Giurisprudenza

Guardrail pericoloso? Anas condannata per i danni

Da Altalex
Cassazione civile , sez. III, sentenza   16.01.2013 n° 907  (Alessandro Ferretti)

L’insidia stradale, intesa come pericolo occulto, non visibile e non prevedibile, non integra una regola sostanziale, cioè un’autonoma figura di illecito, ma è solo una figura sintomatica del comportamento colposo dell’ente gestore della strada pubblica, che, in virtù del principio del neminem laedere, è tenuto a far si che il bene demaniale non presenti per l’utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al c.d. trabocchetto o insidia stradale. E’ quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 16 gennaio 2013 n. 907 con cui è stato risolto un caso che si protraeva ormai da 24 anni per un giovane diciannovenne, vittima di un incidente stradale.

In particolare, il giovane aveva citato in giudizio l’ANAS per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di un incidente automobilistico verificatosi mentre percorreva una strada statale. Infatti, entrando nella rotatoria esistente, l’autovettura sbandava ed andava ad urtare contro un guardrail in cattivo stato di manutenzione con pezzi di lamiera non più agganciati e collocati orizzontalmente, tanto da conficcarsi nel vano motore dell’automobile ed amputando entrambe le gambe del giovane.

L’ANAS nega qualsiasi tipo di responsabilità, ritenendo che la colpa del sinistro era esclusivamente in capo all’attore, evidenziando inoltre che il tratto stradale in considerazione era stato dismesso dalla stessa ANAS e dato in consegna al Comune interessato. Quest’ultimo, costituendosi in giudizio, negava ogni addebito in quanto il guardrail era stato posto in opera dell’ANAS che ne aveva curato la manutenzione da sempre. Il giudice di prime cure ritiene che l’incidente sia dovuto per 2/3 a responsabilità del giovane (eccessiva velocità dell’autovettura) e per 1/3 a responsabilità dell’ANAS che aveva posizionato il guardrail in modo abnorme, respingendo peraltro la domanda di risarcimento nei confronti del Comune. In sede di appello, la Corte territoriale conferma la ripartizione di responsabilità decisa in primo grado e condanna l’ANAS a risarcire anche il danno patrimoniale non liquidato dal Tribunale. Rigetta, infine, la domanda di risarcimento diretta contro il Comune. Con il ricorso di cassazione l’ANAS contesta la sentenza con 4 motivi; in particolare per l’ANAS la Corte di merito aveva ritenuto erroneamente a suo carico l’obbligo di manutenzione e di custodia della strada oggetto dell’incidente, mentre l’obbligo incombeva sul Comune a cui l’ANAS stessa, anni prima, aveva comunicato che il tratto in oggetto non costituiva più strada statale e rientrava nel demanio comunale. Inoltre, secondo l’ANAS essendo la strada di proprietà del Comune – come stabilito dalla stessa Corte di appello – doveva essere riconosciuto che tale ente, come custode, ne aveva la manutenzione, comprensiva del guardrail.

Come si è visto, gli Ermellini ritengono chiara la responsabilità dell’ANAS ritenendo che nel caso di specie la norma di riferimento rimanga pur sempre l’art. 2043 c.c., e la colpa dell’ente gestore sia consistita nell’aver creato un affidamento nell’utente della strada o delle sue pertinenze, sulla non pericolosità della stessa, quale appare, contrariamente a quanto è invece nella realtà accaduto poiché il guardrail, tenuto in cattivo stato di manutenzione, a seguito dell’urto, è penetrato come una lama nell’autovettura tranciando entrambe le gambe del guidatore.

Leggendo la sentenza si ricava che il guardrail causa dell’incidente era stato posto a protezione del tratto di strada sovrastante un torrente dall’ANAS e si congiungeva con un altro guardrail rettilineo posizionato o dall’ANAS o dalla Provincia, con esclusione di alcun intervento da parte del Comune interessato. Inoltre, il tratto di strada non era stato mai formalmente consegnato al Comune di dall’ANAS, che ne aveva sempre curato la manutenzione. Secondo i giudici del Palazzaccio a Corte di merito ha escluso correttamente qualsiasi responsabilità del Comune per non aver posizionato il guardrail e per non averne curato la manutenzione, né ordinaria né straordinaria, perché questa era di pertinenza esclusiva dell’ANAS che, indipendentemente da qualsiasi provvedimento sulla proprietà formale della strada, ha continuato a comportarsi come proprietaria della rotatoria e dei vari tratti di accesso alla stessa, anche dopo l’incidente de quo. Da qui il rigetto del ricorso presentato dall’ANAS.

