Giurisprudenza

Incidente in curva: la moto taglia, la macchina allarga. Il precetto della destra vale per entrambe

ImmagineSegnaliamo la sentenza n. 3543/13 della Cassazione con la quale la Suprema Corte ha interpretato in maniera combinata due norme del codice della strada, su velocità prudenziale e posizione sulla carreggiata. Una macchina ed una moto si scontrano in una curva, sulla linea di mezzeria. La prima la stava per imboccare, a destra, la seconda l’aveva appena terminata, a sinistra. I danni fortunatamente non sono molti, più che altro materiali. Il conducente della moto viene condannato al risarcimento dei danni. Tribunale e Corte d’Appello riconoscono che la responsabilità dell’incidente fosse da ritenersi totalmente a carico del motociclista, non avendo tenuto la destra, come prescritto dal codice della strada. Quest’ultimo ricorre in cassazione. Non capisce come mai il precetto della destra rigorosissima valga solo per lui e non anche per il conducente dell’automobile. Tale precetto è stato infatti applicato a lui perché in curva e non all’auto, perché prima della curva. Non capisce come sia possibile che lo scontro sia avvenuto in due punti diversi: uno per la macchina ed uno per la moto. Il codice della strada, sulla posizione da tenere in carreggiata, prevede che si debba tenere la destra, anche quando la strada è libera. In particolare, si deve stare il più vicino possibile al margine destro quando si percorre una curva, a meno che la strada non sia a due corsie. Il codice prescrive al conducente di moderare la velocità in base alle circostanze concrete in cui si trova, onde essere in grado di compiere le manovre necessarie per evitare ogni possibile pericolo. In particolare la velocità deve essere moderata nelle curve, che costituiscono situazioni di scarsa visibilità.

La Suprema Corte ricorda che «il conducente, approssimandosi ad una curva, non può limitarsi a tenere la velocità consentita in quel tratto di strada, ma deve rapportarla a pericoli prevedibili e che prescindono dalla loro visibilità, e perciò contenerla nei limiti tali da consentire di poter arrestare il veicolo». Il motociclista non ha rispettato il codice non tenendo la destra, ma da ciò non può dedursi automaticamente una sua colpa esclusiva. I giudici di merito avrebbero dovuto valutare, visto lo spazio di manovra lasciato libero, se la velocità tenuta fosse anche inferiore ai limiti consentiti, in modo tale da potere eseguire il cambio di traiettoria per evitare lo scontro. Per questi motivi la Cassazione cancella la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo giudizio che dovrà eseguire una nuova valutazione del caso seguendo le nuove indicazioni.

(Tratto da http://www.dirittoegiustizia.it).

Giurisprudenza

Risarcimento Danni: Autoveicolo danneggiato rivenduto a terzi dopo il sinistro – Interesse dell’alienante al risarcimento dei danni

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Segnaliamo una recente sentenza della Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. VI, Ord. 14 ottobre 2011, n. 21256) in

tema di risarcimento danni da circolazione stradale, allorché, l

’attore alla data della decisione non sia più proprietario dell’autoveicolo danneggiato in un sinistro, per averlo rivenduto a terzi, il suo interesse al risarcimento dei danni risulta oggettivamente circoscritto al periodo di tempo in cui sia rimasto proprietario, essendovi ormai un altro soggetto (l’acquirente) che potrebbe essere, in ipotesi, legittimato a chiedere il risarcimento del medesimo danno.

In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale, con motivazione ritenuta congrua e logica, aveva rigettato la domanda di risarcimento sul rilievo che l’attore aveva rivenduto la vettura solo dieci giorni dopo il sinistro, senza eseguire le riparazioni, e che neppure aveva dimostrato di aver dovuto vendere l’autoveicolo a condizioni particolarmente sfavorevoli, a causa del sinistro, né di avere assunto nei confronti dell’acquirente l’obbligo di eseguire le riparazioni, né altra voce di danno. (Fonte: Asaps).

Giurisprudenza

DECRETO AMMAZZA RISARCIMENTI. IL MINISTERO DELLA SALUTE VUOLE ABBATTERE IL VALORE DEI RISARCIMENTI RISPETTO ALLE TABELLE DI MILANO. L’AIFVS RESPINGE I TENTATIVI DI MEDIAZIONE AL RIBASSO E SOSTIENE I DIRITTI DELLE VITTIME

Roma 17 aprile 2013Immagine

Come era stato preannunciato, oggi una delegazione di esperti dell’Associazione Familiari Vittime della Strada, guidata dalla Presidente Giuseppa Cassaniti Mastrojeni, è stata ricevuta al Ministero della Salute sulla questione del decreto “ammazza risarcimemti”.

