli attacchi ai diritti dei danneggiati”.

 

Attualità, DDL Concorrenza e mobilitazionedecretorcauto

DDL Concorrenza: ritirati gli emendamenti che limitavano la libera scelta del carrozziere

image

Ritirati ieri gli emendamenti dal 3.40, 3.41, 3.44, 3.45 e accantonato tutto l’articolo 3. Addio alle clausole vessatorie?

Si è svolta tutta sottotraccia con relazioni tecniche e lettere ai singoli senatori la bataglia sugli emendamenti che reintroducevano di fatto la possibilità per le compagnie di introdurre clausole vessatorie per gli automobilisti nei contratti RC-Auto.

Ad essere sotto accusa da parte delle associazioni di carrozzieri, ma anche avvocaticonsumatori e vittime della strada sopratutto l’articolo 3, che ai punti 3.403.413.44 e 3.45 ribadiva il diritto per il danneggiato al totale risarcimento del danno, “ma” con un piccola dicitura che stravolgeva completamente tale diritto: il diritto al risarcimento era definito totale “fatta salva la libertà contrattuale”.

Ancora una volta quindi si cercava di concedere alle compagnie la possibilità di inserire clausole nelle polizze RC Auto in grado di limitare la scelta del carrozziere, ad esempio con l’introduzione di franchigie in caso l’utente si recasse presso la sua carrozzeria di fiducia in luogo di quella fiduciaria della compagnia. Nella Giornata di ieri (8 marzo 2016) tuttavia tali emendamenti sono stati ritirati.

Restano al momento operativi altri articoli che varie associazioni (comprese quelle che si presentano sotto il cappello della Carta di Bologna) osteggiano fortemente, compreso l’articolo 10 che con gli emendamenti 10.12 e 10.13 inseriscono un termine di decadenza dall’azione risarcitoria di soli 90 giorni a fronte del termine attuale di due anni.

Nonostante quindi il passo avanti compiuto dalla Xa commissione del senato, che con il ritiro di questi emendamenti porta la posizione governativa più in linea con il testo uscito dall’analisi parlamentare, mancano ancora all’appello gli emendamenti presentati dai singoli relatori, ragion per cui è ancora difficile comprendere a pieno quale sarà il testo finale che uscirà dalla commissione.

Fonte: http://www.carrozzeriaautorizzata.com

DDL Concorrenza e mobilitazionedecretorcauto

DDL Concorrenza: Gli attacchi arrivano dal Senato!

senato

Continuano gli attacchi alla libertá di scelta dell’automibilista ed alle vittime della strada. Infatti, dopo che la Camera aveva apportato modifiche migliorative al Ddl Concorrenza in materia di RcAuto, il testo, è ora all’esame della commissione Industria del Senato. In questa fase, però, il testo rischia di essere stravolto per favorire le assicurazioni a spese di danneggiati, carrozzieri e professionisti.

Ecco cosa ne pensa il CNA in un suo comunicato:

La CNA ritiene fondamentale che la versione del Ddl Concorrenza in materia di RcAuto, all’esame della commissione Industria del Senato, venga approvata così com’è uscita dalla Camera. Va respinta ogni modifica che possa favorire le assicurazioni a spese di imprese e automobilisti, tradendo così la primaria finalità del provvedimento: la tutela della concorrenza.

La Camera ha trovato l’equilibrio tra l’esigenza dell’automobilista di scegliere il proprio carrozziere di fiducia e il diritto del carrozziere a svolgere la propria attività nel rispetto dell’autonomia imprenditoriale. La CNA rivolge un appello ai senatori perché confermino, in questo momento decisivo, la sensibilità e l’attenzione alle ragioni della concorrenza, degli automobilisti, delle imprese già dimostrate dalla Camera”. Lo si legge in un comunicato della CNA“.

Assicurazione, Ide@ Bove

#Rosasinistro: Il vestito su misura del testimone

il_vestito_cucito_su_misura_del_testimoneb

L’antica arte di cucire modellando l’abito su misura del cliente, sulle sue specifiche esigenze. Cosí, quando il capo veniva finalmente indossato, qualcuno ti diceva che sembravi un figurino. La moda però è mutevole, l’industria produce ormai in serie ed anche il modello testimone muta col mutare delle mode. Modello testimone? Sì citando Benigni: modello Giuditta.

Inviso ai più, il vestito stretto del testimone non lo vuole più nessuno. In questi anni anche il testimone è finito nel girone dei ladroni con avvocati, carrozzieri e danneggiati. Tutti truffatori per antonomasia delle “povere” assicurazioni ma questo leit-motiv lo conosciamo bene in tanti. Non è un mistero per nessuno, basta sfogliare le pagine dei giornali o cercare su google. Alla voce testimone vengono fuori solo accezioni negative e l’urgenza di un cambiamento per quello che viene dipinto come un vero e proprio “lavoro”, quello appunto del falso testimone.
Sappiatelo, è una voce univoca: il testimone vero non esiste e, dunque, occorre un intervento. Ma come, qualcuno si chiederà “non esisteva già un reato di falsa testimonianza?”. Macchè, urge un provvedimento ad hoc, le compagnie devono dormir sonni tranquilli! Ecco allora che già nel Destinazione Italia di Letta veniva paventata “la soluzione delle soluzioni”. L’ideona era questa: l’art. 1, 1° co, lett. c) D. d.l. Zanonato, già art. 8, 1° co., lett. c) D.L. Destinazione Italia modificando  l’art. 135 del D. Lgs.  07/09/2005, n. 209, (Codice Assicurazioni) prevedeva: ”inammissibile il testimone che non sia stato indicato nella denunzia di sinistro e nella richiesta di risarcimento inviata alla compagnia di assicurazione; il giudice non ammette le testimonianze non acquisite come sopra, salvo i casi in cui risulti comprovata l’oggettiva impossibilità della loro indicazione; sè prevista la verifica dei testimoni ‘professionali’, con segnalazione alla Procura della Repubblica per gli accertamenti consequenziali.”
Quando per pochi minuti le machiavelliche e nefaste previsioni dell’art.8 furono spazzate via pareva rientrato l’allarme. Senonché, dopo la simulazione di stralcio, ecco che gli spropositi del Destinazione Italia sono stati riproposti e pedissequamente riportati nel Ddl concorrenza. Insomma si pensa così di prendere per il cravattino i “testimoni di comodo”. Torniamo all’esempio iniziale, d’altronde siamo in periodo di sfilate ed in Senato a sfilare sono anche i nuovi modelli per testimoni. Abitini cuciti stretti, stretti così che le norme stilistiche travestano il testimone di volta in volta in attendibile o non attendibile secondo il rassicurante benestare delle assicurazioni.
L’uomo nero delle favole, quello dei brutti sogni di ogni bimbo viene ufficialmente individuato: il testimone. Quando arriva in udienza vedi già dagli sguardi sospettosi che la figura è certamente mal vista. Come se la memoria fosse un guardaroba di cassetti ordinati nei quali i calzini sono ordinati per colore, o le magliette per modello. Roba maniacale, non certo affidabile!! E’ invece è questa la richiesta. Una ricerca di memoria che resista all’usura del tempo che trascorre abbondante, non certo a causa del testimone, senza cuciture che cedono o bottoni che si perdono. Un rigore che imbastisce i desiderata assicurativi ma che si scuce facilmente. Pretendere una normativa specifica per i soli testimoni in rc auto confezionando così l’abito a seconda del contenzioso è solo l’ennesima pressione su un Governo pronto ad assecondare ogni richiesta. Non più distinto dalla stagione a/i o p/e ma dall’oggetto della causa intrapresa. Sei un testimone in una causa per regolamento di confini o magari in una litigiosissima causa condominiale? Sei trendy! Testimone di un sinistro? Niente da fare sei out e decisamente fuori moda!