Altalex, 29 gennaio 2013. Nota di Alessandro Ferretti.

Mondo Perito

Inquadramento professionale del Perito Assicurativo in base anche alla Legge 14.01.2013 n° 4 , G.U. 26.01.2013

Secondo la normativa vigente, il combinato disposto dell’art. 2229 c.c. che determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi ed il D.Lgs. n. 209/05 che raccoglie in un unico testo tutta la normativa riguardante le Assicurazioni Private nonché infine del Regolamento Isvap n. 11 del 3 gennaio 2008, rappresentano l’apparato normativo che regola in maniera precisa e dettagliata anche il Ruolo dei periti assicurativi. Il Ruolo può essere considerato un elenco alla stregua del disposto di cui all’art. 2229 c.c., quindi l’attività del perito assicurativo, in quanto disciplinata dalla legge, rientra nella categoria delle professioni regolamentate riconosciute e non ricade, pertanto, nell’ambito di applicazione del disegno di legge approvato in via definitiva dalla Commissione Attività Produttive della Camera lo scorso 19 dicembre che disciplina, invece, la più ampia fattispecie delle “professioni non organizzate in ordini o collegi”.

A lui è riservata per legge ogni attività di accertamento e stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina di cui al Titolo X del Codice delle Assicurazioni.
Giurisprudenza

Il Tribunale di Torino smonta l’art.139 CdA: i valori sono indicativi e non contengono il morale e l’esistenziale.

Il Tribunale di Torino smonta l’art.139 CdA: i valori sono indicativi e non contengono il morale e l’esistenziale.

 

Tribunale di Torino, sez. IV civile, GU Tassone, sent. 153 del 10 gennaio 2013

 Decreto Balduzzi e 139: il danno va risarcito anche oltre i valori tabellari che non contengono il morale.

Formazione

da il Portale del C.T.U.: Corso di preparazione alle attività del C.T.U.

da il Portale del C.T.U.: Corso di preparazione alle attività del C.T.U.

http://www.ilportaledelctu.it/alta-formazione/event/57-corso-di-preparazione-alle-attivita-del-ctu.html

Giurisprudenza, Mondo Perito

Messa a disposizione del veicolo per gli accertamenti peritali

pubblicato 01/feb/2013 05:57 da aicis
Con l’entrata in vigore della Legge 27/2012 (conversione del decreto “Liberalizzazioni”) il 26 marzo 2012, i tempi per la messa a disposizione del veicolo erano scesi da otto a due giorni non festivi.
E’ evidente che il termine di due giorni non poteva essere sufficiente per organizzare ed espletare le operazioni peritali, soprattutto qualora i giorni di disponibilità indicati nella richiesta di risarcimento fossero consecutivi e immediatamente successivi al ricevimento della segnalazione. Da questo punto di vista, non poteva essere considerata risolutiva la disposizione recata dal nuovo comma 3 dell’articolo 148 del Codice delle Assicurazioni che, nel prevedere l’obbligo per il danneggiato di non poter rifiutare gli accertamenti necessari alla stima del danno (pena la sospensione dei termini di offerta) faceva riferimento ai termini generici previsti dal comma 1, tra cui rientrava il suddetto termine minimo di due giorni per la messa disposizione delle cose danneggiate.
Nel rappresentare al Governo le materiali difficoltà nel procedere all’accertamento del danno ai fini dell’offerta risarcitoria, l’organismo direttivo dello Stato aveva immediatamente espresso condivisione sull’opportunità di correggere la norma, pur con tempi non particolarmente rapidi.
Oggi, la Legge 221/2012 (Conversione Decreto Crescita “Bis”) modifica nuovamente l’art. 148 CdA comma 1, riportando gli obblighi di legge ai tempi  indicati nel primo decreto “Liberalizzazioni” (cinque) con obbligo di indicare sulla richiesta di risarcimento i giorni, il luogo e le ore in cui le cose danneggiate siano disponibili per non meno di 5 giorni non festivi.
AICIS Notizie
Giurisprudenza