Ha partecipato alla riunione anche una delegazione dell’ANIA.

Gli esponenti del Ministero hanno manifestato sin dall’inizio una sintonia con le posizioni assicurative, richiamando una presunta correlazione tra risarcimenti e premi e tentando una ingiustificata mediazione al ribasso sui diritti fondamentali delle Vittime.

Inoltre, il Ministero non ha voluto prendere atto che il decreto è superato dalla giurisprudenza e dagli atti parlamentari, sostenendo di fatto una prassi risarcitoria del tutto inadeguata.

Nonostante ripetute richieste di chiarimento, il Ministero non ha fornito alcuna indicazione sul percorso futuro del decreto “ammazza risarcimenti”

L’Associazione ha fornito ampia documentazione scritta a motivazione delle sue contestazioni alla tabella, insieme alla mozione presentata dall’On Boccuzzi lo scorso 16 aprile.

L’AIFVS non intende avallare un simile tentativo riduzionista e si appellerà al Presidente della Repubblica, ai Presidenti di Camera e Senato per impedire un ulteriore danno alle Vittime.

Da http://www.cupsit.it

Giurisprudenza

DECRETO AMMAZZA RISARCIMENTI

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E’ previsto per domani 17 aprile alle ore 16,00 un nuovo incontro presso il Ministero della salute con L’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada per approfondire le problematiche del decreto relativo alle tabelle delle menomazioni all’integrità psicofisica di lieve entità e di quelle comprese fra i 10 e i 100 punti di invalidità.

Nel precedente incontro con la Presidenza dell’Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada accompagnata da una delegazione di giuristi ed economisti è stata presa in considerazione la possibilità di congelarne l’approvazione ed apportare una integrale revisione dello schema di decreto. In particolare è stato proposto da AIFVS di ancorare i valori risarcitori alle tabelle del Tribunale di Milano aggiornate nel marzo 2013 e di introdurre una nuova formulazione delle tabelle medico legali in linea con gli ultimi aggiornamenti evolutivi scientifici e metodologici tenutosi.

Nell’incontro di domani resta ferma l’intenzione dell’AIFVS di trasmettere al legislatore la volontà di adottare le tabelle di Milano per il risarcimento del danno alla persona, come riferisce Giuseppa Cassaniti Mastrojeni Presidente AIFVS.

 

Giurisprudenza, Mondo Perito

Incidenti stradali: anche in caso di lesioni il danneggiato ha diritto a copia del verbale senza attese

Avatar di gaetanoleanzaAPAID * www.apaid.it

Sinistri stradali, copia atti anche in caso di lesioni

Articolo di Stefano Manzelli tratto da ITALIAOGGI
segnalato da  Avv.to RenatoSavoia   http://www.renatosavoia.com/news/visual.php?num=83305

Il soggetto coinvolto in un sinistro stradale ora può ottenere copia dei rilievi dei vigili immediatamente anche in caso di lesioni personali. Resta però necessario il nulla osta della procura nei casi più gravi che dovranno essere sempre tempestivamente segnalati dalla polizia stradale al magistrato.

Lo ha ribadito il procuratore della repubblica di Prato con la circolare n. 109 del 24 gennaio 2013. Per agevolare l’accesso agli atti dei sinistri stradali il magistrato toscano ha diramato istruzioni ad hoc. In pratica tutte le forze di polizia del circondario ora sono autorizzate a rilasciare copia degli atti del sinistro, senza specifico nulla osta, «ancorché in caso di lesioni personali colpose di qualsiasi gravità» e indipendentemente dal decorso dei termini dal fatto o dalla presentazione di querela.

Le uniche eccezioni…

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Giurisprudenza, Mondo Perito

Sinistri stradali: quando è possibile rivalersi in caso di incidente.

ImmagineRiportiamo un interessante articolo di Giovanni Calandriello scritto su SicurMOTO.it che riguarda chi circola sulle strade quotidianamente in sella alle due ruote!

Ci si può imbattere in strutture che in teoria dovrebbero difendere il malcapitato motociclista, ma che invece troppo spesso possono rivelarsi delle vere trappole. Nell’articolo vengono riportate alcune misure e distanze delle protezioni e delle  segnalazioni che troviamo sulle strade.