Premiata sartoria governiamo a modo nostro, così vi veste senza che ve ne accorgiate! (Di Elena Bove)

Fonte: www.carrozzeriaautorizzata.com

DDL Concorrenza e mobilitazionedecretorcauto

RC-AUTO: Grandi manovre sul DDL Concorrenza (da Tempario.it)

image

Ci risiamo, nuovamente grandi manovre da parte delle lobby e dei politici compiacenti. Con la collaborazione dello studio legale Marchetti-Santini-Troni, riportiamo il testo integrale della missiva inviata oggi, 11 febbraio, dal predetto studio legale ai componenti della X Commissione Permanenete presso il Senato della RepublicaSarebbe auspicabile, come già successo in precendi ed analoghe occasioni, il coinvolgimento e la sensibilizzazione posto in essere dagli autoriparatori verso i propri politici locali.

AI COMPONENETI DELLA
DELLA X COMMISSIONE PERMANETE
SENATO DELLA REPUBLICA

Oggetto: Proposte di modifica DDL n. 2085

Gli scriventi avvocati presa visione delle proposte di modifica al DDL n. 2085 in merito all’articolo 6 nr. (emendamenti 6.4 6.5 6.6 seconda formulazione) ed all’articolo 10 (emendamenti 10.8, 10.12, 10.13 e 10.14) esprimono il suo più totale dissenso per i seguenti motivi.

Le proposte di modifica, si pongo in maniera nettamente antitetica con quanto emerso nei numerosi incontri istituzionali ed in sede di audizioni parlamentari dello scorso 11.11.2015 evidenziando un attacco cinico al principio sacrosanto del giusto risarcimento del danno in favore di meri interessi economici delle compagnie di assicurazioni
L’art. 10, improntato a snaturare l’art. 148 del Codice delle Assicurazioni private, modificando l’ultimo capoverso del comma 2-bis, dilata di ulteriori 60 giorni il termine concesso ai danneggiati per poter eventualmente agire in giudizio in base a valutazioni soggettive della Compagnia,abolendo di fatto il controllo dell’IVASS previsto nel vecchio testo del 148 2bis e dando di fatto la possibilità alla compagnia di ritardare di altri 60 giorni il risarcimento impedendo addirittura di proporre la domanda giudiziale in contrasto con gli art. 111 e con l’art,24 della Costituzione e di fatto negando al cittadino il diritto ad essere risarcito in termini ragionevoli il tutto senza il controllo di nessuna autorità indipendente dando l’autorizzazione esplicità alle compagnia di poter ritardare l’indennizzo a suo piacimento, con tutti i risvolti diretti ed indiretti che questo comporta sia per i cittadini che per il modo delle imprese che ruota nel settore delle autoriparazioni . A più riprese e in particolar modo nelle audizioni parlamentari è stato denunciato il modus operandi delle imprese assicurative, che in occasione delle liquidazioni dei danni pongano in essere una serie di condotto dilatorie del tutto prive di ogni fondamento con il solo intento di sospendere i termini di formulazione dell’offerta. In questo modo non solo si avvallano tali censurabili comportamenti ma addirittura si autorizza l’assicuratore a non formulare l’offerta e si impedisce al danneggiato di agire in giudizio, divieto deciso dal debitore che in quel giudizio dovrebbe essere convenuto.
In tale modo, l’approvazione degli emendamenti 1.08 Testo 1 e 2 creerebbe una vero e proprio blocco della procedura liquidativa lasciando il danneggiato privo di qualsiasi strumento per accertare la veridicità delle contestazioni sollevate dalle imprese assicurative, con una ingiustificata compromissione dei propri diritti costituzionalmente statuiti.
Paradossali gli emendamenti 10.12 e 10.13, che integrano all’art. 10 il “comma 2-bis” proponendo la modifica dell’art. 2947 del codice civile, inseriscono un termine per la proposizione dell’azione di risarcimento del danno, che se non rispettato comporterà la decadenza dall’azione risarcitoria
Prive di qualsiasi ragione giuridica sono le proposte di modifica dell’art. 6 (6.4 6.5 6.6), come più volte denunciato dato che non si possono imporre alla procedura preclusioni non previste dal Codice di Rito e per di più riguardanti una sola delle parti, visto il disposto del richiamato art. 111 della Costituzione, norma che prevede la parità delle parti all’interno del giusto processo.
Imporre per legge un obbligo, “a pena d’inutilizzabilità”, di compiere la preventiva “identificazione” dei testimoni, in ipotesi oggetto di ricerca a mezzo di indagini difensive, a una controparte privata lede comunque le prerogative del diritto alla difesa del danneggiato a fronte delle condotte poste i essere dalle compagnie di assicurazioni che con prassi del tutto discutibili e con l’utilizzo dei “famigerati” accertatori provvedono a sentire i testimoni per conte dalle imprese per “verificarne l’attendibilità”.
Oggetto di censura sono poi gli emendamenti (3.40 3.41 3.44 3.45) annunciati in tema di risarcimento dei danni materiali volti a consentire nuovamente l’ introduzione di clausole vessatorie nei contratti che vanno a modificare l’enunciato secondo il quale il danneggiato ha diritto all’integrale risarcimento del danno “fatta salva la libertà contrattuale” o attraverso analoghi formulati. La libertà contrattuale di fatti non necessita di norma ricognitiva e enunciarla permette solo il contenzioso volto a legittimare clausole vessatorie e anti concorrenziali.

