Mondo Perito

Inquadramento professionale del Perito Assicurativo in base anche alla Legge 14.01.2013 n° 4 , G.U. 26.01.2013

Secondo la normativa vigente, il combinato disposto dell’art. 2229 c.c. che determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi ed il D.Lgs. n. 209/05 che raccoglie in un unico testo tutta la normativa riguardante le Assicurazioni Private nonché infine del Regolamento Isvap n. 11 del 3 gennaio 2008, rappresentano l’apparato normativo che regola in maniera precisa e dettagliata anche il Ruolo dei periti assicurativi. Il Ruolo può essere considerato un elenco alla stregua del disposto di cui all’art. 2229 c.c., quindi l’attività del perito assicurativo, in quanto disciplinata dalla legge, rientra nella categoria delle professioni regolamentate riconosciute e non ricade, pertanto, nell’ambito di applicazione del disegno di legge approvato in via definitiva dalla Commissione Attività Produttive della Camera lo scorso 19 dicembre che disciplina, invece, la più ampia fattispecie delle “professioni non organizzate in ordini o collegi”.

A lui è riservata per legge ogni attività di accertamento e stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina di cui al Titolo X del Codice delle Assicurazioni.
Giurisprudenza, Mondo Perito

Messa a disposizione del veicolo per gli accertamenti peritali

pubblicato 01/feb/2013 05:57 da aicis
Con l’entrata in vigore della Legge 27/2012 (conversione del decreto “Liberalizzazioni”) il 26 marzo 2012, i tempi per la messa a disposizione del veicolo erano scesi da otto a due giorni non festivi.
E’ evidente che il termine di due giorni non poteva essere sufficiente per organizzare ed espletare le operazioni peritali, soprattutto qualora i giorni di disponibilità indicati nella richiesta di risarcimento fossero consecutivi e immediatamente successivi al ricevimento della segnalazione. Da questo punto di vista, non poteva essere considerata risolutiva la disposizione recata dal nuovo comma 3 dell’articolo 148 del Codice delle Assicurazioni che, nel prevedere l’obbligo per il danneggiato di non poter rifiutare gli accertamenti necessari alla stima del danno (pena la sospensione dei termini di offerta) faceva riferimento ai termini generici previsti dal comma 1, tra cui rientrava il suddetto termine minimo di due giorni per la messa disposizione delle cose danneggiate.
Nel rappresentare al Governo le materiali difficoltà nel procedere all’accertamento del danno ai fini dell’offerta risarcitoria, l’organismo direttivo dello Stato aveva immediatamente espresso condivisione sull’opportunità di correggere la norma, pur con tempi non particolarmente rapidi.
Oggi, la Legge 221/2012 (Conversione Decreto Crescita “Bis”) modifica nuovamente l’art. 148 CdA comma 1, riportando gli obblighi di legge ai tempi  indicati nel primo decreto “Liberalizzazioni” (cinque) con obbligo di indicare sulla richiesta di risarcimento i giorni, il luogo e le ore in cui le cose danneggiate siano disponibili per non meno di 5 giorni non festivi.
AICIS Notizie
Mondo Perito

Professioni non regolamentate: la legge pubblicata in Gazzetta

Legge 14.01.2013 n° 4 , G.U. 26.01.2013

Lo statuto delle professioni non regolamentate entra in vigore il 10 febbraio 2013.

E’ stata infatti pubblicata in Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2013, n. 22 la Legge 14 gennaio 2013, n. 4.

Le nuove norme definiscono “professione non organizzata in ordini o collegi” l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 c.c., e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

Si introduce il principio del libero esercizio della professione fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista.

Si consente inoltre al professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione riconoscendo l’esercizio di questa sia in forma individuale, che associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente.

I professionisti possono costituire associazioni professionali (con natura privatistica, fondate su base volontaria e senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva) con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

Le associazioni possono costituire forme aggregative che rappresentano le associazioni aderenti, agiscono in piena indipendenza ed imparzialità e sono soggetti autonomi rispetto alle associazioni professionali che le compongono, con funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali.

Nei prossimi mesi il Ministero dello Sviluppo economico provvederà a redigere l’elenco delle professioni nel quale sicuramente rientreranno ad esempio tributaristi e amministratori di condominio.

Mondo Perito

Prova di idoneità al Ruolo Periti Assicurativi sessione 2012

 A partire dalla mezzanotte del 21 gennaio 2013 sarà possibile, per i concorrenti al ruolo, registrarsi nell’area privata dell’applicazione web presente sul sito Consap, e avviare la procedura on line di compilazione e invio della domanda di ammissione alla prova di idoneità sessione 2012. Clicca qui per visualizzare le informazioni per i candidati al ruolo.

Mondo Perito, News

Cosa si valuta maggiormente nell’acquisto di un’auto?