Chi urta moto ha sempre l’obbligo di fermarsi

Chi urta un motorino mentre e’ al volante della propria auto, ha sempre l’obbligo di fermarsi, anche se lo ‘scontro’ ha provocato soltanto la caduta del ciclomotore e nessun danno al suo conducente. A sottolinearlo e’ la Cassazione, confermando la condanna inflitta ad un automobilista dalla Corte d’appello di Firenze. L’uomo era finito sotto processo per non aver dato la precedenza, svoltando a sinistra, ad un motociclista che proveniva alla sua destra. Il centauro era finito a terra e l’imputato aveva proseguito la sua marcia senza prestare soccorso.

“Il contatto con un ciclomotore – osservano gli ‘ermellini’ della quarta sezione penale in una sentenza depositata oggi – (o comunque, anche la sola caduta a terra del mezzo stesso), veicolo che comporta, come e’ noto, instabilita’ e precarieta’ di equilibrio per il conducente, imponeva l’obbligo della fermata” e “mette conto sottolineare che, secondo la versione dello stesso imputato, il conducente del ciclomotore si sarebbe rimesso in piedi da solo: cio’ dimostra – scrivono i supremi giudici – che, avendo avvertito la necessita’ di ispezionare la strada alle sue spalle attraverso lo specchietto retrovisore”, l’imputato “si era ben reso contro dell’incidente riconducibile alla sua condotta”. I giudici di piazza Cavour, infine, ricordano che “il dovere di fermarsi sul posto nell’incidente deve durare per tutto il tempo necessario all’espletamento delle prime indagini rivolte ai fini dell’identificazione del conducente stesso e del veicolo condotto, perche’, ove si ritenesse che la durata della prescritta fermata possa essere anche talmente breve da non consentire ne’ l’identificazione del conducente, ne’ quella del veicolo, ne’ lo svolgimento di un qualsiasi accertamento sulle modalita’ dell’incidente e sulle responsabilita’ di causazione del medesimo, la norma stessa sarebbe priva di ‘ratio’ e di una qualsiasi utilita’ pratica”.

da svagonews.com

Mondo Perito

Professioni non regolamentate: la legge pubblicata in Gazzetta

Legge 14.01.2013 n° 4 , G.U. 26.01.2013

Lo statuto delle professioni non regolamentate entra in vigore il 10 febbraio 2013.

E’ stata infatti pubblicata in Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2013, n. 22 la Legge 14 gennaio 2013, n. 4.

Le nuove norme definiscono “professione non organizzata in ordini o collegi” l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 c.c., e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

Si introduce il principio del libero esercizio della professione fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista.

Si consente inoltre al professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione riconoscendo l’esercizio di questa sia in forma individuale, che associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente.

I professionisti possono costituire associazioni professionali (con natura privatistica, fondate su base volontaria e senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva) con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

Le associazioni possono costituire forme aggregative che rappresentano le associazioni aderenti, agiscono in piena indipendenza ed imparzialità e sono soggetti autonomi rispetto alle associazioni professionali che le compongono, con funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali.

Nei prossimi mesi il Ministero dello Sviluppo economico provvederà a redigere l’elenco delle professioni nel quale sicuramente rientreranno ad esempio tributaristi e amministratori di condominio.

Mondo Perito

Prova di idoneità al Ruolo Periti Assicurativi sessione 2012

 A partire dalla mezzanotte del 21 gennaio 2013 sarà possibile, per i concorrenti al ruolo, registrarsi nell’area privata dell’applicazione web presente sul sito Consap, e avviare la procedura on line di compilazione e invio della domanda di ammissione alla prova di idoneità sessione 2012. Clicca qui per visualizzare le informazioni per i candidati al ruolo.