Avv. David Marchetti Avv. Gian Luca Santini

Avv. Matteo Troni Avv. Gabriele Marchetti

Art. 6. (Identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose)
1. All’articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. In caso di sinistri con soli danni a cose, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla richiesta di risarcimento presentata all’impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149 o dall’invito alla stipula della negoziazione assistita ovvero può essere richiesta dall’impresa di assicurazione
(denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa 6.4, 6.5 e 6.6)
(denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa o, in mancanza, deve essere richiesta dall’impresa assicurativa con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta 6.4, 6.5 e 6.6 testo 2).
In quest’ultimo caso, l’impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il ter-mine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevi-mento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L’impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all’individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell’incidente, l’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilità della prova testimoniale addotta.
3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l’audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l’oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.
3-quater. Nelle controversie civili pro-mosse per l’accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all’IVASS, trasmette un’informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause con-cernenti la responsabilità civile da circola-zione stradale negli ultimi cinque anni. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare».
Testo emendamenti:
6.4 DI BIAGIO
Al comma 1, capoverso «3-bis», sostituire le parole da: «richiesta di risarcimento» fino a: «negoziazione assistita» con le seguenti: «denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa».
6.4 (testo 2) DI BIAGIO
Al comma 1, capoverso «3-bis», sostituire le parole da: «richiesta di risarcimento» fino a: «impresa di assicurazione» con le seguenti: «denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa o, in mancanza, deve essere richiesta dall’impresa assicurativa con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta».
6.5 ASTORRE
Al comma 1, capoverso «3-bis», sostituire le parole da: «richiesta di risarcimento» fino a: «negoziazione assistita» con le seguenti: «denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa».
6.5 (testo 2) ASTORRE
Al comma 1, capoverso «3-bis», sostituire le parole da: «richiesta di risarcimento» fino a: «impresa di assicurazione» con le seguenti: «denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa o, in mancanza, deve essere richiesta dall’impresa assicurativa con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta».
6.6 MANDELLI, PELINO
Al comma 1, capoverso «3-bis», sostituire le parole da: «richiesta di risarcimento» fino a: «negoziazione assistita» con le seguenti: «denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa».
6.6 (testo 2) MANDELLI, PELINO
Al comma 1, capoverso «3-bis», sostituire le parole da: «richiesta di risarcimento» fino a: «impresa di assicurazione» con le seguenti: «denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa o, in mancanza, deve essere richiesta dall’impresa assicurativa con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta».
Art. 10. (Ulteriori misure di contrasto delle frodi assicurative)
1. Il primo periodo del comma 2-bis dell’articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: «Ai fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l’impresa di assicurazione provvede alla consultazione dell’archivio informatico integrato di cui all’articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, e, qualora dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano gli indici di ano-malia definiti dall’IVASS con apposito provvedimento, o qualora altri indicatori di frode siano segnalati dai dispositivi elettronici di cui all’articolo 132-ter, comma 1, del presente codice o siano emersi in sede di peri-zia da cui risulti documentata l’incongruenza del danno dichiarato dal richiedente, l’impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro.».
1-bis. Il quinto periodo del comma 2-bis, dell’articolo 148 del codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: ”Nei predetti casi, l’azione in giudizio prevista dall’articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell’impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura” 10.8
1-bis. Il quinto periodo del comma 2-bis, dell’articolo 148 del codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: ”Nei predetti casi, l’azione in giudizio prevista dall’articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell’impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l’accesso agli atti nei termini previsti dall’articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.” 10.8 testo 2
2. All’articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rileva-mento, della violazione dell’obbligo dell’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l’identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall’elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui all’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;
b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente: «1-quinquies. In occasione della rileva-zione delle violazioni di cui al comma 1- bis, lettera g-ter), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente da-gli organi di polizia stradale di cui all’arti-colo 12, comma 1, del presente codice. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circo-stanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al citato comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del rileva-mento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, si applica la san-zione amministrativa ai sensi dell’articolo 193»
2-bis. All’articolo 2947, secondo comma, del codice civile, dopo le parole: ”due anni” è inserito il seguente periodo: ”In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro novanta giorni dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore” 10.12, 10.13 e 10.14

Testo emendamenti:
10.8 SCALIA, ASTORRE, FABBRI, VALDINOSI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Il quinto periodo del comma 2-bis, dell’articolo 148 del codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: ”Nei predetti casi, l’azione in giudizio prevista dall’articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell’impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura”».
10.8 (testo 2) SCALIA, ASTORRE, FABBRI, VALDINOSI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Il quinto periodo del comma 2-bis, dell’articolo 148 del codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: ”Nei predetti casi, l’azione in giudizio prevista dall’articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell’impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l’accesso agli atti nei termini previsti dall’articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.”».
10.12 MANDELLI, PELINO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All’articolo 2947, secondo comma, del codice civile, dopo le parole: ”due anni” è inserito il seguente periodo: ”In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro novanta giorni dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore”».
10.13 SCALIA
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All’articolo 2947, secondo comma, del codice civile, dopo le parole: ”due anni” è inserito il seguente periodo: ”In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro novanta giorni dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore”».
10.14 DI BIAGIO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All’articolo 2947, secondo comma, del codice civile, dopo le parole: ”due anni” è inserito il seguente periodo: ”In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro novanta giorni dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore”».

Leggenda:

Art. 148.
(Procedura di risarcimento)

2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l’impresa di assicurazione provvede alla consultazione della banca dati sinistri di cui all’articolo 135 e qualora dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due parametri di significatività, come definiti dall’articolo 4 del provvedimento dell’ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2010, l’impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro.
La relativa comunicazione è trasmessa dall’impresa al danneggiato e all’ISVAP, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro.
Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l’impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento.
All’esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l’impresa può non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui è prevista, informandone contestualmente l’assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all’articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l’impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive.
Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell’azione di risarcimento nei termini previsti dall’articolo 145, nonché il diritto del danneggiato di ottenere l’accesso agli atti nei termini previsti dall’articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia. (3)

1-bis. Il quinto periodo del comma 2-bis, dell’articolo 148 del codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: ”Nei predetti casi, l’azione in giudizio prevista dall’articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell’impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura” 10.8
1-bis. Il quinto periodo del comma 2-bis, dell’articolo 148 del codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: ”Nei predetti casi, l’azione in giudizio prevista dall’articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell’impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l’accesso agli atti nei termini previsti dall’articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.”

