Assicurazione

“Protocollo Linee Guida… c’è l’interrogazione parlamentare”

interrogazione

Arriva l’interrogazione parlamentare

Il 19 luglio scorso, il deputato Andrea Colletti ha depositato l’interrogazione a risposta scritta 4-03373 che, di fatto, denuncia i caratteri anti-concorrenziali dell’accordo stipulato tra le Confederazioni-Ania-Consumatori. Si domanda al Governo e quindi al Ministro dello Sviluppo Economico come intenda intervenire urgentemente per arrivare ad una corretta redazione di linee guida tecniche per la riparazione dei veicoli a regola d’arte.

Clicca qui per leggere l’interrogazione.

La normativa di riferimento

L’art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private è la norma che regola la procedura ordinaria di liquidazione del danno da parte delle compagnie di assicurazione a seguito di un sinistro stradale;

l’art. 1, comma 9, della legge 124/2017 (“legge concorrenza 2017”) ha integrato il contenuto predisposto dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni, prevedendo novità in materia di riparazione dei veicoli a seguito di sinistro stradale con sensibile impatto anche per le procedure di liquidazione del danno da parte delle compagnie di assicurazione, prevedendo che: “l’assicurato [abbia] la facoltà di ottenere l’integrale risarcimento per la riparazione a regola d’arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122. A tal fine, l’impresa di autoriparazione fornisce la documentazione fiscale e un’idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria”;

il legislatore ha previsto all’art. 1, comma 10, della legge 124/2017, che “al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalità dei veicoli, le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell’autoriparazione, l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e le Associazioni dei consumatori iscritte nell’elenco istituito ai sensi dell’articolo 137 del Codice del Consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, definiscono d’intesa tra loro apposite linee guida finalizzate a determinare gli strumenti, le procedure, le soluzioni realizzative e gli ulteriori parametri tecnici per l’effettuazione delle riparazioni a regola d’arte di cui all’articolo 148, comma 11-bis, del Codice delle Assicurazioni Private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 9 del presente articolo, sulla base di criteri oggettivi e facilmente riscontrabili. Le predette linee guida sono comunicate al Ministero dello Sviluppo Economico che ne assicura le necessarie forme di pubblicità”.

Ora si attende la risposta del Governo a fare chiarezza sulle  “Linee guida per la definizione di standard minimi per la riparazione a regola d’arte e raccomandazioni per un servizio di qualità (rif. Legge n.124/2017, articolo 1, comma 10)”.

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Assicurazione

La Classifica della Raccolta Premi del 2017 nel ramo RC Auto

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L’ANIA ha pubblicato i dati della raccolta premi delle Compagnie di assicurazioni sulla RC Auto per l’anno 2017 rapportandoli, in valori percentuali, a quelli del 2016.

Sono 36 le compagnie assicurative che, in Italia, nello scorso 2017 hanno controllato il mercato delle polizze relative alla circolazione dei veicoli a motore su strada; le prime 10 hanno raccolto ben l’86% dei premi. Dunque una enorme quantità di denaro concentrata in un numero molto ristretto di attori che fa ben comprendere quanta poca concorrenza possa esservi nel mercato delle polizze assicurative dedicate ai veicoli su gomma. Continua a leggere “La Classifica della Raccolta Premi del 2017 nel ramo RC Auto”

Eventi

#Roma: 22 novembre ’17. Convegno sulla trasparenza dei contratti assicurativi.

Locandina immagine

Dal Cupsit

La trasparenza e la semplificazione dei contratti assicurativi dopo la legge 124 Concorrenza e alla luce delle direttive comunitarie. Il ruolo delle Autorità di controllo.

La direttiva 2016/97 sulla distribuzione assicurativa prevede che all’assicurato dovranno essere offerti prodotti assicurativi chiari, brevi e trasparenti. Quindi basta a clausole occultate tra condizioni generali che richiedono elevata preparazione assicurativa e finanziaria per comprenderne la reale portata.

Anche in RC auto, dopo l’entrata in vigore del risarcimento diretto, le imprese assicurative immettono sul mercato prodotti con clausole limitative del diritto all’integrale risarcimento del danno. Il recente varo della legge sulla concorrenza, le ultime pronunce dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la lettera al Mercato diffusa dall’IVASS non consentono di ignorare la sistematica diffusione di prodotti contenenti clausole nulle o vessatorie nel campo della RC Auto e dei CVT.

