La bozza del DDl sulla RC Auto, con la introduzione del Risarcimento in forma specifica, fatta in pratica “ad uso e consumo” delle Compagnie assicuratrici e non dei consumatori. Un plauso, quindi, al Governo Letta, al Ministero dello Sviluppo Economico ed alle Associazioni dei Consumatori.
Ecco cosa prevede la mini riforma:
DECRETO LEGGE PER LO SVILUPPO
(13 DICEMBRE 2013)
ART. 8
(Disposizioni in materia di assicurazione r.c. auto)
1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 132, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l’obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l’assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall’attestato di rischio, nonché dell’identità del contraente e dell’intestatario del veicolo, se persona diversa. Le imprese richiedono ai soggetti che presentano proposte per l’assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del secondo periodo, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Le imprese di assicurazione possono proporre la stipula di contratti che prevedono l’installazione di meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, o ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti minimi necessari a garantire la conformità agli standard europei, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Se l’assicurato acconsente all’installazione dei meccanismi di cui al quarto periodo, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono a carico dell’impresa che deve applicare, all’atto della stipulazione del contratto, una riduzione significativa del premio rispetto ai premi stabiliti ai sensi del primo periodo. In caso di nuovo contratto, la riduzione del premio non è comunque inferiore al sette per cento dell’importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell’anno precedente e divisa per il numero degli assicurati. Alla scadenza del contratto, in caso di stipula di un nuovo contratto di assicurazione tra le stesse parti, l’entità della riduzione del premio non può comunque essere inferiore al sette per cento del premio applicato all’assicurato nell’anno precedente. Resta fermo l’obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.
1-bis. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite a norma del presente articolo e dell’articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo.
1-ter. I dati risultanti dai meccanismi elettronici o dagli ulteriori dispositivi installati sono trattati dalla impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L’impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003. E’ fatto divieto per l’assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione da parte dell’assicurato del divieto di cui al terzo periodo la riduzione del premio di cui al presente articolo non è applicata per la durata residua del contratto.».
b) all’articolo 135, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. L’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro prevista dall’articolo 143, nonché dalla richiesta di risarcimento presentata all’impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell’incidente, l’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inefficacia della prova testimoniale addotta.
3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l’audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l’oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.
3-quater. Nei processi attivati per l’accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice verifica la eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati in altre cause nel settore dell’infortunistica stradale e, ove riscontri, anche avvalendosi dell’archivio integrato informatico di cui all’articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la ricorrenza dei medesimi nominativi in più di tre cause negli ultimi cinque anni, trasmette l’informativa alla Procura della Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti. Il presente comma non si applica a coloro che hanno reso testimonianza in adempimento di un dovere d’ufficio.».
c) dopo l’articolo 147 è inserito il seguente:
«Art. 147-bis. (Risarcimento in forma specifica)
1. In alternativa al risarcimento per equivalente, è facoltà delle imprese di assicurazione, in assenza di responsabilità concorsuale, risarcire in forma specifica danni a cose, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. L’impresa di assicurazione che intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo comunica all’IVASS entro il 20 dicembre di ogni anno e, in sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’entità della riduzione del premio prevista, in misura non inferiore al cinque per cento del dell’importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell’anno precedente e divisa per il numero degli assicurati. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l’IVASS, sono individuate le aree territoriali nelle quali sono applicate riduzioni del premio non inferiori al dieci per cento dell’importo come calcolato nel secondo periodo. Le aree di cui al terzo periodo sono individuate sulla base dei seguenti criteri, riferiti ai dati dell’anno precedente: numero dei sinistri denunciati, entità dei rimborsi, numero dei casi fraudolenti riscontrati dall’autorità giudiziaria. I dati sono desumibili anche dall’archivio integrato informatico di cui all’articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gestito dall’IVASS. Nelle more dell’adozione del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico si applicano le riduzioni del cinque per cento. Nei casi di cui al presente articolo il danneggiato, anche se diverso dall’assicurato, può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell’impresa convenzionata con l’impresa di assicurazione, individuandone una diversa; la somma corrisposta a titolo di risarcimento, che non può comunque superare il costo che l’impresa di assicurazione avrebbe sostenuto provvedendo alla riparazione delle cose danneggiate mediante impresa convenzionata, è versata direttamente all’impresa che ha svolto l’attività di autoriparazione, ovvero previa presentazione di fattura. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell’ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato.
2. L’impresa di assicurazione che non effettua entro il 20 dicembre la comunicazione prevista nel comma 1 non può esercitare la facoltà nell’anno successivo.».
d) all’articolo 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, al primo periodo la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci» e il sesto periodo è soppresso.
2) al comma 2-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti:
«La medesima procedura si applica anche in presenza di altri indicatori di frode acquisiti dall’archivio integrato informatico di cui all’articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, definiti dall’IVASS con apposito provvedimento, dai dispositivi elettronici di cui all’articolo 132, comma 1, o emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l’incongruenza del danno dichiarato dal richiedente. Nei predetti casi, l’azione in giudizio prevista dall’articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell’impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di novanta giorni di sospensione della procedura.»;
e) dopo l’articolo 150-bis è inserito il seguente:
«Art. 150-ter (Divieto di cessione del diritto al risarcimento)
1. L’impresa di assicurazione ha la facoltà di prevedere, in deroga agli articoli contenuti nel libro quarto, titolo I, capo V, del codice civile, all’atto della stipula del contratto di assicurazione e in occasione delle scadenze successive, che il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non sia cedibile a terzi senza il consenso dell’assicuratore tenuto al risarcimento. Nei casi di cui al presente articolo, l’impresa di assicurazione applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell’assicurato, in misura comunque non inferiore al quattro per cento del premio base applicato dalla medesima impresa su base nazionale l’anno precedente.».
2. Le imprese di assicurazione sono tenute a proporre clausole contrattuali, facoltative per l’assicurato, che prevedono prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti individuati e remunerati dalle medesime imprese, che pubblicano i nominativi sul proprio sito internet. Nel caso in cui l’assicurato acconsente all’inserimento di tali clausole, l’impresa applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell’assicurato, in misura comunque non inferiore al sette per cento del premio applicato dalla medesima impresa, la riduzione del premio non è comunque inferiore al sette per cento dell’importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell’anno precedente e divisa per il numero degli assicurati.
3. All’articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «visivamente o» sono soppresse.
4. Il mancato rispetto da parte dell’impresa assicuratrice dell’obbligo di riduzione del premio nei casi di cui al comma 1, lettere a), c), e) ed al comma 2, comporta l’applicazione alla medesima impresa, da parte dell’IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.