Giurisprudenza

Il danno va risarcito integralmente, anche in presenza di riparazioni antieconomiche.

da http://www.unarca.it

Il danno va risarcito integralmente, anche in presenza di riparazioni antieconomiche.

Tribunale di Prato, sentenza 1250 del 10 ottobre 2012

Mondo Perito, News

Cosa si valuta maggiormente nell’acquisto di un’auto?

Cosa si valuta maggiormente nell’acquisto di un’auto?

01/02/2013 | Un recente studio analizza quali sono i fattori che, in fase d’acquisto, spingono a scegliere o escludere un modello di auto. I consumi in testa alla classifica, ma anche l’occhio vuole la sua parte

Uno studio di J.D. Power and Associates study, condotto negli Stati Uniti, analizza i fattori che spingono a scegliere di acquistare un’auto piuttosto che un’altra e le variabili in gioco. 
Chi deve comprare un’auto nuova focalizza la sua scelta su una media di 3,3 vetture. Un valore che è salito rispetto all’anno precedente (media di 3,1) e anche rispetto al 2010 (2,9)
Lo studio analizza le ragioni per cui un’acquirente considera o meno in fase d’acquisto determinati modelli. I consumi sono in testa alla classifica, con il 15% dei nuovi acquirenti che afferma che questa è la ragione principale della loro scelta di acquisto. 
Rispetto all’ultimo biennio perde posto l’affidabilità: solo il 17% degli acquirenti dichiara di escludere un modello per ragioni di affidabilità (l’anno scorso erano il 19% e nel 2009 il 21%). Questo può essere tuttavia legato al generale incremento della qualità, che fa percepire l’affidabilità un fattore meno importante di un tempo. 
I clienti sembrano inoltre più concentrati sull’estetica e sugli interni. Un terzo dei clienti esclude i modelli per il loro design esterno, e il 19% per i loro interni.
Anche l’immagine che l’auto porta con sè è determinante, con il 17% degli acquirenti che esclude certi modelli per l’immagine a cui sono associati. 
Il 36% evita esclude invece auto elettriche e ibride per il loro costo. 
Lo studio è basato sulle risposte di 31 mila acquirenti che hanno immatricolato un nuovo veicolo nel maggio 2012. Le interviste sono state effettuate tra agosto e ottobre.

da http://www.carrozzeria.it

Giurisprudenza

Omicidio stradale: delitto perfetto Uccidono, feriscono e poi la fanno franca. L’attenuante, ormai, è essere alla guida

Omicidio stradale: delitto perfetto Uccidono, feriscono e poi la fanno franca. L’attenuante, ormai, è essere alla guida

(ASAPS) Forlì, 1 febbraio 2013 – C’è un altro sentimento, oltre a dolore, sconcerto e sdegno, che comincia a essere una costante nel nostro lavoro di osservazione: è la frustrazione.
In che altro modo sia possibile sentirsi dopo aver letto i dispacci d’agenzia da Terni e  Aosta, un condensato di assurda follia stradale in un contorno di criminalità di identica matrice, non lo sappiamo proprio.

Sul muretto  il ciucciotto di uno dei bambini travolti ad Aosta (foto Ansa)

Terni: un’auto con due ladri in fuga dai Carabinieri finisce contromano e si scontra frontalmente con la Panda di una ragazza 25enne, che muore sul colpo insieme a uno dei due fuggiaschi, mentre il superstite è gravissimo;
Aosta: l’auto di un pregiudicato finisce su un marciapiede e investe due mamme e due neonati nel passeggino. Uno dei due bambini è grave alle Molinette di Torino e per le altre vittime dell’incidente si prospettano mesi di convalescenza. L’uomo, un romeno di 21 anni che il giorno prima aveva confessato di essere coautore di una rapina nei paraggi della città, risultato poi positivo agli oppiacei, è stato arrestato dalla Questura.
Le due storie hanno in comune molti elementi tra loro: aggressività, violenza e velocità la fanno da padrone e mentre queste assurde dinamiche si susseguono, a noi non resta che leggere, raccontare e sentirsi irrimediabilmente frustrati e delusi da un sistema che non reagisce, se non con qualche timido proclama di circostanza, e che invece pensa solo a spread e bancarotte.