Fonte: TEMPARIO.IT

Assicurazione, DDL Concorrenza e mobilitazionedecretorcauto

DDL CONCORRENZA: Da oggi esame degli emendamenti

ddl veloce

Ddl concorrenza riprendono veloci i lavori.

Da oggi 10 febbraio e sino a venerdì 12, la Commissione Industria del Senato, presieduta dal piddino Massimo Mucchetti, sarà impegnata nell’esame degli emendamenti da approvare e probabilmente saranno presentati ulteriori emendamenti correttivi al DDL.

Sembra evidente che la Commissione ha deciso di inserire il turbo per  approvare già nel mese di febbraio il tanto discusso disegno di legge.

Assicurazione, DDL Concorrenza e mobilitazionedecretorcauto

Aumento RcAuto? Allarme frodi? Ma i numeri sono minimi. L’IVASS si confessa!

Immagine11

Siamo davvero sicuri che i premi assicurativi della RcAuto lievitano a causa delle truffe? Chi lo afferma lo fa con dati sicuri, con statistiche reali oppure trattasi solo di pura propaganda al fine di giustificare aumenti tariffari ed avere il consenso dal Governo, al momento impegnato nell’approvazione del DDL Concorrenza?

Leggendo questo articolo si può avere una visione più chiara sui numeri allarmanti  delle lobby assicurative  e dell’Ivass.

Buona lettura

Dal blog Ilcarrozziere.it

“Truffa, truffa, truffa. Il binomio truffa/sinistro è come “italiano: pizza e mandolino”. E’ come lo stanco e retorico leitmotiv “non ci sono più le mezze stagioni”. E’ lo stereotipo degli stereotipi, ossia una valutazione rigida e non corretta dei fenomeni a cui assistiamo. Un archetipo: come chiedersi se è nato prima l’uovo o la gallina? Prima l’assicurazione o prima la truffa all’assicurazione? Una valutazione lombrosiana, ovvero la valutazione di un uomo e delle sue attitudini semplicemente dall’osservazione dei tratti somatici. Come quando, davanti alla televisione, nell’osservare le foto di un assassino appena arrestato, ognuno di noi pensa tra sé e sé “ehh ma si vedeva già dalla faccia…”

E’ come il clichè del diavolo: rosso e con le corna. Se gli togli le corna e gli cambi il colore qualunque sia la diavoleria che combina… si gioca la qualifica! Il più temibile è certamente il pregiudizio. Spinge a modificare il comportamento sulla base delle pseudo-credenze, con la conseguenza di creare condizioni tali per cui ipotesi formulate sulla base di pregiudizi si verificano (profezie che si autoavverano). Tutto questo rafforza ancora di più il pregiudizio. Se denunci un sinistro stai speculando, se sei un avvocato e rappresenti un danneggiato hai di certo pianificato un raggiro ad hoc e sei un carrozziere… bhé, se sei un carrozziere, è certo che, minimo, hai gonfiato il preventivo! Ce la raccontano così da anni, talmente tanti anni che ognuno di noi, in cuor suo, lo crede vero, ovvio non per se stesso, ma, almeno per gli altri, in fondo è davvero così. Hanno agito sul senso di colpa atavico che accompagna ognuno di noi sin da bambino, sin dai primi rimproveri della mamma, sin dal primo sguardo burbero del papà… la marachella, anche quella di anni ed anni fa, è là. Sempre a rischio… può esser scoperta… e noi temiamo ! E’ questa la base solida, solidissima, del pregiudizio: fedele compagno delle compagnie assicurative. Lesto scudiero che come scudo si oppone a tutti noi miseri mortali votati unicamente alla truffa.

Si possono eliminare i pregiudizi? Pare davvero difficile…eppure, forse un sistema c’è!

La parola chiave è truffa, sì sì dico proprio truffa. Cosa vi viene in mente se dico truffa? Non pensate subito ad un sinistro falso? Ai tentativi di sottrarre indebitamente danaro alle indifese compagnie assicurative… costrette ogni volta a difendersi, difendersi da infinite truffe. Truffe, tante truffe, anni di truffe. Titoloni strillati a gran voce, in televisione e sui giornali, condivisi su facebook e demonizzati in ogni dove. Male incancrenito della società, impossibile estirpalo! Immaginiamo numeri straordinari, numeri con talmente tante cifre da far girar la testa…chissà quante sono state, quante sono tutt’ora…

Deve esser stato proprio questo il dubbio che ha agitato le domande poste dall’onorevole Andrea Colletti e dell’onorevole Leonardo Impegno nelle audizioni tenutesi alla Camera dei Deputati, presso le Commissioni riunite Finanza e Attività produttive. Il 25 giugno 2015, nell’aula Finanze, si discuteva del disegno di legge recante Legge annuale per il mercato  e la concorrenza,  il Ddl concorrenza insomma, ed era la volta dell’Ivass. E’ stato il momento della verità. Improvvisamente, alla richiesta di numeri, di chiarimenti e dati certi: una luce ha squarciato il muro del pregiudizio. Già perché dapprima si è parlato di una percentuale pari al 13% sui sinistri complessivi. Questa è la percentuale che viene “attenzionata” e trasmessa in “area speciale”. Da questa percentuale di partenza si scende rapidamente alla metà. Difatti solo il 6,5% viene approfondita realmente dalle compagnie assicurative. A conclusione di questo iter unicamente l’1,8% viene denunciato. L’evidenza e’ quella di una percentuale che stride fortemente con il pregiudizio collaudato. Effetto gesso sulla lavagna, per intenderci. Ma, c’è di più. Il desiderio di comprendere spinge ad incalzare il dott. Riccardo Cesari, componente di Consiglio e Direttorio integrato IVASS, per scoprire se davvero di “fenomeno truffe” si possa realmente parlare. Qui c’è il vero colpo di scena. La legge consente di accedere a questi dati unicamente dal 2013, se si considera poi che per parlare di truffa, a tutti gli effetti, è necessario attendere il passaggio in giudicato di una sentenza siamo dinanzi a ad una sorpresa: ad oggi non siamo in grado di fornire dati certi in ordine al reale numero delle truffe assicurative in Italia.