Quando è possibile rivalersi in caso di incidente? Quando l’ente proprietario della straada non può chiedere i danni?

Potete provare ad affrontare buche, crateri, ghiaino, dossi, pozzanghere … addobbando le vostre Gs e affini con protezioni e ruote artigliate atte ad affrontare il più ostico raid africano, dotandole eventualmente anche di un Uzi sul manubrio per annichilire eventuali ciclisti indisciplinati, ma dovete rassegnarvi, sono sempre in agguato ostacoli più coriacei di voi: fabbricati di svariata natura, tralicci di elettrodotti, portali della segnaletica, alberature, pali dell’ illuminazione pubblica, rocce affioranti, cassonetti etc. Trattasi di strutture che se vengono collocate contravvenendo alle più elementari disposizioni di sicurezza possono rendersi pericolose, come è immaginabile, dunque quando sono coinvolte in un sinistro non ti aspetti che l’ente esiga pure di essere indennizzato dalla assicurazione, nonostante la sua negligenza.

In quali contesti l’ente non può chiedere i danni?

Se la struttura contro la quale si va ad impattare rappresenta effettivamente una insidia o un trabocchetto, non evitabile anche assolvendo al dovere di diligente condotta del veicolo. Insomma qualora si riscontri una evidente anomalia. Siamo vittime, non dei danneggianti, quando nel nostro agire è assente l’imprudenza o l’imperizia, infatti è logico che la responsabilità dell’ente gestore viene

meno, in parte, quando il fatto accade per un comportamento colposo dell’utente della strada. In altri termini il carattere di insidia è legato ad ogni situazione di pericolo occulto non prevedibile e qualora le sue conseguenze si fossero potute limitare prestando maggiore cautela, la responsabilità del gestore può essere diminuita proporzionalmente. Per tanto, se abbiamo inciso o divelto con la nostra carena qualche pertica del comune, prima di farla ripristinare a discapito della nostra tasca, è opportuno valutare se sia stata legittimamente collocata in quel maledetto punto ed eventualmente opporsi all’ente contro deducendo, dimostrando di aver noi stessi sofferto un danno (art. 2051 c.c.), evidenziando il nesso di causalità tra il sinistro e l’ostacolo. Attenzione, quando chiediamo i danni al nostro Comune di residenza, anche per una buca, questi può eccepire che l’insidia non sia sconosciuta perché teoricamente dovremmo conoscerla (specie piccoli comuni, se abitiamo ad es. Roma l’estensione territoriale gioca a nostro favore ) e prestare cautela, ciò potrebbe significare concorso di colpa.

E’ soprattutto una questione di distanze, protezioni e segnalazioni.

Gli adempimenti relativi alla segnalazione degli ostacoli sono rintracciabili nel c.d.s., come le caratteristiche dei segnali del resto. Ma per quanto concerne le strutture, che potrebbero essere ancora più pericolose, vanno richiamate fonti esterne al c.d.s. ,pensiamo ai lampioni, devono essere collocati nel modo prescritto dal dettato CEI 64-7 Art 3.6.1 :

“Distanza minima dei sostegni e di ogni altra parte dell’impianto dai limiti della carreggiata, fino ad un’altezza di 6 m dal piano della pavimentazione stradale .

Per strade urbane dotate di marciapiedi con cordonatura: 0,5 m netti

In ogni caso occorre che la posizione del palo sia scelta in modo da assicurare un passaggio della larghezza minima di 0,9 m verso il limite esterno della sede stradale; per i marciapiedi di larghezza insufficiente, il sostegno va installato, per quanto possibile, al limite della sede stradale.

Per strade extraurbane e urbane prive di marciapiedi con cordonatura: 1,4 m netti

Distanze inferiori, previo benestare dell’ente proprietario della strada possono essere adottate nel caso che la configurazione della banchina non consenta il distanziamento sopra indicato; distanze maggiori devono essere adottate nel caso di banchine adibite anche alla sosta dei veicoli.” Fatto salvo il rispetto dei regolamenti locali, gli ostacoli fissi, centrali e laterali entro i 5,00 metri dal ciglio esterno della strada dovrebbero essere protetti da barriere di sicurezza omologate, in ottemperanza al DM 223/92. Da considerare anche che nelle strade extraurbane e nelle strade urbane con velocità di progetto superiore a 70 Km/h, secondo quanto disposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e dalle norme UNI EN 1317, le barriere di sicurezza diventano d’obbligo.

