Assicurazione

Attestato di rischio: anche dinamico non solo digitale

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Era il 1° luglio 2015 quando l’attestato di rischio tradizionale, cioè in forma cartacea, diventò digitale, accompagnato il 18 ottobre dalla eliminazione del tagliando assicurativo apposto sul parabrezza dell’automobile.

Da oggi (1° giugno 2018), come voluto dall’IVASS, l’attestato di rischio diventerà anche dinamico.

Ma cosa si intende col termine “dinamico”?

L’attestato di rischio dinamico ha la funzione di tenere sotto controllo la sinistrosità degli assicurati.

Fino ad oggi, i sinistri pagati fuori del periodo di osservazione o successivamente alla scadenza del contratto non venivano considerati per valutare, in maniera corretta, la sinistrosità dall’assicurato; tale anomalia si concretizzava quando l’assicurato cambiava compagnia alla scadenza della polizza, e così facendo i sinistri risultavano tardivi e dunque non calcolati nell’attribuzione della classe di merito, a danno della compagnia e degli altri assicurati sia onesti che virtuosi.

Dunque, con l’introduzione del nuovo sistema, l’assicurato non potrà farla franca, e la vecchia compagnia di cui era cliente potrà ottenere la differenza del premio.

In più, tale attestato dinamico sarà rilasciato a tutte le tipologie di contratto (formula bonus-malus, polizza con franchigia, polizza a tariffa fissa); con esso è prevista anche la modifica della “Tabella della sinistrosità pregressa” che riporterà i dati degli ultimi 10 anni (essa però entrerà in vigore in un secondo momento, cioè dal 1° gennaio 2019), anche se la validità dell’attestato resta immutata, ossia per un periodo di 5 anni ai fini della conservazione della classe di merito maturata.

Con l’attestato di rischio dinamico verranno recuperati anche i sinistri causati quando la copertura è temporanea (polizze temporanee), essi saranno riportati nell’attestato di rischio quando il contratto sottoscritto dal cliente ha cadenza annuale.    

La Portabilità della polizza per le coppie di fatto

Un’altra importante novità da un punto di vista sociale, sono le nuove regole per l’attribuzione della classe di merito di conversione universale (CU) con l’introduzione dei benefici a favore delle coppie conviventi e delle coppie di fatto. La classe di merito maturata potrà essere trasferita non solamente ai figli ed al coniuge, come avviene oggi, ma anche alle seguenti categorie di persone o di rapporti civili tenuti tra esse:

1 – Al coniuge in regime di separazione legale dei beni;

2 – Al convivente di fatto;

3 – Ai partner dell’unione civile;

4 – All’abituale conducente di un veicolo intestato ad un soggetto portatore di handicap;

5 – Al convivente che abbia acquisito la proprietà del mezzo a titolo ereditario;

6 – All’utilizzatore di veicolo in leasing operativo o finanziario, o di noleggio a lungo termine.

Per finire…

In ultimo si ricorda che l’attestato di rischio viene rilasciato 30 giorni prima della scadenza della polizza. Esso può essere scaricato dal sito internet della propria compagnia e può essere ricevuto, previa richiesta, via e-mail o su altri dispositivi come tablet e smartphone; anche se la polizza è stata stipulata da intermediari come agenti e broker, l’attestato di rischio digitale è gratuito.

 

Foto: rawpixel / 123RF Archivio Fotografico

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