Si parla da sempre del costo elevato dei premi assicurativi, sappiamo ormai tutti che, se paghiamo così tanto, la colpa è delle frodi. Ma quante frodi sono state scovate? Quante sono state denunciate dalle assicurazioni? Non si sa e, per quel che si sa, la percentuale è irrisoria.

Fermarsi a parlare di numeri, di cifre è stato illuminante.  Il controllore difende il controllato che non controlla e non sa bene cosa controllare. I premi nel frattempo crescono, ed ora i numeri ce lo dicono, non è certo colpa delle truffe. Se verifichiamo se c’era da controllare e quanto…scopriamo che ci siamo sbagliati.  Fino ad oggi abbiamo fantastico di cifre inarrivabili, impronunciabili, abbiamo immaginato e ci hanno fatto immaginare. Ci hanno dato la certezza di essere un popolo di truffatori e noi, pizza e mafia, ce la siamo bevuta. I numeri dicono, però, un’altra cosa. Numeri alla mano abbiamo una evidenza che svela la bufala che ci hanno dato in pasto fino ad oggi che a diventare blu dovremmo esser tutti noi: ora!

Altro che truffa… Solo fuffa!”

Assicurazione, DDL Concorrenza e mobilitazionedecretorcauto

#Rc Auto: Ddl.. Concorrenza?

senato

Buongiorno,

avevo in programma di occuparmi di alcuni aspetti tecnico-legislativi relativi al nuovo regolamento dei periti assicurativi, ma questioni più importanti e delicate richiedono primaria attenzione e divulgazione.

Il #DDLConcorrenza è al Senato dove è in atto un vero è proprio attacco alla libertà del danneggiato che dovrà ottenere il risarcimento da un sinistro stradale. Infatti, sono stati presentati una serie di emendativi assolutamente involutivi rispetto a quanto di buono si era fatto sin qui, dopo i lavori alla Camera. Un ritorno al passato, quindi, che non auspica nulla di positivo per consumatori e riparatori.

E’ bene saperlo! In Commissione Industria c’è chi è ben intenzionato a favorire le compagnie assicurative. “Gli emendamenti proposti non contengono nulla di concorrenziale, a parte rendere  libere le compagnie di vessare i propri clienti, di offendere le vittime della strada, di creare trucchi tariffari sull’uso della scatola nera e di rendere soprattutto molto complicata l’esistenza delle imprese artigiane che decidono di operare sul mercato senza condizionamenti”. A sostenerlo a gran voce sono gli artigiani e tutte le associazioni appartenenti alla Carta di Bologna (Vittime della strada, Avvocatura, Associazioni Consumatori, Medici Legali, Patrocinatori stragiudiziali) che manifestano la propria indignazione e sconcerto per le intenzioni di alcuni senatori, di sposare completamente gli interessi delle compagnie assicuratrici.

Ecco cosa accadrà con gli emendamenti filo-assicurativi introdotti:

– consentiranno alle compagnie di far diventare lecite le clausole vessatorie inserite nei contratti;

– mireranno a neutralizzare le diminuzioni tariffarie;

penalizzeranno i danneggiati nell’assegnazione della classe di merito;

– si renderà quasi impossibile l’indicazione dei testimoni decorso un breve termine (non compatibile con le norme processuali civili);

eliminazione degli sconti a favore di chi monta la scatola nera;

eliminazione della valutazione del danno alla persona secondo le tabelle di Milano per tornare a quelle ministeriali volute dall’ANIA perché restrittive nei confronti dei diritti del danneggiato;

riduzione dei risarcimenti del danno a persona con eliminazione danno morale;

– taglio del risarcimento anche alle vittime della malasanità;

– esclusione di sanzioni per le compagnie nel caso di violazioni alle norme sulla scatola nera,

– la compagnia avrà il diritto di impedire al danneggiato di fare causa sulla base delle valutazioni della compagnia stessa;

per finire, prescrizione del diritto nel fare richiesta di risarcimento in soli 90 giorni!

Clicca qui per visualizzare gli aggiornamenti su tutti gli emendamenti

 

I Telegiornali di Stato non ne parlano.. ma dalla rete ho raccolto un pò di rassegna stampa più recente:

http://www.carrozzeria.it/news/2016/01/28/news/pioggia_di_emendamenti_sul_ddl_concorrenza-121578/

http://www.omniauto.it/magazine/36117/disegno-legge-concorrenza-assicurazioni-battaglia

http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2016/01/28/ddl-concorrenza-ania-assalto-a-rc-auto_a52bcf80-a2a6-440d-b870-dd6d88e704fc.html

http://www.rifday.it/2016/01/25/ddl-concorrenza-inizia-domani-lesame-degli-emendamenti/

http://www.ilcarrozziere.it/blog/2016/01/ddl-concorrenza-mentre-tutto-tace-il-senato-compiace-le-lobby/

http://www.cupsit.it/2016/01/21/news-dal-ddl-concorrenza/

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2016-01-14/ddl-concorrenza-pioggia-emendamenti-senato-170700.shtml?uuid=ACsax89B

http://www.carrozzeriaautorizzata.com/news/360/ddl-concorrenza-a-che-punto-siamo

http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/11/11/ddl-concorrenza-unipol-tenta-il-poker-su-rc-auto-e-previdenza-complementare/2209939/

http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/06/19/ddl-concorrenza-assicurazioni-ridurre-risarcimenti-per-chi-muore-in-incidente/1794804/

http://www.ladiscussione.com/economia/item/102953-rc-auto,-carrozzieri-e-societ%C3%A0-assicuratrici-ai-ferri-corti.html

Mi raccomando informatevi e condividete.

Assicurazione

Carrozzieri Vs. Assicurazioni.. E tu da che parte stai?

pugili

Ben ritrovati!

Partiamo subito con le questioni spinose. Tra le tante battaglie portate avanti nella tutela di danneggiati, assicurati e consumatori tutti, c’è anche l’affaire clausole vessatorie che va a braccetto con i continui golpe  alla cessione del credito, senza dimenticare l’occhio assicurativo bramoso di risarcimenti  in forma specifica.