Ovviamente queste sono le misure minime…

… ma chi realizza l’opera, tenendo conto della sicurezza stradale dovrebbe operare considerando, accanto alla celerità di progetto, il volume di traffico, il raggio di curvatura dell’asse stradale, la pendenza della scarpata, l’evidenza dell’ostacolo, l’assorbimento delle barriere… non si dovrebbe certo correre ai ripari con posticce fettucce a bande bianco-rosse ad evidenziare un palo sito ove non dovrebbe stare! Né tantomeno è auspicabile piazzare ex post intorno al lampione una sorta di transenna forgiata dal fabbro del paese, poiché la barriera deve servire a proteggere chiunque, centauri compresi. Attenzione alla installazione, è necessario garantire il margine di deflessione e lo sviluppo lineare minimo previsti dal certificato di omologazione della barriera utilizzata, passaggio pedonale libero di almeno 90 cm per non ostacolare i diversamente abili. Ad ogni modo le alternative per viaggiare in sicurezza ci sarebbero: pali di illuminazione a sicurezza passiva, in accordo alla Norma UNI EN 12767 e guard rail salva motociclisti su tutte le strade. Se quindi ritenete che il danno non sia il risultato della vostra condotta non resta che fotografare la scena, far verbalizzare l’accaduto dalla forze dell’ordina ed eventualmente opporsi all’ente che vi presenta il conto, ma che non ha rispettato le prescrizioni in materia di sicurezza. (Fonte: http://www.sicurmoto.it)

Giurisprudenza

La Corte di giustizia boccia gli accordi tra assicuratori e riparatori perché anti-concorrenziali.

Dallo sportello dei diritti di Giovanni d’Agata uno scoop e il comunicato stampa di FedeRcarrozzieri. Una sentenza molto importante.

La Corte di giustizia boccia gli accordi tra assicuratori e riparatori perché anti-concorrenziali.

La Corte di giustizia boccia gli accordi tra assicuratori e riparatori perché anti-concorrenziali. Decidendo la causa C-32/11 Allianz Hungária Biztosító Zrt e a. / Gazdasági Versenyhivatal la Corte di Giustizia Europea ha stabilito, a tutela dei danneggiati-assicurati per la RC auto che gli accordi sui prezzi per la riparazione di veicoli assicurati conclusi tra le società di assicurazioni e le officine di riparazione hanno natura anti-concorrenziale. Ne consegue che tali accordi sono dunque vietati in quanto, per loro natura, risultino dannosi al buon funzionamento della normale concorrenza.

Federcarrozzieri, l’associazione dei riparatori indipendenti, commenta con soddisfazione la decisione della Corte di Giustizia. “Noi ci battiamo da sempre contro le imposizioni delle imprese assicurative che pretenderebbero di vietare agli automobilisti di far riparare i veicoli dal carrozziere di fiducia”. Così Davide Galli presidente di Federcarrozzieri commenta la decisione della Corte. “Ora aspettiamo che anche in Italia l’Antitrust, al quale abbiamo indirizzato una memoria in merito alle stesse questioni, si attivi per evitare che le imprese assicuratrici possano, attraverso clausole contrattuali di dubbio valore, arrivare al risultato di controllare il mercato delle autoriparazioni, a scapito della qualità del lavoro e  a danno degli automobilisti”.

Scarica il Comunicato.

La sentenza

Da CUPSIT, Fonte Sportello dei Diritti

Giurisprudenza

Condannato il Comune di Benevento. Arriva la prima sentenza per il nubifragio del 2009 in via Napoli.

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Il Tribunale ha riconosciuto che l’impianto fognario non era e non è bastevole né è adeguato. Lo studio legale Marino, per lo stesso motivo, ha ancora pendenti in giudizio altre 15 citazioni e 7 dinanzi il Giudice di Pace.