5. Le imprese di assicurazione che non si avvalgono delle facoltà di cui al comma 1, lettere a), c), e) hanno obbligo di darne comunicazione all’assicurato all’atto della stipulazione del contratto con apposita dichiarazione da allegare al medesimo contratto. In caso di inadempimento, si applica da parte dell’IVASS una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.
6. Il secondo comma dell’articolo 2947 del Codice civile è sostituito dal seguente:
«Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro novanta giorni dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore.».
7. L’IVASS esercita poteri di controllo e di monitoraggio in merito all’osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo, in specie quelle relative alla riduzione dei premi delle polizze assicurative e al rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione di cui ai commi 4, 5 e 8. Nella relazione al Parlamento, di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, viene dato specifico conto dell’esito dell’attività svolta.
8. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l’impresa di assicurazione pubblica sul proprio sito internet l’entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi del comma 1, lettere a), c), e), ed al comma 2, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l’applicazione. L’impresa comunica altresì i medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e all’IVASS, ai fini della loro pubblicazione sui rispettivi siti internet.
9. Il mancato rispetto di una delle disposizioni di cui al comma 8 comporta l’applicazione da parte dell’IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.
10. Gli introiti derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 4, 5 e 9 sono destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all’articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
11. L’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, è abrogato.
Articolo 8
Le norme proposte si inseriscono nel quadro delle iniziative in corso, per contenere i costi dell’assicurazione RC-auto, attuando gli interventi già disposti dal precedente Governo e individuando quelli ulteriormente necessari alla riduzione strutturale dei premi di polizza nelle diverse aree del Paese.
Lo spirito complessivo degli interventi proposti attraverso la novella, tra l’altro, del Codice delle assicurazioni private (CAP), è quello di garantire la razionalizzazione ed efficientizzazione dei sistemi di gestione della fase di accertamento e liquidazione dei sinistri, al fine di contenerne i costi ed ottenere, così, una riduzione progressiva dei premi assicurativi attraverso la realizzazione di risparmi in tutte le fasi operative.
La disciplina recata dalla lettera a) del comma 1, superando le criticità evidenziate dal mercato assicurativo e dalle associazioni di rappresentanza di settore, oggetto di ricorso anche innanzi al Giudice amministrativo, mira a chiarire la non obbligatorietà dell’offerta di detti meccanismi da parte delle imprese di assicurazione, che potranno liberamente valutarne la convenienza in chiave antifrode, proponendo la stipula di contratti che prevedano l’installazione dei meccanismi elettronici di controllo delle attività del veicolo, secondo convenienza, garantendo nel contempo la massima efficacia dello strumento e la sostenibilità economica della significativa riduzione di premio praticata a vantaggio degli assicurati.
La modifica proposta, dopo aver previsto l’individuazione dei requisiti minimi dei meccanismi in conformità alla normativa ed agli standard europei, tiene fermo, a carico delle compagnie, l’assetto dei costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità dei meccanismi, confermando che le imprese sono tenute a riconoscere una riduzione significativa del premio rispetto alle tariffe stabilite.
Al fine di garantire una quantificazione della riduzione in parola, riscontrabile e verificabile, la norma prevede che lo sconto concordato non debba comunque essere inferiore al sette per cento del premio medio applicato dalla compagnia l’anno precedente su base regionale, nei casi di nuovi contratti, ovvero, nei casi di rinnovo contrattuale, nei confronti del premio già applicato all’assicurato.
Onde superare, infine, una serie di difficoltà applicative legate all’utilizzo dei dati rilevati dai meccanismi, in giudizio ed ai fini della determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri, è previsto che le risultanze dei dispositivi, conformi alla disciplina tecnica e funzionale stabilita dalla legge, fanno piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del dispositivo, ed inoltre che i dati sono trattati dalla impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del Codice della privacy, facendo divieto all’assicurato – nel contempo – di disinstallare, manomettere o comunque non rendere funzionante (ad esempio, attraverso l’interruzione temporanea del trattamento dei dati mediante funzione semplice) la rilevazione delle informazioni ad opera del dispositivo, pena la disapplicazione della riduzione del premio per la durata residua del contratto.
La disciplina recata dalla lettera b) del comma 1 mira ad evitare la prassi volta a far valere testimonianze prodotte in un momento successivo a quello della denuncia del sinistro, attraverso l’identificazione immediata del testimone sul luogo dell’incidente.
La disposizione prevede l’inammissibilità in giudizio delle testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità indicate dalla legge, salva la possibilità per il giudice di disporre l’audizione di testimoni nei casi in cui sia comprovata l’impossibilità della loro tempestiva identificazione.
E’ infine previsto che nei processi attivati per l’accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice verifichi l’eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati in altre cause nel settore dell’infortunistica stradale e, ove ne abbia riscontro, anche avvalendosi della banca dati integrata costituita presso l’IVASS, trasmetta l’informativa alla Procura della Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti. La disposizione non si applica alle testimonianze rese in adempimento di un dovere d’ufficio.
La disciplina recata dal comma 1, lettera c), modificando il Codice delle assicurazioni, regola ed estende la portata del risarcimento in forma specifica, abrogando le disposizioni già previste dall’articolo 14 del d.P.R.18 luglio 2006, n. 254..
Al fine di ridurre i costi connessi alla liquidazione dei sinistri ed attenuare la dinamica dei premi pagati dagli assicurati, è stabilito che in alternativa al risarcimento per equivalente sia facoltà delle imprese di assicurazione risarcire in forma specifica, in tutte le ipotesi di danni a cose ed in assenza di responsabilità concorsuale, fornendo la necessaria garanzia sulle riparazioni effettuate attraverso impresa convenzionata.
Al fine di controllare che la riduzione dei costi di gestione dei risarcimenti da parte delle imprese si traduca in una contestuale riduzione dei premi di polizza offerti agli assicurati, le compagnie che intendano avvalersi di detta facoltà comunicano ogni anno all’IVASS (ed, in prima applicazione, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto) l’entità delle riduzioni previste che, in ogni caso, non dovrà essere inferiore al cinque per cento del premio medio applicato dalla compagnia l’anno precedente su base regionale.
Onde garantire una maggior tutela in alcune aree del Paese, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito l’IVASS, in base a specifici criteri e determinate variabili temporali, saranno individuate le zone territoriali in cui detta riduzione non potrà essere inferiore al dieci per cento del premio medio applicato dalla compagnia l’anno precedente su base regionale.
Il danneggiato che, al fine di richiedere le riparazioni alla propria impresa di fiducia, liberamente intendesse rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell’impresa convenzionata, avrà diritto al versamento, direttamente all’impresa che ha svolto l’attività di autoriparazione, di una somma corrisposta a titolo di risarcimento, comunque non superiore al costo che l’impresa di assicurazioni avrebbe sostenuto provvedendo alla riparazione diretta delle cose danneggiate, salvo presentazione di fattura.