Attenzione! L’argomento cessione del credito sembrerebbe di pertinenza esclusiva dei carrozzieri: così non è! Periti e Patrocinatori: la vostra professionalità, la vostra esperienza, le vostre abilità, gli anni di studio lo stesso studio che avete faticosamente avviato: boom! Spazzati via..

L’assicurazione si sostituirà anche a voi, non come si temeva in era pre-informatica con un computer, una macchina, ma proprio eliminati come a dire che tutto ciò che fate, che sapete fare, che facciamo diventerà superfluo.

Mi chiedo come si possa rimanere inerti di fronte ad una minaccia simile. Paventare il “DIVIETO” di cessione del credito significa minacciare non solo la libera concorrenza nel mercato di riparazione, non solo esporre concretamente le carrozzerie indipendenti al rischio di chiusura, ma spazzare via ulteriori categorie di liberi professionisti. Il Perito Assicurativo, legato alla compagnia assicurativa, avrà sempre meno incarichi di perizie, in quanto le assicurazioni si serviranno direttamente dei riparatori convenzioni. I Patrocinatori Stragiudiziali si troveranno con gli studi sempre più vuoti, in quanto i clienti/danneggiati  verranno “obbligatoriamente dirottati” verso i centri di riparazione per il danno a cose e verso i centri medici convenzionati per il danno alla persona. Il vostri clienti non avranno più la LIBERTA’ DI SCEGLIERE!

Cliccando di seguito una mia breve intervista del giornalista Marzio di Mezza su questi temi pubblicata dal quotidiano “La Discussione”:

http://www.ladiscussione.com/economia/item/102953-rc-auto,-carrozzieri-e-societ%C3%A0-assicuratrici-ai-ferri-corti.html

Buona lettura.

Eventi

Stiamo tornando!

under_construction2

Il  team del “Blog di Luigi Mercurio” sta ritornando per continuare ad evidenziare le problematiche del settore assicurativo e sottolineare i pro ed i contro della normativa vigente, delle consuetudini e prassi lavorative.  Stiamo definendo gli ultimi dettagli per le attività del nuovo anno  per contribuire a tenere viva l’attenzione su questioni che sono, comunque, di tutti.

 Gli articoli del blog  sono a disposizione di tutti.

Per avere maggiori informazioni e seguire il blog basta inserire  l’indirizzo mail  nell’apposito spazio nel menù di sinistra e confermare la registrazione al blog.

Una volta confermata la registrazione, verrete informati ad ogni singola pubblicazione e resterete costantemente aggiornati sulle ultime novità del blog.

Esprimere un opinione è dovere di ognuno di noi, purché diretta al confronto costruttivo, all’approfondimento tecnico anche allo scontro sano!”

Eventi

Auguri di Buone Feste. 2016, l’anno per una grande reazione!

IMG_20151219_004538-EFFECTS

Auguri di Buone Feste!

Ci stiamo lasciando alle spalle un 2015 che, per noi, è stato pieno di nuove esperienze.

Un anno che ci ha visto lottare al fianco delle associazioni aderenti alla Carta di Bologna nata per contrastare le lobby assicurative che, con l’ultimo DDL Concorrenza, tentano di far approvare norme liberticide come il risarcimento in forma specifica e l’abolizione della cessione di credito, con conseguente controllo esclusivo da parte delle compagnie assicurative del risarcimento del danno nel comparto Rc Auto, in sintesi, eliminando il “diritto alla difesa” del cittadino rimasto vittima di un sinistro stradale e non più libero di far riparare il veicolo presso un autoriparatore di fiducia.

E’ stato un anno che ha consolidato la collaborazione all’interno della piattaforma Oxygen Gestione Sinistri. La piattaforma dopo la Gestione Sinistri sta implementando altri strumenti utili e funzionali per l’autoriparatore. La più rivoluzionaria tra tutte è la Gestione Polizze.

Oltre che a fare gli auguri a tutti Voi ed alle Vostre famiglie, invito i miei collegi PERITI a riflettere sul proprio futuro di PROFESSIONISTA. E’ il momento di scegliere se essere finalmente LIBERI, oppure continuare ad essere SOTTOMESSI “passivamente” dal PADRONE ASSICURAZIONE e navigare verso la DERIVA.

Invito, infine, i miei colleghi PATROCINATORI ad essere sempre più presenti, attenti e non meri osservatori.

Piangersi addosso non serve a niente. Nel 2016 ci vuole una grande reazione!

Ancora auguri di Buone Feste a tutti Voi ed i vostri cari, con la fiducia di costruire un avvenire migliore.

Luigi Mercurio

Risarcimento danni

Risarcimento Danni: Incidente Stradale? NO alla prima consulenza delle compagnie assicurative: Ecco i perchè…

incidentib

Da oggi abbiamo inserito una nuova categoria denominata “risarcimento danni“, all’interno della quale troverete post, articoli, pensieri, notizie ed approfondimenti in materia di risarcimento danni.

Inauguriamo la categoria con un articolo di un esperto della materia, formidabile professionista e nostro caro amico Roberto Barbarino, Patrocinatore Stragiudiziale & Consulente Informatico.

Di seguito l’articolo tratto da inf0rmat1cAs$icur@zioni di Roberto Barbarino. Buona lettura.

Incidente Stradale? NO alla prima consulenza delle compagnie assicurative: Ecco i perchè…

Solitamente, in caso di incidente stradale, la prima tentazione è quella di telefonare alla propria compagnia assicurativa per sapere cosa fare e come comportarsi.

Questa scelta non gioca a favore dell’ automobilista, perché, ovviamente, l’assicurazione che risarcirà il danno è la stessa con cui si ha il contratto assicurativo, ragion per cui saranno guidate ed istruite ed avranno tutto l’interesse a risparmiare.

Già precedentemente avevo pubblicato un articolo relativo alle nozioni ed alla normativa vigente che terminava così: “… rivolgiti a professionisti del settore !!”

Ci sono svariate ragioni per cui è opportuno rivolgersi ad un Patrocinatore Stragiudiziale, anche per una sola consulenza:

La prima cosa che proporrà la compagnia assicurativa sarà di portare la propria vettura presso una carrozzeria convenzionata. È bene sapere che, in questo caso, la carrozzeria lavora per l’assicurazione, non per voi in quanto tale carrozzeria baratta la convenzione con la compagnia applicando un costo orario inferiore… da qualche parte – quindi – dovrà pur risparmiare !