Arriva la prima sentenza di condanna per i danni derivanti dal nubifragio che provocò l’allegamento di numerosi negozi in via Napoli.
I fatti si riferiscono al 13 settembre del 2009 (nella foto un momento di quel tragico pomeriggio) ed il magistrato Maria Ilaria Romano ha accolto al momento l’atto di citazione presentato dallo studio legale Marino dei fratelli Luigi, Nicola e Filomena, avvocati, ed ha condannato il Comune di Benevento a risarcire due commercianti, Giuseppe Bruno e Loreto Mazzeo, con la somma di circa 50mila euro oltre le spese legali.
In pratica il magistrato ha riconosciuto che l’impianto fognario non era e non è bastevole né è adeguato a contenere il vettoriamento di tanta acqua come quella che venne giù quel pomeriggio di settembre.
Peraltro il giudice ha anche sottolineato il fatto che il Comune aveva conoscenza delle deficienze della condotta visto che nella stessa zona si erano già verificati eventi simili.
In pratica, ci ha detto l’avvocato Marino, il Tribunale ha sposato pienamente la relazione del Consulente Tecnico d’Ufficio ed ha quindi condannato il Comune.
Il fatto è, aggiungiamo noi, che lo studio Marino ha pendenti in Tribunale ancora altre 15 citazioni, sempre per lo stesso fatto e la stessa ambientazione mentre altre sette sono dinanzi al Giudice di Pace.
Verosimilmente, le altre varie sentenze non si dovrebbero discostare da quella emessa oggi.
Il giudice ha estromesso dalla condanna, pur richiesta dalla controparte, la Gesesa, difesa dall’avvocato Renato Capocasale, chiamata in causa in quanto ritenuta responsabile al pari del Comune, difeso dall’avvocato Basile. (Fonte: Gazzetta di Benevento).

Giurisprudenza

Cassazione: limiti al rimborso del danno biologico di lieve entità (c.d. micropermanenti)

Cassazione: limiti al rimborso del danno biologico di lieve entità (c.d. micropermanenti)

di Licia  AlbertazziSentenza Cassazione Civile, sezione sesta, n. 4638 del  22 Febbraio 2013

Vai all’articolo completo

http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_13194.asp

 

 

Giurisprudenza

La riforma forense è legge, ma…

In queste settimane l’attenzione di molti professionisti  esperti in infortunistica stradale è stata rivolta in gran parte all’attuale “riforma forense” ed alle conseguenze per il futuro della professione.

Dall’ANEIS  arriva un segnale positivo e confortante per l’attività stragiudiziale.

Le considerazioni ed il commento del Presidente Luigi Cipriano: La “riforma forense” e’ legge, ma la professione del “patrocinatore stragiudiziale”, come avevo commentato alcuni giorni fa, continua!
Oggi Altalex ha pubblicato un ben più pregnante commento, quello dell’Avv. Marco Bona che tutti conosciamo, che conferma quanto Vi avevo sommessamente anticipato.

“…per questa via non si sancisce chiaramente l’esclusività e, quindi, non si ha alcuna preclusione di natura normativa opponibile ai concorrenti dell’Avvocatura…” scrive Marco Bona e continua “…questa norma è invero lungi dal potersi interpretare nel senso di garantire agli avvocati una riserva illimitata sulle attività non giudiziali…”
Buona lettura! Luigi Cipriano

Di seguito i commenti

Commento Guida al diritto e ANEIS

Commento Marco Bona

da www.aneis.it

Giurisprudenza

La Cassazione si pronuncia: con responsabile ignoto si estende automaticamente il contraddittorio all’assicurazione nominata dal F.G.V.S.

di Licia Albertazzi  – Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 3641 del 14 Febbraio 2013
L’ordinamento, a tutela del danneggiato, prevede che in alcuni casi previsti dalla legge la chiamata in causa del terzo avvenga automaticamente. Tale effetto si deduce della lettura combinata delle norme di cui all’art. 102 (litisconsorzio necessario; senza l’integrazione di contraddittorio a favore di un determinato soggetto il giudizio non può validamente proseguire), all’art.  112 (poteri del giudice e corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato) a all’art. 113 cod. proc. civ (dovere del giudice di decidere secondo diritto salvo i casi in cui la legge espressamente preveda la pronuncia secondo equità). Per la medesima obbligazione, il contraddittorio tra attore e convenuto si estende automaticamente al terzo chiamato dal convenuto proprio per permettere a quest’ultimo di liberarsi dalla responsabilità.

Nel caso di specie la Suprema Corte ha evidenziato come tale automatismo operi anche in tema di responsabilità da circolazione stradale.