E’ previsto, in caso di mancata comunicazione dell’entità delle riduzioni annuali, l’impossibilità, per l’impresa, di esercitare tali facoltà nell’anno successivo.
La disciplina recata dal comma 1, lettera d), al fine di consentire alle imprese di assicurazioni l’utile accertamento della sussistenza e dell’entità del danno, nonché una più attenta valutazione delle determinazioni conclusive da comunicare al danneggiato in merito alla richiesta di risarcimento, aumenta da cinque a dieci, i giorni non festivi in cui le cose danneggiate sono messe a disposizione dell’assicuratore.
E’ previsto che la procedura attivabile nei casi in cui vengano evidenziati indizi di frode si applichi anche in presenza di altri indicatori acquisiti dall’archivio integrato informatico di cui all’articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché dai dispositivi elettronici di cui all’articolo 132, comma 1, o emersi in sede di perizia dai cui risulti documentata l’incongruenza del danno dichiarato dal richiedente.
Modificando la previsione secondo cui restavano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell’azione di risarcimento nei termini previsti dall’articolo 145 del CAP, nonché il diritto del danneggiato di ottenere l’accesso agli atti ai sensi dell’articolo 146 CAP è previsto, infine, che l’azione in giudizio sia proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell’impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di novanta giorni di sospensione della procedura.
La disciplina recata dalla lettera e) del comma 1 stabilisce che l’impresa di assicurazione ha la facoltà di prevedere, in via contrattuale ed in conformità agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il divieto di cessione a terzi del diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, senza il consenso dell’assicuratore tenuto al risarcimento. Anche in questo caso, onde garantire l’immediato vantaggio economico per coloro i quali accettino la limitazione delle proprie facoltà contrattuali, è previsto che l’impresa di assicurazione applichi una significativa riduzione del premio a beneficio dell’assicurato, in misura non inferiore al quattro per cento del premio base applicato su base nazionale, nell’anno precedente.
La disciplina recata dai commi 2 e 3, ancora al fine di ridurre i costi di gestione in esito ai sinistri con lesioni, prevede che le imprese sino tenute a proporre clausole contrattuali, facoltative per l’assicurato, che prevedono prestazioni di servizio medico-sanitari rese da professionisti individuati e remunerati dalle imprese stesse. E’ altresì prevista una significativa riduzione del premio a beneficio dell’assicurato che acconsenta ad avvalersi dei professionisti convenzionati, non inferiore al sette per ceno del premio medio applicato dalla compagnia l’anno precedente su base regionale.
Viene modificata, infine, la disciplina concernente il risarcimento del danno alla persona per lesioni di lieve entità, accordato a seguito di riscontro medico legale da cui risulti solo strumentalmente accertata l’esistenza della lesione.
La disciplina recata dai commi 4 e 5 prevede l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie a carico dell’impresa, nonché la riduzione automatica del premio contrattuale, sia nel caso di mancata riduzione dei premi, con riferimento al comma 1, lettere a), c), e) e comma 2, sia nelle ipotesi in cui non le stesse imprese non abbiano dato comunicazione del mancato avvalimento delle facoltà previste al comma 1, lettere a), c), e), tramite apposita dichiarazione da allegare al contratto, in fase di stipula o di rinnovo.
La disciplina recata dal comma 6 modifica il comma 2 dall’articolo 2947 del Codice civile prevedendo, con riferimento al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie, la decadenza del diritto del danneggiato qualora non venga presentata la richiesta entro novanta giorni dal verificarsi del fatto dannoso.
La norma, che mira a contrastare il fenomeno delle frodi in assicurazione, in fase di accertamento e liquidazione del sinistro, fa salva, in ogni caso, la prescrizione biennale già prevista dall’articolo 2947 c.c., escludendo dall’applicazione del termine decadenziale i casi di forza maggiore.
Le norme proposte ai commi da 7 a 9 mirano a garantire il controllo ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni adottate nel settore assicurativo, con specifico riguardo agli esiti previsti, in termini di riduzione immediata dei premi assicurativi, a vantaggio dei cittadini. In particolare, attraverso obblighi di comunicazione e pubblicazione posti a carico delle imprese, corrispondenti ai poteri di sanzione, controllo ed informativa, a carico dell’IVASS e del Ministero dello sviluppo economico, si garantisce una rendicontazione pubblica dei vantaggi per il Paese, in via ciclica, sui siti internet dei soggetti coinvolti ed attraverso la relazione al Parlamento di cui all’articolo 13, del decreto-legge n. 95 del 2012.
La norma proposta al comma 10 stabilisce che gli introiti delle sanzioni amministrativa pecuniarie siano destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Il comma 11 abroga l’articolo 14 del DPR 254/2006, che subordinava la facoltà per la compagnia di offrire il risarcimento in forma specifica alla sottoscrizione da parte dell’assicurato di clausole che prevedessero espressamente tale possibilità, in cambio dell’applicazione di uno sconto sul premio.
DECRETO LEGGE PER LO SVILUPPO
(13 DICEMBRE 2013)
ART. 8
(Disposizioni in materia di assicurazione r.c. auto)
1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 132, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l’obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l’assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall’attestato di rischio, nonché dell’identità del contraente e dell’intestatario del veicolo, se persona diversa. Le imprese richiedono ai soggetti che presentano proposte per l’assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del secondo periodo, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Le imprese di assicurazione possono proporre la stipula di contratti che prevedono l’installazione di meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, o ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti minimi necessari a garantire la conformità agli standard europei, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Se l’assicurato acconsente all’installazione dei meccanismi di cui al quarto periodo, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono a carico dell’impresa che deve applicare, all’atto della stipulazione del contratto, una riduzione significativa del premio rispetto ai premi stabiliti ai sensi del primo periodo. In caso di nuovo contratto, la riduzione del premio non è comunque inferiore al sette per cento dell’importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell’anno precedente e divisa per il numero degli assicurati. Alla scadenza del contratto, in caso di stipula di un nuovo contratto di assicurazione tra le stesse parti, l’entità della riduzione del premio non può comunque essere inferiore al sette per cento del premio applicato all’assicurato nell’anno precedente. Resta fermo l’obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.
1-bis. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite a norma del presente articolo e dell’articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo.