Personalmente consiglio di rivolgersi ad un carrozziere indipendente, meglio se associato FEDERCARROZZIERI, nel caso non si conosca un carrozziere di propria FIDUCIA.

La compagnia  cercherà di convincervi che, se volete far riparare l’auto da un vostro riparatore di fiducia ci sarà una franchigia od una penale da pagare. FALSO, ovvero illegittimo!

Trattandosi di risarcimento (ovvero di natura extracontrattuale) e non di indennizzo (di natura contrattuale) si ha diritto ad avere il veicolo com’era prima ed a scegliere a chi farlo riparare…. d’altronde il veicolo lo avete comprato voi, mica loro!

Se il veicolo è un po’ datato, è probabile che il danno sia considerato antieconomico. Per danno antieconomico si intende che il costo della riparazione supera il valore dell’auto al giorno del sinistro. Anche in questo caso il professionista, diversamente dal perito incaricato dalla fiduciario della compagnia, cerca il reale prezzo di mercato che porta a determinare un valore del bene solitamente superiore a quello indicato dal perito di compagnia. Quest’aspetto unito alla richiesta di tutti gli “oneri accessori” ed al F.R.A.M., porta a farvi riconoscere un risarcimento superiore a quello inizialmente proposto dalle Compagnie.

Vi sconsiglieranno categoricamente di rivolgervi ad un Patrocinatore Stragiudiziale professionista, facendovi credere che potrebbero farvi perdere del tempo e soprattutto parte della somma risarcita.

I Patrocinatori Stragiudiziali tutelano i diritti dell’automobilista (sia esso assicurato che danneggiato) che spesso vengono dimenticati dalle Compagnie ed agiscono nell’interesse di quest’ultimo.

Relativamente alle perdite di tempo il patrocinatore stragiudiziale tende alla risoluzione rapida di ogni vertenza in quanto non può continuare il proprio operato nella fase giudiziale, a differenza degli avvocati che, trovano nel Processo il loro naturale terreno.

In merito, poi, alle spese di patrocinio sappiate che queste verranno risarcite dalla Compagnia in quanto ogni cittadino gode del DIRITTO DI DIFESA costituzionalmente garantito. Tale diritto è ancor più necessario nei confronti delle Compagnie Assicurative al fine di compensare l’enorme squilibrio esistente fra le parti sul piano tecnico-giuridico.

In conclusione chiedendo consiglio alla propria compagnia su come comportarvi in caso di incidente stradale, chiederete una consulenza recandovi presso un agente che lavora per una Compagnia… Un turbillon di conflitti d’interesse!!

Il primo più vi fa pagare, più guadagna per ogni polizza venduta oltre a voler tenere bassi i danni rimborsati (risarcimenti od indennizzi) in funzione di statistiche annuali S/P e relativi “bonus”.

La seconda – una S.p.A. mica una confraternita! – meno paga i danni (risarcimenti od indennizzi) e maggiormente aumenta i propri utili.

Pensateci bene: se vantate un credito indeterminato nei confronti di una banca vi rivolgereste alla stessa banca per farvi determinare il corretto importo?

Curiosità, Risarcimento danni

Gli attori del sinistro: Il Patrocinatore Stragiudiziale.

patrocinatoreb

Per chi ancora non lo sapesse, per chi ancora ha dubbi su questa figura, ecco un identikit perfetto.

Tratto dalla rubrica “Rosa Sinistro” di carrozzeriaautorizzata di seguito vi riportiamo l’ultimo articolo che stavolta, dopo quello sul perito assicurativo, descive perfettamente la figura del Patrocinatore Stragiudiziale.. Buona lettura

Scena nona. Atto primo: Il patrocinatore stragiudiziale, non é una parolaccia.

Sconosciuta eppure sempre più centrale nel processo risarcitorio, indovina chi? Il Patrocinatore Stragiudiziale

Un sinistro, lo si è detto e ridetto non è certamente esperienza auspicabile. Assodato-il-dato, nasce comunque l’esigenza di saperne quanto più è possibile per tutelarsi al meglio in caso di necessità (stop agli scongiuri!).
Tra le figure che possiamo incontrare ve ne sono alcune che rischiano di essere ancora sconosciute ai più. Proviamo con il vecchio gioco “indovina chi?” (evitando il trito e ritrito “ha i baffi, ha il cappello? E’ John!”)?

Primo indizio: frequentano anche loro i temuti liquidatori che, per par condicio con gli avvocati, non ottengono grossa simpatia. Sono ahimè invisi anche agli avvocati che li conoscono e ne temono la concorrenza. Sono una notevole risorsa per danneggiati ma anche per carrozzieriche beneficiano così di una figura, a volte, più tecnica e più vicina alle esigenze del caso.
Nessuna idea? Siete allo stremo? Vagate nel buio? Vabbè ecco a voi il patrocinatore stragiudiziale: questo sconosciuto! In principio liquidatori ed avvocati fiduciari lo “liquidavano “ perché, a loro dire, sfornito niente poco di meno che: dello ius postulandi (altra curiosa locuzione , lo so).
In pratica, pareva possibile eliminare la temibile categoria emergente (non stupiamoci, ne esistono anche fuori dal Festival sanremese.) semplicemente attribuendo ai soli avvocati il potere di stare in giudizio in sostituzione, nel caso specifico, dei danneggiati. Così non è ma, sono certa, che l’eccezione fosse solo un pour parler perché in effetti la normativa in proposito è chiara!

Il patrocinatore stragiudiziale è una figura professionale che opera da molti anni in tutto il territorio nazionale . Riconosciuto “ufficialmente” con la legge n.4 del 14 gennaio 2013 e con la normativa UNI 11477 con la quale si certifica la professionalità e si delimita la competenza dei patrocinatori stragiudiziali, ossia esperti in risarcimento del danno.
Insomma il patrocinatore esiste, e’ un professionista in carne e ossa, si muove intorno a noi ed occupa la sua buona fetta di mercato.
Nel settore dell’infortunistica stradale, in particolare, assiste il cliente nel complesso iter del risarcimento danni dalla prima lettera di messa in mora sino alla definizione del quantum.
Dunque “liberi professionisti che forniscono ai danneggiati attività di valutazione, consulenza e trattazione stragiudiziale di pratiche relative a risarcimento danni o indennizzi derivanti da incidenti o infortuni di ogni tipo e da rappresentanti di altre associazioni professionali“( Titolo I, art.3 Statuto C.U.P.S.I.T.).