In corso di causa infatti, una volta stabilita l’esclusiva responsabilità dell’incidente in capo ad un conducente la cui identità è ignota, la domanda di risarcimento si estende automaticamente alla compagnia di assicurazione designata dal fondo garanzia vittime della strada. L’estensione del contraddittorio all’assicurazione avviene ipso iure, in automatico, senza cioè che l’attore si attivi per citare espressamente in giudizio la compagnia ma dovendo provvedere direttamente il giudice ad integrare il contraddittorio. 
Vai al testo della sentenza 3641/2013 
(21/02/2013 – Licia Albertazzi) 

da www.studiocataldi.it
Fonte: Cassazione: con responsabile ignoto si estende automaticamente il contraddittorio all’assicurazione nominata dal fgvs 
(StudioCataldi.it) 

Giurisprudenza

Nuova sentenza del Tribunale di Torino. L’indennizzo diretto era un grande inganno.

Dal sito dell’UNARCA: Conferma anche in Tribunale: l’intervento è inammissibile e la card non integra né delegazione né accollo.

 

Giurisprudenza, Mondo Perito

Come presentare un reclamo alle compagnie di Assicurazioni o all’IVASS

Come presentare un reclamo

  1. Chi può presentarlo

    Possono presentare reclamo gli utenti assicurativi (assicurati e/o danneggiati) – sia persone fisiche che giuridiche – e le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori.

  2. Su quali materie lo si può presentare

     Si possono presentare i reclami su:

    1. la mancata osservanza, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;

    2. le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali si chiede l’attivazione della rete FIN-NET (risoluzioni extragiudiziali delle controversie).

  3. Quando non lo si può presentare

     Quando il reclamo riguarda aspetti per i quali è già stata adita l’Autorità Giudiziaria.

  4. A chi deve essere inviato

     Il reclamo in prima battuta va inviato all’impresa che al suo interno è dotata di una specifica funzione per la gestione dei reclami ricevuti, inclusi i riscontri ai reclamanti, il cui indirizzo è reperibile nelle Note informative precontrattuali o nel sito dell’IVASS Uffici reclami delle imprese o accedendo al sito internet dell’impresa.

    Se l’impresa non fornisce risposta o la risposta è insoddisfacente, in quanto non completa o non corretta, ci si può rivolgere all’IVASS (si veda il successivo punto 5).

    Se il reclamo riguarda aspetti di trasparenza dei prodotti unit e index linked o delle operazioni di capitalizzazione va inviato alla CONSOB (via G.B. Martini, 3 – 00198 Roma); se, invece, riguarda forme di previdenza complementare va inviato alla COVIP (via in Arcione, 71 – 00187 Roma).

    Si sappia che: Il processo di gestione dei reclami da parte delle imprese è stato regolamentato dall’ISVAP, ora IVASS che ha previsto, tra l’altro, un ampio coinvolgimento nel processo dell’organo amministrativo e di quello di controllo delle imprese.

    Le imprese autorizzate ad operare in Italia, infatti, devono registrare tutti i reclami ricevuti in un archivio elettronico che viene aggiornato nel continuo con i dati relativi alla loro trattazione; le procedure di gestione vengono monitorate dal responsabile della revisione interna dell’impresa stessa. Almeno trimestralmente viene portata all’attenzione dell’organo amministrativo e di quello di controllo di ciascuna società la situazione dei reclami unita alla relazione della revisione interna sulla correttezza delle procedure di gestione, al fine di una valutazione.

    L’IVASS riceve una dettagliata informativa trimestrale, sulla base della quale interviene a fini di vigilanza sulle singole imprese e rilascia statistiche di mercato.

    Si sappia, inoltre, che: Se in prima battuta il reclamo viene presentato all’IVASS, l’Autorità deve provvedere a trasmetterlo alle imprese, con l’effetto per l’utente di un allungamento dei tempi per il riscontro.

    E’ utile, invece, coinvolgere l’Autorità quando, come detto, la risposta dell’impresa non arriva nei termini o è ritenuta dall’utente insoddisfacente in quanto non completa o non corretta.

    In questo caso, l’IVASS, ricevuto il reclamo, avvia l’attività istruttoria, dandone notizia al reclamante entro 90 giorni; acquisisce notizie, se necessarie, da altri soggetti sui quali esercita la vigilanza, ivi incluse le imprese.

    Nella maggior parte dei casi l’IVASS chiede all’impresa di fornire al reclamante una risposta di merito e di trasmetterne copia all’Autorità in modo da poterne valutare il contenuto. Qualora il contenuto della risposta fornita dall’impresa al reclamante risulti completo e corretto, la procedura di reclamo si intende conclusa senza necessità di ulteriori comunicazioni. Qualora, invece, la risposta fornita dall’impresa risulti nel contenuto incompleta o scorretta l’IVASS interviene fornendo una apposita informativa al reclamante a conclusione dell’attività istruttoria posta in essere.