I consumatori promuovono quindi una riflessione tra gli stakeholders e le Autorità di settore al fine di tutelare i contraenti e i danneggiati e di promuovere maggiore trasparenza nel mercato assicurativo.

IL PROGRAMMA DELL’EVENTO Continua a leggere “#Roma: 22 novembre ’17. Convegno sulla trasparenza dei contratti assicurativi.”

Attualità, Mondo Perito

R.c. auto e conciliazione paritetica: Ivass promuove l’accordo tra ANIA ed Associazioni Consumatori

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L’Ivass ha accolto con soddisfazione la sottoscrizione dell’accordo tra ANIA ed alcune Associazioni dei consumatori in materia di conciliazione paritetica nel settore r.c. auto, per le controversie dei sinistri di valore non superiore ai 15.000 euro.

L’Ivass ritiene tale strumento una valida alternativa di risoluzione delle controversie, consentendo ai consumatori la possibilità di risolvere in maniera più rapida ed economica le controversie del ricorso al giudice. Inoltre, questa scelta consentirebbe alle Imprese di contenere i costi del contenzioso, con ricadute positive, a livello di sistema, sui costi dei

risarcimenti e sui livelli delle tariffe r.c. auto.

Al fine di diffondere tale possibilità di conciliazione per il consumatore l’Autorità di Vigilanza  ha di recente pubblicato sul proprio sito una specifica informativa, illustrando le modalità di attivazione della procedura di conciliazione.

L’Ivass ritiene importante che le Assicurazioni si attivino “per favorire la conoscenza e la diffusione tra i consumatori dell’attivazione della conciliazione paritetica”, mediante la pubblicazione sui siti aziendali e con informativa scritta ai danneggiati dei sinistri stradali con cui insorge contenzioso. Le imprese dovranno dare conferma alla Autorità di vigilanza, entro il 20 luglio, di aver attuato le iniziative richieste.

Non tutti però sono d’accordo con l’Ivass. Il SICESA ritiene che tale manovra ancora una volta, con l’intento apparente di salvaguardare il danneggiato, sia un attacco alla professione dell’esperto in infortunistica stradale. Il Cupsit (patrocinatori stragiudiziali), parla di “ennesimo balletto tra Ania, associazioni dei consumatori e Ivass“. Infatti, commenta il Presidente del Cupsit, Stefano Mannacio: “il bello è che i Consumatori sono formati dall’Ania, come si evince anche da un sito specifico. Insomma, abbiamo un’Autorità di controllo che pubblicizza un accordo con consumatori formati dalla controparte per tutelare i danneggiati, quando questi hanno il diritto a farsi assistere da un professionista indipendente. Sono sempre più convinto che l’Ivass vada abolito e la vigilanza restituita al ministero dello Sviluppo economico dove almeno c’è un ministro che deve assumersi la responsabilità politica di quello che fa“. In particolare, come evidenzia l’automobilista.it, la normativa attuale già prevede da anni “la procedura CARD”, introdotta proprio con l’intento di risolvere bonariamente e velocemente le controversie da sinistro stradale con il “vantaggio” per il danneggiato di evitare il ricorso al giudice nei primi 30 o 60 giorni per i danni materiali e nei 90 giorni per i danni fisici, con “l’obbligo” per le Assicurazioni di effettuare congrua offerta oppure di motivarne il diniego. Ed ancora, la mediazione obbligatoria era stata introdotta e poi tolta anche in materia di r.c. auto, in quanto o si raggiunge un accordo stragiudiziale con gli strumenti già previsti dal Codice delle assicurazioni oppure si ricorre in giudizio. Infatti, la procedura prevista dal Codice di procedura civile impone al Giudice di Pace (competente in r.c. auto sino a € 20.000, quindi sopra la soglia di € 15.000) di “tentare la conciliazione”.

Insomma, non appare chiaro come mai “alcune” Associazioni dei Consumatori, che dovrebbero porsi in prima fila a tutela dei consumatori, sottoscrivano accordi proposti e provenienti dalle Assicurazioni.

A riguardo, continueremo a tenervi aggiornarti su novità ed iniziative.