1-ter. I dati risultanti dai meccanismi elettronici o dagli ulteriori dispositivi installati sono trattati dalla impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L’impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003. E’ fatto divieto per l’assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione da parte dell’assicurato del divieto di cui al terzo periodo la riduzione del premio di cui al presente articolo non è applicata per la durata residua del contratto.».
b) all’articolo 135, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. L’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro prevista dall’articolo 143, nonché dalla richiesta di risarcimento presentata all’impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell’incidente, l’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inefficacia della prova testimoniale addotta.
3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l’audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l’oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.
3-quater. Nei processi attivati per l’accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice verifica la eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati in altre cause nel settore dell’infortunistica stradale e, ove riscontri, anche avvalendosi dell’archivio integrato informatico di cui all’articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la ricorrenza dei medesimi nominativi in più di tre cause negli ultimi cinque anni, trasmette l’informativa alla Procura della Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti. Il presente comma non si applica a coloro che hanno reso testimonianza in adempimento di un dovere d’ufficio.».
c) dopo l’articolo 147 è inserito il seguente:
«Art. 147-bis. (Risarcimento in forma specifica)
1. In alternativa al risarcimento per equivalente, è facoltà delle imprese di assicurazione, in assenza di responsabilità concorsuale, risarcire in forma specifica danni a cose, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. L’impresa di assicurazione che intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo comunica all’IVASS entro il 20 dicembre di ogni anno e, in sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’entità della riduzione del premio prevista, in misura non inferiore al cinque per cento del dell’importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell’anno precedente e divisa per il numero degli assicurati. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l’IVASS, sono individuate le aree territoriali nelle quali sono applicate riduzioni del premio non inferiori al dieci per cento dell’importo come calcolato nel secondo periodo. Le aree di cui al terzo periodo sono individuate sulla base dei seguenti criteri, riferiti ai dati dell’anno precedente: numero dei sinistri denunciati, entità dei rimborsi, numero dei casi fraudolenti riscontrati dall’autorità giudiziaria. I dati sono desumibili anche dall’archivio integrato informatico di cui all’articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gestito dall’IVASS. Nelle more dell’adozione del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico si applicano le riduzioni del cinque per cento. Nei casi di cui al presente articolo il danneggiato, anche se diverso dall’assicurato, può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell’impresa convenzionata con l’impresa di assicurazione, individuandone una diversa; la somma corrisposta a titolo di risarcimento, che non può comunque superare il costo che l’impresa di assicurazione avrebbe sostenuto provvedendo alla riparazione delle cose danneggiate mediante impresa convenzionata, è versata direttamente all’impresa che ha svolto l’attività di autoriparazione, ovvero previa presentazione di fattura. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell’ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato.
2. L’impresa di assicurazione che non effettua entro il 20 dicembre la comunicazione prevista nel comma 1 non può esercitare la facoltà nell’anno successivo.».
d) all’articolo 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, al primo periodo la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci» e il sesto periodo è soppresso.
2) al comma 2-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti:
«La medesima procedura si applica anche in presenza di altri indicatori di frode acquisiti dall’archivio integrato informatico di cui all’articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, definiti dall’IVASS con apposito provvedimento, dai dispositivi elettronici di cui all’articolo 132, comma 1, o emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l’incongruenza del danno dichiarato dal richiedente. Nei predetti casi, l’azione in giudizio prevista dall’articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell’impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di novanta giorni di sospensione della procedura.»;
e) dopo l’articolo 150-bis è inserito il seguente:
«Art. 150-ter (Divieto di cessione del diritto al risarcimento)
1. L’impresa di assicurazione ha la facoltà di prevedere, in deroga agli articoli contenuti nel libro quarto, titolo I, capo V, del codice civile, all’atto della stipula del contratto di assicurazione e in occasione delle scadenze successive, che il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non sia cedibile a terzi senza il consenso dell’assicuratore tenuto al risarcimento. Nei casi di cui al presente articolo, l’impresa di assicurazione applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell’assicurato, in misura comunque non inferiore al quattro per cento del premio base applicato dalla medesima impresa su base nazionale l’anno precedente.».
2. Le imprese di assicurazione sono tenute a proporre clausole contrattuali, facoltative per l’assicurato, che prevedono prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti individuati e remunerati dalle medesime imprese, che pubblicano i nominativi sul proprio sito internet. Nel caso in cui l’assicurato acconsente all’inserimento di tali clausole, l’impresa applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell’assicurato, in misura comunque non inferiore al sette per cento del premio applicato dalla medesima impresa, la riduzione del premio non è comunque inferiore al sette per cento dell’importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell’anno precedente e divisa per il numero degli assicurati.
3. All’articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «visivamente o» sono soppresse.
4. Il mancato rispetto da parte dell’impresa assicuratrice dell’obbligo di riduzione del premio nei casi di cui al comma 1, lettere a), c), e) ed al comma 2, comporta l’applicazione alla medesima impresa, da parte dell’IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.
5. Le imprese di assicurazione che non si avvalgono delle facoltà di cui al comma 1, lettere a), c), e) hanno obbligo di darne comunicazione all’assicurato all’atto della stipulazione del contratto con apposita dichiarazione da allegare al medesimo contratto. In caso di inadempimento, si applica da parte dell’IVASS una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.
6. Il secondo comma dell’articolo 2947 del Codice civile è sostituito dal seguente:
«Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro novanta giorni dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore.».
7. L’IVASS esercita poteri di controllo e di monitoraggio in merito all’osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo, in specie quelle relative alla riduzione dei premi delle polizze assicurative e al rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione di cui ai commi 4, 5 e 8. Nella relazione al Parlamento, di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, viene dato specifico conto dell’esito dell’attività svolta.
8. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l’impresa di assicurazione pubblica sul proprio sito internet l’entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi del comma 1, lettere a), c), e), ed al comma 2, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l’applicazione. L’impresa comunica altresì i medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e all’IVASS, ai fini della loro pubblicazione sui rispettivi siti internet.
9. Il mancato rispetto di una delle disposizioni di cui al comma 8 comporta l’applicazione da parte dell’IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.
10. Gli introiti derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 4, 5 e 9 sono destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all’articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
11. L’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, è abrogato.
Articolo 8
Le norme proposte si inseriscono nel quadro delle iniziative in corso, per contenere i costi dell’assicurazione RC-auto, attuando gli interventi già disposti dal precedente Governo e individuando quelli ulteriormente necessari alla riduzione strutturale dei premi di polizza nelle diverse aree del Paese.
Lo spirito complessivo degli interventi proposti attraverso la novella, tra l’altro, del Codice delle assicurazioni private (CAP), è quello di garantire la razionalizzazione ed efficientizzazione dei sistemi di gestione della fase di accertamento e liquidazione dei sinistri, al fine di contenerne i costi ed ottenere, così, una riduzione progressiva dei premi assicurativi attraverso la realizzazione di risparmi in tutte le fasi operative.