    In tale ultimo caso, o per le istruttorie particolari in cui non viene chiesto all’impresa di fornire risposta al reclamante, l’IVASS comunica l’esito dell’attività istruttoria entro il termine massimo di 120 giorni dalla data in cui ha ricevuto il reclamo. Il termine è sospeso nei periodi di tempo necessari ad acquisire informazioni o dati dalle imprese.

    L’Autorità, qualora ravvisi da parte dei soggetti vigilati una violazione delle norme, avvia un procedimento sanzionatorio (amministrativo pecuniario o disciplinare), del cui esito dà notizia nel proprio bollettino e nel sito internet.

  5. In quanto tempo si ottiene una risposta

     L’impresa deve fornire una risposta all’utente entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Il mancato rispetto del termine – che si raccomanda di segnalare all’Autorità – è oggetto di sanzione amministrativa pecuniaria da parte dell’IVASS.

    Nel caso in cui l’impresa non abbia fornito risposta nel termine di 45 giorni o la risposta sia incompleta o scorretta, l’IVASS, effettuata la necessaria istruttoria, da notizia dell’esito della stessa entro 120 giorni dal ricevimento del reclamo. Il termine è sospeso nei periodi di tempo necessari ad acquisire informazioni o dati dalle imprese.

  6. Come presentarlo (vedi facsimili allegati)

     Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell’impresa, dell’intermediario o del perito di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

    Se destinataria è l’impresa (allegato 1), il reclamo deve essere inoltrato mediante posta, telefax o e-mail all’Ufficio reclami dell’impresa di assicurazione interessata, il cui indirizzo è reperibile nelle Note informative precontrattuali o nel sito dell’IVASS Uffici reclami delle imprese o accedendo al sito internet dell’impresa.

    Se invece è indirizzato all’IVASS (allegato 2), il reclamo deve essere inviato all’Autorità, in Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma oppure trasmesso ai fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353 e deve contenere copia del reclamo già inoltrato all’impresa ed il relativo riscontro.

  7. Cosa fare in caso di liti transfrontaliere

     Il reclamo in questi casi può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net) o all’IVASS, che provvede lei stessa all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

  8. Come acquisire notizie sulla trattazione del reclamo gestito dalle imprese:

    Nelle note informative precontrattuali e nei siti internet delle imprese (l’indirizzo web è anche reperibile sul sito dell’IVASS) sono indicati gli uffici preposti ai reclami e i relativi recapiti ai quali rivolgersi.

  9. Come acquisire notizie sulla trattazione del reclamo gestito dall’IVASS

    L’IVASS ha attivo un Contact Center rivolto ai Consumatori per fornire informazioni e assistenza in materia assicurativa.

Numero verde 800 – 486661 Lun / Ven dalle ore 9,00 alle 13,00 – Per chiamare dall’estero +390642021095.

  1. Quali sono le norme che regolano la presentazione e gestione dei reclami

Le fonti principali della normativa in materia di reclami sono il Codice delle Assicurazioni (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e il Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 (vedi allegato 3).

  1. Scarica il FACSIMILE DI RECLAMO ALL’IMPRESA

    Scarica il FACSIMILE DI RECLAMO ALL’IVASS (da trasmettere in caso di mancata risposta dell’impresa entro 45 giorni o in caso di risposta insoddisfacente)

    Scarica la LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Da IVASS  http://www.ivass.it/

Giurisprudenza

Guardrail pericoloso? Anas condannata per i danni

Da Altalex
Cassazione civile , sez. III, sentenza   16.01.2013 n° 907  (Alessandro Ferretti)

L’insidia stradale, intesa come pericolo occulto, non visibile e non prevedibile, non integra una regola sostanziale, cioè un’autonoma figura di illecito, ma è solo una figura sintomatica del comportamento colposo dell’ente gestore della strada pubblica, che, in virtù del principio del neminem laedere, è tenuto a far si che il bene demaniale non presenti per l’utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al c.d. trabocchetto o insidia stradale. E’ quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 16 gennaio 2013 n. 907 con cui è stato risolto un caso che si protraeva ormai da 24 anni per un giovane diciannovenne, vittima di un incidente stradale.