Eppure il riconoscimento legislativo fa a pugni con la confusione che regna sovrana. Ecco allora periti assicurativi che in barba alle differenze operano con “l’attivo” e, perché no, anche conil passivo“. Sembrerebbero ignari di esercitare due professioni ben distinte. Nel primo caso sono veri e propri patrocinatori stragiudiziali, nel secondo caso, a mo di dottor Jekyll e Mister Hide, ritornano periti assicurativi.
Ci sono poi le missive recanti l’intestazione al “gentilissimo avvocato“. Sì perché l’Italia è imbrigliatissima dai titoli, arenata negli ordini professionali, costretta da albi.

Tutti legacci vecchia maniera, roba d’antan che l’Europa non ci invidia affatto e che noi, ostinati, preserviamo.

Sarà l’idea illusoria di sentirsi maggiormente tutelati, garantiti da una maggiore professionalità o sarà che, invece, subiamo il subdolo e temibile “bisogno indotto“. Un bisogno che ci fa avvertire come necessario l’aumento spropositato degli anni di studio, dei master, degli stages e di tutto quel che può allontanarci dal vero ingresso nel mondo del lavoro. Infondo, qui da noi, a chi importa se sai quel che fai? E se magari lo fai anche bene? W la concurrence! ” Di Elena Bove

Per leggere gli articoli della colorita rubrica “Rosa Sinistro” clicca qui.

Ide@ Bove

Razionalità o irrazionalità? Questo è il dilemma…

Patologie foto

“Caro ma hai visto che offerta imperdibile? L’ho presa al volo”. “Ma cara tu non hai un auto!” “Ho comprato anche quella, cosa volevi che perdessi l’offerta?” Cosa notate? Sì è uno dei tanti spot pubblicitari assicurativi. Certo, viene fuori anche l’idea della mogliettina idiota che non capisce un cavolo quando si tratta di shopping e perde la testa. C’è qualcosina di più. Un analisi…attenta rivela ben altro! La pubblicità, in teoria, rende conoscibile il prodotto da vendere senza null’altro sottendere. Sappiamo bene che così non è. Ahimè la strategia d’induzione del bisogno (sempre la pubblicità) si basa sulla scelta preordinata e consapevole relativa alla stimolazione di un canale sensoriale e/o di comunicazione che, lungi dall’essere diretto coinvolge tutt’altre sfere psichiche e porta così il destinatario non più a scegliere ma a scoprirsi bisognoso (anche in modo compulsivo) di possedere quel determinato prodotto. In pratica l’assicurazione induce un bisogno compulsivo.

Povera compagnia assicuratrice forse va rassicurata, compresa, perché, a ben vedere non v’è certezza della piena consapevolezza.  Accusata di applicare tariffe troppo elevate, le più elevate in Europa e costretta a difendersi farfugliando di truffe e malfattori. Insomma parrebbe in pieno delirio schizoide perché si sa convinzioni contrarie alla realtà, durature, fermamente sostenute malgrado le prove del contrario, dissonanti rispetto al contesto di riferimento, caratterizzate anche da manie di persecuzione, di grandezza, di riferimento, di lettura del pensiero sono: deliri! L’aspetto ancor più preoccupante è caratterizzato dal millantare più concorrenza mentre si fomentano interventi anti-concorrenziali, propagandare sconti illusori mentre si mortificano i diritti dei consumatori, nel propagandare angeli custodi esperti in sinistri stradali che si tramutano in ostacoli al risarcimento. Classici della schizofrenia: disorganizzazione e la frammentazione del pensiero accompagnati da comportamento bizzarro e disorganizzato. Chissà.

La patologia schizoide pare, certo, la più calzante, quella che davvero sembra ben descrivere queste stranezze. Ma ci potrebbe esser di più. Anni ed anni a nascondersi dietro le truffe assicurative creando di volta in volta il capro espiatorio perfetto. Ora era l’avvocato perfido organizzatore di machiavelliche operazioni giuridiche dall’elevata capacità truffaldina. Poi è stata la volta degli infidi  carrozzieri pronti ad ordire sordide pianificazioni volte a derubare la mite ed indifesa assicurazione. In poche parole: disturbo paranoide di personalità: caratterizzato da sfiducia e sospettosità, per cui le motivazioni degli altri vengono interpretate come malevole. Il perito fiduciario con le spie luminose a video, il liquidatore con le soglie di spese, l’avvocato fiduciario messo alle strette, i carrozzieri tormentati dal pericolo di perdere la cessione del credito, i danneggiati torturati con incompatibilità dei sinistri..viene da pensare ad un conclamato disturbo ossessivo-compulsivo di personalità: caratterizzato da preoccupazione per l’ordine, perfezionismo ed esigenze di controllo. Magari è solo un impressione superficiale.

Poi però: inseriscono clausole vessatorie, minuscole e ben nascoste nelle polizze, dimenticano di darne completa spiegazione ma lesti nel servirsene in caso di liquidazione del sinistro. Sono pronti a finire in giudizio pur di salvaguardare apposizioni illegittime ma che comportano, per loro, grossi risparmi. Rassomiglia ad un chiaro esempio di disturbo antisociale di personalità: caratterizzato da inosservanza e violazione dei diritti degli altri. Chi può dirlo realmente?

Nelle aule di Tribunale come negli spot pubblicitari, nelle commissioni parlamentari come sui cartelloni in strada l’assicurazione sfoggia la sua potenza, la capacità trasversale di giungere in ogni dove, la richiesta di indurirsi anche dinanzi ai dolori più grandi, un’ipotesi: un evidente disturbo narcisistico di personalità caratterizzato da grandiosità, necessità di ammirazione, e mancanza di empatia. Mah!

Ora, esaminato questo ipotetico concentrato esplosivo, e considerata la complessità delle patologie sospettate, io non mi meraviglio dell’IVASS. Già perché la mente umana è ancor oggi assai misteriosa e per quanto le neuroscienze stiano illuminando la via oscura ancora molto c’è da fare. Ma, perseverare nella tolleranza del genitore compiacente o peggio ancora, nella copertura del genitore complice, è errore grave che presenta un conto pericoloso: il patologico è facilmente fuori controllo e può rivoltarsi contro chiunque, infondo, è un anaffettivo!

Resta un dubbio è davvero l’assicurazione l’incolpevole attrice governata dall’irrazionalità o è invece il cittadino oggetto di una campagna irrazionale perché più facilmente manovrabile?

Di Elena Bove