La disciplina recata dalla lettera a) del comma 1, superando le criticità evidenziate dal mercato assicurativo e dalle associazioni di rappresentanza di settore, oggetto di ricorso anche innanzi al Giudice amministrativo, mira a chiarire la non obbligatorietà dell’offerta di detti meccanismi da parte delle imprese di assicurazione, che potranno liberamente valutarne la convenienza in chiave antifrode, proponendo la stipula di contratti che prevedano l’installazione dei meccanismi elettronici di controllo delle attività del veicolo, secondo convenienza, garantendo nel contempo la massima efficacia dello strumento e la sostenibilità economica della significativa riduzione di premio praticata a vantaggio degli assicurati.
La modifica proposta, dopo aver previsto l’individuazione dei requisiti minimi dei meccanismi in conformità alla normativa ed agli standard europei, tiene fermo, a carico delle compagnie, l’assetto dei costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità dei meccanismi, confermando che le imprese sono tenute a riconoscere una riduzione significativa del premio rispetto alle tariffe stabilite.
Al fine di garantire una quantificazione della riduzione in parola, riscontrabile e verificabile, la norma prevede che lo sconto concordato non debba comunque essere inferiore al sette per cento del premio medio applicato dalla compagnia l’anno precedente su base regionale, nei casi di nuovi contratti, ovvero, nei casi di rinnovo contrattuale, nei confronti del premio già applicato all’assicurato.
Onde superare, infine, una serie di difficoltà applicative legate all’utilizzo dei dati rilevati dai meccanismi, in giudizio ed ai fini della determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri, è previsto che le risultanze dei dispositivi, conformi alla disciplina tecnica e funzionale stabilita dalla legge, fanno piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del dispositivo, ed inoltre che i dati sono trattati dalla impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del Codice della privacy, facendo divieto all’assicurato – nel contempo – di disinstallare, manomettere o comunque non rendere funzionante (ad esempio, attraverso l’interruzione temporanea del trattamento dei dati mediante funzione semplice) la rilevazione delle informazioni ad opera del dispositivo, pena la disapplicazione della riduzione del premio per la durata residua del contratto.
La disciplina recata dalla lettera b) del comma 1 mira ad evitare la prassi volta a far valere testimonianze prodotte in un momento successivo a quello della denuncia del sinistro, attraverso l’identificazione immediata del testimone sul luogo dell’incidente.
La disposizione prevede l’inammissibilità in giudizio delle testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità indicate dalla legge, salva la possibilità per il giudice di disporre l’audizione di testimoni nei casi in cui sia comprovata l’impossibilità della loro tempestiva identificazione.
E’ infine previsto che nei processi attivati per l’accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice verifichi l’eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati in altre cause nel settore dell’infortunistica stradale e, ove ne abbia riscontro, anche avvalendosi della banca dati integrata costituita presso l’IVASS, trasmetta l’informativa alla Procura della Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti. La disposizione non si applica alle testimonianze rese in adempimento di un dovere d’ufficio.
La disciplina recata dal comma 1, lettera c), modificando il Codice delle assicurazioni, regola ed estende la portata del risarcimento in forma specifica, abrogando le disposizioni già previste dall’articolo 14 del d.P.R.18 luglio 2006, n. 254..
Al fine di ridurre i costi connessi alla liquidazione dei sinistri ed attenuare la dinamica dei premi pagati dagli assicurati, è stabilito che in alternativa al risarcimento per equivalente sia facoltà delle imprese di assicurazione risarcire in forma specifica, in tutte le ipotesi di danni a cose ed in assenza di responsabilità concorsuale, fornendo la necessaria garanzia sulle riparazioni effettuate attraverso impresa convenzionata.
Al fine di controllare che la riduzione dei costi di gestione dei risarcimenti da parte delle imprese si traduca in una contestuale riduzione dei premi di polizza offerti agli assicurati, le compagnie che intendano avvalersi di detta facoltà comunicano ogni anno all’IVASS (ed, in prima applicazione, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto) l’entità delle riduzioni previste che, in ogni caso, non dovrà essere inferiore al cinque per cento del premio medio applicato dalla compagnia l’anno precedente su base regionale.
Onde garantire una maggior tutela in alcune aree del Paese, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito l’IVASS, in base a specifici criteri e determinate variabili temporali, saranno individuate le zone territoriali in cui detta riduzione non potrà essere inferiore al dieci per cento del premio medio applicato dalla compagnia l’anno precedente su base regionale.
Il danneggiato che, al fine di richiedere le riparazioni alla propria impresa di fiducia, liberamente intendesse rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell’impresa convenzionata, avrà diritto al versamento, direttamente all’impresa che ha svolto l’attività di autoriparazione, di una somma corrisposta a titolo di risarcimento, comunque non superiore al costo che l’impresa di assicurazioni avrebbe sostenuto provvedendo alla riparazione diretta delle cose danneggiate, salvo presentazione di fattura.
E’ previsto, in caso di mancata comunicazione dell’entità delle riduzioni annuali, l’impossibilità, per l’impresa, di esercitare tali facoltà nell’anno successivo.
La disciplina recata dal comma 1, lettera d), al fine di consentire alle imprese di assicurazioni l’utile accertamento della sussistenza e dell’entità del danno, nonché una più attenta valutazione delle determinazioni conclusive da comunicare al danneggiato in merito alla richiesta di risarcimento, aumenta da cinque a dieci, i giorni non festivi in cui le cose danneggiate sono messe a disposizione dell’assicuratore.
E’ previsto che la procedura attivabile nei casi in cui vengano evidenziati indizi di frode si applichi anche in presenza di altri indicatori acquisiti dall’archivio integrato informatico di cui all’articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché dai dispositivi elettronici di cui all’articolo 132, comma 1, o emersi in sede di perizia dai cui risulti documentata l’incongruenza del danno dichiarato dal richiedente.
Modificando la previsione secondo cui restavano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell’azione di risarcimento nei termini previsti dall’articolo 145 del CAP, nonché il diritto del danneggiato di ottenere l’accesso agli atti ai sensi dell’articolo 146 CAP è previsto, infine, che l’azione in giudizio sia proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell’impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di novanta giorni di sospensione della procedura.
La disciplina recata dalla lettera e) del comma 1 stabilisce che l’impresa di assicurazione ha la facoltà di prevedere, in via contrattuale ed in conformità agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il divieto di cessione a terzi del diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, senza il consenso dell’assicuratore tenuto al risarcimento. Anche in questo caso, onde garantire l’immediato vantaggio economico per coloro i quali accettino la limitazione delle proprie facoltà contrattuali, è previsto che l’impresa di assicurazione applichi una significativa riduzione del premio a beneficio dell’assicurato, in misura non inferiore al quattro per cento del premio base applicato su base nazionale, nell’anno precedente.