Signori, noi abbiamo un problema: mentre la storiaccia squallida di un personaggio famoso colpito da un ordine di carcerazione ha tenuto banco per settimane, mentre ci sono volute rogatorie internazionali e squadre di agenti in missione per andarlo a prendere in un paese straniero, mentre il suo rientro in Italia è stato seguito live da media e social network (nemmeno per Tommaso Buscetta si era visto un tale spiegamento di reporter), e soprattutto mentre tutti i concorrenti alla prossima gara politica si sbranano a suon di scandali e invettive, ci si dimentica del territorio.
Ci si dimentica che negli ultimi anni la strada è divenuta terra di nessuno.
Le polizie non hanno soldi per la benzina, per le macchine, per la carta. Mancano euro  per gli straordinari per la truppa di un esercito di Franceschiello riparato in caserme sporche e cadenti, pieni di computer vecchi e radio inefficienti, di bollette non pagate, di uomini e donne malpagati e ormai male in arnese.
Donne e uomini invecchiati e frustrati da un sistema pronto a colpirli in ogni momento facendo loro assaggiare quanto possa essere dura la legge con chi non ne è rispettoso, magari anche in maniera colposa, mentre potenziali killer come quelli che ogni giorno scappano all’alt, sfrecciano ubriachi o temerari nei centri urbani, finiscono dentro solo per un po’, uscendo dall’ingresso principale di commissariati o caserme prima ancora di coloro che poco prima li avevano acciuffati.

Abbiamo sempre fatto del rispetto il nostro biglietto da visita e intendiamo proseguire con tale atteggiamento, per cui non si scambi il nostro sdegno e la nostra frustrazione come una forma di irrispettosa malevolenza.
Siamo, piuttosto, rispettosamente contrari a certe decisioni prese o non prese da uomini e donne che indossano la toga o che siedono in parlamento: vedete che senza omicidio stradale non si va da nessuna parte?
Perché non si trova il coraggio di ammettere che l’attuale legislazione nulla può contro tali forme di violenza stradale? Se non lo si ammette, se si dice che l’omicidio stradale non serve perché il codice penale già contempla adeguati strumenti sanzionatori, allora vuol dire che “non si vuole”: non si vuole considerare questa forma di violenza come una violenza normale. Vedete: Elena Petruccioli, la ragazza di 28 anni uccisa dai rapinatori in fuga due notti fa a Terni, è morta ammazzata. Esattamente come Rosa Visone, 16 anni, ammazzata “per errore” dalla camorra a Torre Annunziata l’8 febbraio 1982.
Mica volevano ammazzarla, i camorristi che sparavano ai carabinieri per scappare, ma spararono e la colpirono.
Mica volevano ammazzarla Elena Petruccioli, i due ladri in fuga dai carabinieri, ma hanno perso il controllo della macchina e l’hanno centrata, colpendola con un’auto che stavano usando come arma per sottrarsi alla cattura.
Che poi, ironia della sorte, se si fossero fermati sarebbero stati semplicemente denunciati a piede libero e questo rende tutto assolutamente surreale.

Che differenza tra queste due morti? Volete che ci assumiamo l’onere della risposta?
Ok: nessuna differenza.
Vedete: il profilo criminale di molti di questi killer è evidente. Ma poi, loro, per andare dentro, per essere cioè condannati in via definitiva, avrebbero dovuto usare una pistola, un coltello, una clava. Se usi la macchina, la fai franca, o quasi.
Delitto perfetto.
E questo assurdo (e frustrante) sistema, finisce col distruggere l’idea stessa di sicurezza stradale, perché eventi come questi non sono incidenti ma deliberati atti criminali, posti in essere da soggetti che il sistema non riesce a tenere lontani, nonostante i reati commessi, dalla società.
È come mettere un leone affamato in un recinto di agnellini.
Se invece un conducente incensurato – pensa la gente – risulta positivo all’etilometro, entra in un girone dantesco che non finisce più: perde il lavoro, perde la capacità di essere autonomo, perde la propria identità e anche molta della libertà garantita dalla costituzione: come si fa a convincere la società che è giusto sanzionare un reato di pericolo come la guida in stato di ebbrezza se poi non siamo in grado di tenere dentro delinquenti matricolati che hanno già ampiamente dimostrato di non tenere in alcuna considerazione il prossimo?