In particolare, il giovane aveva citato in giudizio l’ANAS per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di un incidente automobilistico verificatosi mentre percorreva una strada statale. Infatti, entrando nella rotatoria esistente, l’autovettura sbandava ed andava ad urtare contro un guardrail in cattivo stato di manutenzione con pezzi di lamiera non più agganciati e collocati orizzontalmente, tanto da conficcarsi nel vano motore dell’automobile ed amputando entrambe le gambe del giovane.

L’ANAS nega qualsiasi tipo di responsabilità, ritenendo che la colpa del sinistro era esclusivamente in capo all’attore, evidenziando inoltre che il tratto stradale in considerazione era stato dismesso dalla stessa ANAS e dato in consegna al Comune interessato. Quest’ultimo, costituendosi in giudizio, negava ogni addebito in quanto il guardrail era stato posto in opera dell’ANAS che ne aveva curato la manutenzione da sempre. Il giudice di prime cure ritiene che l’incidente sia dovuto per 2/3 a responsabilità del giovane (eccessiva velocità dell’autovettura) e per 1/3 a responsabilità dell’ANAS che aveva posizionato il guardrail in modo abnorme, respingendo peraltro la domanda di risarcimento nei confronti del Comune. In sede di appello, la Corte territoriale conferma la ripartizione di responsabilità decisa in primo grado e condanna l’ANAS a risarcire anche il danno patrimoniale non liquidato dal Tribunale. Rigetta, infine, la domanda di risarcimento diretta contro il Comune. Con il ricorso di cassazione l’ANAS contesta la sentenza con 4 motivi; in particolare per l’ANAS la Corte di merito aveva ritenuto erroneamente a suo carico l’obbligo di manutenzione e di custodia della strada oggetto dell’incidente, mentre l’obbligo incombeva sul Comune a cui l’ANAS stessa, anni prima, aveva comunicato che il tratto in oggetto non costituiva più strada statale e rientrava nel demanio comunale. Inoltre, secondo l’ANAS essendo la strada di proprietà del Comune – come stabilito dalla stessa Corte di appello – doveva essere riconosciuto che tale ente, come custode, ne aveva la manutenzione, comprensiva del guardrail.

Come si è visto, gli Ermellini ritengono chiara la responsabilità dell’ANAS ritenendo che nel caso di specie la norma di riferimento rimanga pur sempre l’art. 2043 c.c., e la colpa dell’ente gestore sia consistita nell’aver creato un affidamento nell’utente della strada o delle sue pertinenze, sulla non pericolosità della stessa, quale appare, contrariamente a quanto è invece nella realtà accaduto poiché il guardrail, tenuto in cattivo stato di manutenzione, a seguito dell’urto, è penetrato come una lama nell’autovettura tranciando entrambe le gambe del guidatore.

Leggendo la sentenza si ricava che il guardrail causa dell’incidente era stato posto a protezione del tratto di strada sovrastante un torrente dall’ANAS e si congiungeva con un altro guardrail rettilineo posizionato o dall’ANAS o dalla Provincia, con esclusione di alcun intervento da parte del Comune interessato. Inoltre, il tratto di strada non era stato mai formalmente consegnato al Comune di dall’ANAS, che ne aveva sempre curato la manutenzione. Secondo i giudici del Palazzaccio a Corte di merito ha escluso correttamente qualsiasi responsabilità del Comune per non aver posizionato il guardrail e per non averne curato la manutenzione, né ordinaria né straordinaria, perché questa era di pertinenza esclusiva dell’ANAS che, indipendentemente da qualsiasi provvedimento sulla proprietà formale della strada, ha continuato a comportarsi come proprietaria della rotatoria e dei vari tratti di accesso alla stessa, anche dopo l’incidente de quo. Da qui il rigetto del ricorso presentato dall’ANAS.

Altalex, 29 gennaio 2013. Nota di Alessandro Ferretti.

Giurisprudenza

Il Tribunale di Torino smonta l’art.139 CdA: i valori sono indicativi e non contengono il morale e l’esistenziale.

Il Tribunale di Torino smonta l’art.139 CdA: i valori sono indicativi e non contengono il morale e l’esistenziale.

 

Tribunale di Torino, sez. IV civile, GU Tassone, sent. 153 del 10 gennaio 2013

 Decreto Balduzzi e 139: il danno va risarcito anche oltre i valori tabellari che non contengono il morale.