La disciplina recata dai commi 2 e 3, ancora al fine di ridurre i costi di gestione in esito ai sinistri con lesioni, prevede che le imprese sino tenute a proporre clausole contrattuali, facoltative per l’assicurato, che prevedono prestazioni di servizio medico-sanitari rese da professionisti individuati e remunerati dalle imprese stesse. E’ altresì prevista una significativa riduzione del premio a beneficio dell’assicurato che acconsenta ad avvalersi dei professionisti convenzionati, non inferiore al sette per ceno del premio medio applicato dalla compagnia l’anno precedente su base regionale.
Viene modificata, infine, la disciplina concernente il risarcimento del danno alla persona per lesioni di lieve entità, accordato a seguito di riscontro medico legale da cui risulti solo strumentalmente accertata l’esistenza della lesione.
La disciplina recata dai commi 4 e 5 prevede l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie a carico dell’impresa, nonché la riduzione automatica del premio contrattuale, sia nel caso di mancata riduzione dei premi, con riferimento al comma 1, lettere a), c), e) e comma 2, sia nelle ipotesi in cui non le stesse imprese non abbiano dato comunicazione del mancato avvalimento delle facoltà previste al comma 1, lettere a), c), e), tramite apposita dichiarazione da allegare al contratto, in fase di stipula o di rinnovo.
La disciplina recata dal comma 6 modifica il comma 2 dall’articolo 2947 del Codice civile prevedendo, con riferimento al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie, la decadenza del diritto del danneggiato qualora non venga presentata la richiesta entro novanta giorni dal verificarsi del fatto dannoso.
La norma, che mira a contrastare il fenomeno delle frodi in assicurazione, in fase di accertamento e liquidazione del sinistro, fa salva, in ogni caso, la prescrizione biennale già prevista dall’articolo 2947 c.c., escludendo dall’applicazione del termine decadenziale i casi di forza maggiore.
Le norme proposte ai commi da 7 a 9 mirano a garantire il controllo ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni adottate nel settore assicurativo, con specifico riguardo agli esiti previsti, in termini di riduzione immediata dei premi assicurativi, a vantaggio dei cittadini. In particolare, attraverso obblighi di comunicazione e pubblicazione posti a carico delle imprese, corrispondenti ai poteri di sanzione, controllo ed informativa, a carico dell’IVASS e del Ministero dello sviluppo economico, si garantisce una rendicontazione pubblica dei vantaggi per il Paese, in via ciclica, sui siti internet dei soggetti coinvolti ed attraverso la relazione al Parlamento di cui all’articolo 13, del decreto-legge n. 95 del 2012.
La norma proposta al comma 10 stabilisce che gli introiti delle sanzioni amministrativa pecuniarie siano destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Il comma 11 abroga l’articolo 14 del DPR 254/2006, che subordinava la facoltà per la compagnia di offrire il risarcimento in forma specifica alla sottoscrizione da parte dell’assicurato di clausole che prevedessero espressamente tale possibilità, in cambio dell’applicazione di uno sconto sul premio.
Ecco cosa prevede la mini riforma:
DECRETO LEGGE PER LO SVILUPPO
(13 DICEMBRE 2013)
ART. 8
(Disposizioni in materia di assicurazione r.c. auto)
1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 132, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l’obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l’assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall’attestato di rischio, nonché dell’identità del contraente e dell’intestatario del veicolo, se persona diversa. Le imprese richiedono ai soggetti che presentano proposte per l’assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del secondo periodo, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Le imprese di assicurazione possono proporre la stipula di contratti che prevedono l’installazione di meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, o ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti minimi necessari a garantire la conformità agli standard europei, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Se l’assicurato acconsente all’installazione dei meccanismi di cui al quarto periodo, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono a carico dell’impresa che deve applicare, all’atto della stipulazione del contratto, una riduzione significativa del premio rispetto ai premi stabiliti ai sensi del primo periodo. In caso di nuovo contratto, la riduzione del premio non è comunque inferiore al sette per cento dell’importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell’anno precedente e divisa per il numero degli assicurati. Alla scadenza del contratto, in caso di stipula di un nuovo contratto di assicurazione tra le stesse parti, l’entità della riduzione del premio non può comunque essere inferiore al sette per cento del premio applicato all’assicurato nell’anno precedente. Resta fermo l’obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.
1-bis. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite a norma del presente articolo e dell’articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo.
1-ter. I dati risultanti dai meccanismi elettronici o dagli ulteriori dispositivi installati sono trattati dalla impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L’impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003. E’ fatto divieto per l’assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione da parte dell’assicurato del divieto di cui al terzo periodo la riduzione del premio di cui al presente articolo non è applicata per la durata residua del contratto.».
b) all’articolo 135, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. L’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro prevista dall’articolo 143, nonché dalla richiesta di risarcimento presentata all’impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell’incidente, l’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inefficacia della prova testimoniale addotta.
3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l’audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l’oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.
3-quater. Nei processi attivati per l’accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice verifica la eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati in altre cause nel settore dell’infortunistica stradale e, ove riscontri, anche avvalendosi dell’archivio integrato informatico di cui all’articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la ricorrenza dei medesimi nominativi in più di tre cause negli ultimi cinque anni, trasmette l’informativa alla Procura della Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti. Il presente comma non si applica a coloro che hanno reso testimonianza in adempimento di un dovere d’ufficio.».
c) dopo l’articolo 147 è inserito il seguente:
«Art. 147-bis. (Risarcimento in forma specifica)
1. In alternativa al risarcimento per equivalente, è facoltà delle imprese di assicurazione, in assenza di responsabilità concorsuale, risarcire in forma specifica danni a cose, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. L’impresa di assicurazione che intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo comunica all’IVASS entro il 20 dicembre di ogni anno e, in sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’entità della riduzione del premio prevista, in misura non inferiore al cinque per cento del dell’importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell’anno precedente e divisa per il numero degli assicurati. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l’IVASS, sono individuate le aree territoriali nelle quali sono applicate riduzioni del premio non inferiori al dieci per cento dell’importo come calcolato nel secondo periodo. Le aree di cui al terzo periodo sono individuate sulla base dei seguenti criteri, riferiti ai dati dell’anno precedente: numero dei sinistri denunciati, entità dei rimborsi, numero dei casi fraudolenti riscontrati dall’autorità giudiziaria. I dati sono desumibili anche dall’archivio integrato informatico di cui all’articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gestito dall’IVASS. Nelle more dell’adozione del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico si applicano le riduzioni del cinque per cento. Nei casi di cui al presente articolo il danneggiato, anche se diverso dall’assicurato, può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell’impresa convenzionata con l’impresa di assicurazione, individuandone una diversa; la somma corrisposta a titolo di risarcimento, che non può comunque superare il costo che l’impresa di assicurazione avrebbe sostenuto provvedendo alla riparazione delle cose danneggiate mediante impresa convenzionata, è versata direttamente all’impresa che ha svolto l’attività di autoriparazione, ovvero previa presentazione di fattura. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell’ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato.