Cosa si valuta maggiormente nell’acquisto di un’auto?

01/02/2013 | Un recente studio analizza quali sono i fattori che, in fase d’acquisto, spingono a scegliere o escludere un modello di auto. I consumi in testa alla classifica, ma anche l’occhio vuole la sua parte

Uno studio di J.D. Power and Associates study, condotto negli Stati Uniti, analizza i fattori che spingono a scegliere di acquistare un’auto piuttosto che un’altra e le variabili in gioco. 
Chi deve comprare un’auto nuova focalizza la sua scelta su una media di 3,3 vetture. Un valore che è salito rispetto all’anno precedente (media di 3,1) e anche rispetto al 2010 (2,9)
Lo studio analizza le ragioni per cui un’acquirente considera o meno in fase d’acquisto determinati modelli. I consumi sono in testa alla classifica, con il 15% dei nuovi acquirenti che afferma che questa è la ragione principale della loro scelta di acquisto. 
Rispetto all’ultimo biennio perde posto l’affidabilità: solo il 17% degli acquirenti dichiara di escludere un modello per ragioni di affidabilità (l’anno scorso erano il 19% e nel 2009 il 21%). Questo può essere tuttavia legato al generale incremento della qualità, che fa percepire l’affidabilità un fattore meno importante di un tempo. 
I clienti sembrano inoltre più concentrati sull’estetica e sugli interni. Un terzo dei clienti esclude i modelli per il loro design esterno, e il 19% per i loro interni.
Anche l’immagine che l’auto porta con sè è determinante, con il 17% degli acquirenti che esclude certi modelli per l’immagine a cui sono associati. 
Il 36% evita esclude invece auto elettriche e ibride per il loro costo. 
Lo studio è basato sulle risposte di 31 mila acquirenti che hanno immatricolato un nuovo veicolo nel maggio 2012. Le interviste sono state effettuate tra agosto e ottobre.

da http://www.carrozzeria.it

Mondo Perito

LA GESTIONE DEL RUOLO DEI PERITI ASSICURATIVI E’ PASSATA A CONSAP SPA

LA GESTIONE DEL RUOLO DEI PERITI ASSICURATIVI E’ PASSATA A CONSAP SPA

I periti assicurativi devono far riferimento alla CONSAP dal primo di gennaio e non più all’ISVAP

Dal 1 gennaio 2013 ISVAP è stato chiuso e le gestioni sono passate al neocostituito IVASS e alla CONSAP. Il Ruolo Periti Assicurativi è passato a CONSAP S.p.a, mentre gli intermediari e le Compagnie sono passate sotto il controllo di IVASS.
Il Ruolo P.A. contiene gli estremi di ciascun perito iscritto (nome, cognome, data di nascita, numero e data di iscrizione, codice fiscale e sedi operative) ed è consultabile dal sito di consap www.consap.it . Nello stesso sito c’è la sezione informativa aggiornata per ogni perito o per aspirante tale.
 

Ruolo dei Periti Assicurativi

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Messa a disposizione del veicolo per gli accertamenti peritali

pubblicato 01/feb/2013 05:57 da aicis
Con l’entrata in vigore della Legge 27/2012 (conversione del decreto “Liberalizzazioni”) il 26 marzo 2012, i tempi per la messa a disposizione del veicolo erano scesi da otto a due giorni non festivi.
E’ evidente che il termine di due giorni non poteva essere sufficiente per organizzare ed espletare le operazioni peritali, soprattutto qualora i giorni di disponibilità indicati nella richiesta di risarcimento fossero consecutivi e immediatamente successivi al ricevimento della segnalazione. Da questo punto di vista, non poteva essere considerata risolutiva la disposizione recata dal nuovo comma 3 dell’articolo 148 del Codice delle Assicurazioni che, nel prevedere l’obbligo per il danneggiato di non poter rifiutare gli accertamenti necessari alla stima del danno (pena la sospensione dei termini di offerta) faceva riferimento ai termini generici previsti dal comma 1, tra cui rientrava il suddetto termine minimo di due giorni per la messa disposizione delle cose danneggiate.
Nel rappresentare al Governo le materiali difficoltà nel procedere all’accertamento del danno ai fini dell’offerta risarcitoria, l’organismo direttivo dello Stato aveva immediatamente espresso condivisione sull’opportunità di correggere la norma, pur con tempi non particolarmente rapidi.
Oggi, la Legge 221/2012 (Conversione Decreto Crescita “Bis”) modifica nuovamente l’art. 148 CdA comma 1, riportando gli obblighi di legge ai tempi  indicati nel primo decreto “Liberalizzazioni” (cinque) con obbligo di indicare sulla richiesta di risarcimento i giorni, il luogo e le ore in cui le cose danneggiate siano disponibili per non meno di 5 giorni non festivi.
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