Potremmo anche dire che nel 2012 gli incidenti stradali gravi con il coinvolgimento di cittadini stranieri sono stati 1.289, con 477 morti e 1.934 feriti;
potremmo aggiungere che 138 pirati della strada in azione nello scorso anno non erano cittadini italiani;
potremmo dire un sacco di cose, ma finiremmo con l’essere populisti e basta.
Così, aggiungiamo che nei 1.289 episodi di cui parliamo, ci sono stati sì 477 vittime, ma 344 sono straniere.
Sulla strada c’è un problema di legalità: semplicemente, non c’è, non è sufficiente e non ha la stessa considerazione di quella che vale, ad esempio, quando alla sbarra c’è uno che ha rubato una mela.
O un poliziotto, che ormai di sbirri in gabbia per aver commesso reati in servizio ce ne sono davvero tanti, a dispetto dei pirati che, nella miglior tradizione romanzesca, la fanno sempre franca. (ASAPS)

Venerdì, 01 Febbraio 2013
Mondo Perito

LA GESTIONE DEL RUOLO DEI PERITI ASSICURATIVI E’ PASSATA A CONSAP SPA

LA GESTIONE DEL RUOLO DEI PERITI ASSICURATIVI E’ PASSATA A CONSAP SPA

I periti assicurativi devono far riferimento alla CONSAP dal primo di gennaio e non più all’ISVAP

Dal 1 gennaio 2013 ISVAP è stato chiuso e le gestioni sono passate al neocostituito IVASS e alla CONSAP. Il Ruolo Periti Assicurativi è passato a CONSAP S.p.a, mentre gli intermediari e le Compagnie sono passate sotto il controllo di IVASS.
Il Ruolo P.A. contiene gli estremi di ciascun perito iscritto (nome, cognome, data di nascita, numero e data di iscrizione, codice fiscale e sedi operative) ed è consultabile dal sito di consap www.consap.it . Nello stesso sito c’è la sezione informativa aggiornata per ogni perito o per aspirante tale.
 

Ruolo dei Periti Assicurativi

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Giurisprudenza, Mondo Perito

Messa a disposizione del veicolo per gli accertamenti peritali

pubblicato 01/feb/2013 05:57 da aicis
Con l’entrata in vigore della Legge 27/2012 (conversione del decreto “Liberalizzazioni”) il 26 marzo 2012, i tempi per la messa a disposizione del veicolo erano scesi da otto a due giorni non festivi.
E’ evidente che il termine di due giorni non poteva essere sufficiente per organizzare ed espletare le operazioni peritali, soprattutto qualora i giorni di disponibilità indicati nella richiesta di risarcimento fossero consecutivi e immediatamente successivi al ricevimento della segnalazione. Da questo punto di vista, non poteva essere considerata risolutiva la disposizione recata dal nuovo comma 3 dell’articolo 148 del Codice delle Assicurazioni che, nel prevedere l’obbligo per il danneggiato di non poter rifiutare gli accertamenti necessari alla stima del danno (pena la sospensione dei termini di offerta) faceva riferimento ai termini generici previsti dal comma 1, tra cui rientrava il suddetto termine minimo di due giorni per la messa disposizione delle cose danneggiate.
Nel rappresentare al Governo le materiali difficoltà nel procedere all’accertamento del danno ai fini dell’offerta risarcitoria, l’organismo direttivo dello Stato aveva immediatamente espresso condivisione sull’opportunità di correggere la norma, pur con tempi non particolarmente rapidi.
Oggi, la Legge 221/2012 (Conversione Decreto Crescita “Bis”) modifica nuovamente l’art. 148 CdA comma 1, riportando gli obblighi di legge ai tempi  indicati nel primo decreto “Liberalizzazioni” (cinque) con obbligo di indicare sulla richiesta di risarcimento i giorni, il luogo e le ore in cui le cose danneggiate siano disponibili per non meno di 5 giorni non festivi.
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