2. L’impresa di assicurazione che non effettua entro il 20 dicembre la comunicazione prevista nel comma 1 non può esercitare la facoltà nell’anno successivo.».
d) all’articolo 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, al primo periodo la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci» e il sesto periodo è soppresso.
2) al comma 2-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti:
«La medesima procedura si applica anche in presenza di altri indicatori di frode acquisiti dall’archivio integrato informatico di cui all’articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, definiti dall’IVASS con apposito provvedimento, dai dispositivi elettronici di cui all’articolo 132, comma 1, o emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l’incongruenza del danno dichiarato dal richiedente. Nei predetti casi, l’azione in giudizio prevista dall’articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell’impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di novanta giorni di sospensione della procedura.»;
e) dopo l’articolo 150-bis è inserito il seguente:
«Art. 150-ter (Divieto di cessione del diritto al risarcimento)
1. L’impresa di assicurazione ha la facoltà di prevedere, in deroga agli articoli contenuti nel libro quarto, titolo I, capo V, del codice civile, all’atto della stipula del contratto di assicurazione e in occasione delle scadenze successive, che il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non sia cedibile a terzi senza il consenso dell’assicuratore tenuto al risarcimento. Nei casi di cui al presente articolo, l’impresa di assicurazione applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell’assicurato, in misura comunque non inferiore al quattro per cento del premio base applicato dalla medesima impresa su base nazionale l’anno precedente.».
2. Le imprese di assicurazione sono tenute a proporre clausole contrattuali, facoltative per l’assicurato, che prevedono prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti individuati e remunerati dalle medesime imprese, che pubblicano i nominativi sul proprio sito internet. Nel caso in cui l’assicurato acconsente all’inserimento di tali clausole, l’impresa applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell’assicurato, in misura comunque non inferiore al sette per cento del premio applicato dalla medesima impresa, la riduzione del premio non è comunque inferiore al sette per cento dell’importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell’anno precedente e divisa per il numero degli assicurati.
3. All’articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «visivamente o» sono soppresse.
4. Il mancato rispetto da parte dell’impresa assicuratrice dell’obbligo di riduzione del premio nei casi di cui al comma 1, lettere a), c), e) ed al comma 2, comporta l’applicazione alla medesima impresa, da parte dell’IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.
5. Le imprese di assicurazione che non si avvalgono delle facoltà di cui al comma 1, lettere a), c), e) hanno obbligo di darne comunicazione all’assicurato all’atto della stipulazione del contratto con apposita dichiarazione da allegare al medesimo contratto. In caso di inadempimento, si applica da parte dell’IVASS una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.
6. Il secondo comma dell’articolo 2947 del Codice civile è sostituito dal seguente:
«Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro novanta giorni dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore.».
7. L’IVASS esercita poteri di controllo e di monitoraggio in merito all’osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo, in specie quelle relative alla riduzione dei premi delle polizze assicurative e al rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione di cui ai commi 4, 5 e 8. Nella relazione al Parlamento, di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, viene dato specifico conto dell’esito dell’attività svolta.
8. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l’impresa di assicurazione pubblica sul proprio sito internet l’entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi del comma 1, lettere a), c), e), ed al comma 2, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l’applicazione. L’impresa comunica altresì i medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e all’IVASS, ai fini della loro pubblicazione sui rispettivi siti internet.
9. Il mancato rispetto di una delle disposizioni di cui al comma 8 comporta l’applicazione da parte dell’IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.
10. Gli introiti derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 4, 5 e 9 sono destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all’articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
11. L’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, è abrogato.
Articolo 8
Le norme proposte si inseriscono nel quadro delle iniziative in corso, per contenere i costi dell’assicurazione RC-auto, attuando gli interventi già disposti dal precedente Governo e individuando quelli ulteriormente necessari alla riduzione strutturale dei premi di polizza nelle diverse aree del Paese.
Lo spirito complessivo degli interventi proposti attraverso la novella, tra l’altro, del Codice delle assicurazioni private (CAP), è quello di garantire la razionalizzazione ed efficientizzazione dei sistemi di gestione della fase di accertamento e liquidazione dei sinistri, al fine di contenerne i costi ed ottenere, così, una riduzione progressiva dei premi assicurativi attraverso la realizzazione di risparmi in tutte le fasi operative.
La disciplina recata dalla lettera a) del comma 1, superando le criticità evidenziate dal mercato assicurativo e dalle associazioni di rappresentanza di settore, oggetto di ricorso anche innanzi al Giudice amministrativo, mira a chiarire la non obbligatorietà dell’offerta di detti meccanismi da parte delle imprese di assicurazione, che potranno liberamente valutarne la convenienza in chiave antifrode, proponendo la stipula di contratti che prevedano l’installazione dei meccanismi elettronici di controllo delle attività del veicolo, secondo convenienza, garantendo nel contempo la massima efficacia dello strumento e la sostenibilità economica della significativa riduzione di premio praticata a vantaggio degli assicurati.
La modifica proposta, dopo aver previsto l’individuazione dei requisiti minimi dei meccanismi in conformità alla normativa ed agli standard europei, tiene fermo, a carico delle compagnie, l’assetto dei costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità dei meccanismi, confermando che le imprese sono tenute a riconoscere una riduzione significativa del premio rispetto alle tariffe stabilite.
Al fine di garantire una quantificazione della riduzione in parola, riscontrabile e verificabile, la norma prevede che lo sconto concordato non debba comunque essere inferiore al sette per cento del premio medio applicato dalla compagnia l’anno precedente su base regionale, nei casi di nuovi contratti, ovvero, nei casi di rinnovo contrattuale, nei confronti del premio già applicato all’assicurato.
Onde superare, infine, una serie di difficoltà applicative legate all’utilizzo dei dati rilevati dai meccanismi, in giudizio ed ai fini della determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri, è previsto che le risultanze dei dispositivi, conformi alla disciplina tecnica e funzionale stabilita dalla legge, fanno piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del dispositivo, ed inoltre che i dati sono trattati dalla impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del Codice della privacy, facendo divieto all’assicurato – nel contempo – di disinstallare, manomettere o comunque non rendere funzionante (ad esempio, attraverso l’interruzione temporanea del trattamento dei dati mediante funzione semplice) la rilevazione delle informazioni ad opera del dispositivo, pena la disapplicazione della riduzione del premio per la durata residua del contratto.
La disciplina recata dalla lettera b) del comma 1 mira ad evitare la prassi volta a far valere testimonianze prodotte in un momento successivo a quello della denuncia del sinistro, attraverso l’identificazione immediata del testimone sul luogo dell’incidente.
La disposizione prevede l’inammissibilità in giudizio delle testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità indicate dalla legge, salva la possibilità per il giudice di disporre l’audizione di testimoni nei casi in cui sia comprovata l’impossibilità della loro tempestiva identificazione.
E’ infine previsto che nei processi attivati per l’accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice verifichi l’eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati in altre cause nel settore dell’infortunistica stradale e, ove ne abbia riscontro, anche avvalendosi della banca dati integrata costituita presso l’IVASS, trasmetta l’informativa alla Procura della Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti. La disposizione non si applica alle testimonianze rese in adempimento di un dovere d’ufficio.
La disciplina recata dal comma 1, lettera c), modificando il Codice delle assicurazioni, regola ed estende la portata del risarcimento in forma specifica, abrogando le disposizioni già previste dall’articolo 14 del d.P.R.18 luglio 2006, n. 254..
Al fine di ridurre i costi connessi alla liquidazione dei sinistri ed attenuare la dinamica dei premi pagati dagli assicurati, è stabilito che in alternativa al risarcimento per equivalente sia facoltà delle imprese di assicurazione risarcire in forma specifica, in tutte le ipotesi di danni a cose ed in assenza di responsabilità concorsuale, fornendo la necessaria garanzia sulle riparazioni effettuate attraverso impresa convenzionata.
Al fine di controllare che la riduzione dei costi di gestione dei risarcimenti da parte delle imprese si traduca in una contestuale riduzione dei premi di polizza offerti agli assicurati, le compagnie che intendano avvalersi di detta facoltà comunicano ogni anno all’IVASS (ed, in prima applicazione, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto) l’entità delle riduzioni previste che, in ogni caso, non dovrà essere inferiore al cinque per cento del premio medio applicato dalla compagnia l’anno precedente su base regionale.
Onde garantire una maggior tutela in alcune aree del Paese, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito l’IVASS, in base a specifici criteri e determinate variabili temporali, saranno individuate le zone territoriali in cui detta riduzione non potrà essere inferiore al dieci per cento del premio medio applicato dalla compagnia l’anno precedente su base regionale.
Il danneggiato che, al fine di richiedere le riparazioni alla propria impresa di fiducia, liberamente intendesse rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell’impresa convenzionata, avrà diritto al versamento, direttamente all’impresa che ha svolto l’attività di autoriparazione, di una somma corrisposta a titolo di risarcimento, comunque non superiore al costo che l’impresa di assicurazioni avrebbe sostenuto provvedendo alla riparazione diretta delle cose danneggiate, salvo presentazione di fattura.
E’ previsto, in caso di mancata comunicazione dell’entità delle riduzioni annuali, l’impossibilità, per l’impresa, di esercitare tali facoltà nell’anno successivo.
La disciplina recata dal comma 1, lettera d), al fine di consentire alle imprese di assicurazioni l’utile accertamento della sussistenza e dell’entità del danno, nonché una più attenta valutazione delle determinazioni conclusive da comunicare al danneggiato in merito alla richiesta di risarcimento, aumenta da cinque a dieci, i giorni non festivi in cui le cose danneggiate sono messe a disposizione dell’assicuratore.
E’ previsto che la procedura attivabile nei casi in cui vengano evidenziati indizi di frode si applichi anche in presenza di altri indicatori acquisiti dall’archivio integrato informatico di cui all’articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché dai dispositivi elettronici di cui all’articolo 132, comma 1, o emersi in sede di perizia dai cui risulti documentata l’incongruenza del danno dichiarato dal richiedente.
Modificando la previsione secondo cui restavano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell’azione di risarcimento nei termini previsti dall’articolo 145 del CAP, nonché il diritto del danneggiato di ottenere l’accesso agli atti ai sensi dell’articolo 146 CAP è previsto, infine, che l’azione in giudizio sia proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell’impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di novanta giorni di sospensione della procedura.
La disciplina recata dalla lettera e) del comma 1 stabilisce che l’impresa di assicurazione ha la facoltà di prevedere, in via contrattuale ed in conformità agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il divieto di cessione a terzi del diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, senza il consenso dell’assicuratore tenuto al risarcimento. Anche in questo caso, onde garantire l’immediato vantaggio economico per coloro i quali accettino la limitazione delle proprie facoltà contrattuali, è previsto che l’impresa di assicurazione applichi una significativa riduzione del premio a beneficio dell’assicurato, in misura non inferiore al quattro per cento del premio base applicato su base nazionale, nell’anno precedente.
La disciplina recata dai commi 2 e 3, ancora al fine di ridurre i costi di gestione in esito ai sinistri con lesioni, prevede che le imprese sino tenute a proporre clausole contrattuali, facoltative per l’assicurato, che prevedono prestazioni di servizio medico-sanitari rese da professionisti individuati e remunerati dalle imprese stesse. E’ altresì prevista una significativa riduzione del premio a beneficio dell’assicurato che acconsenta ad avvalersi dei professionisti convenzionati, non inferiore al sette per ceno del premio medio applicato dalla compagnia l’anno precedente su base regionale.
Viene modificata, infine, la disciplina concernente il risarcimento del danno alla persona per lesioni di lieve entità, accordato a seguito di riscontro medico legale da cui risulti solo strumentalmente accertata l’esistenza della lesione.
La disciplina recata dai commi 4 e 5 prevede l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie a carico dell’impresa, nonché la riduzione automatica del premio contrattuale, sia nel caso di mancata riduzione dei premi, con riferimento al comma 1, lettere a), c), e) e comma 2, sia nelle ipotesi in cui non le stesse imprese non abbiano dato comunicazione del mancato avvalimento delle facoltà previste al comma 1, lettere a), c), e), tramite apposita dichiarazione da allegare al contratto, in fase di stipula o di rinnovo.
La disciplina recata dal comma 6 modifica il comma 2 dall’articolo 2947 del Codice civile prevedendo, con riferimento al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie, la decadenza del diritto del danneggiato qualora non venga presentata la richiesta entro novanta giorni dal verificarsi del fatto dannoso.
La norma, che mira a contrastare il fenomeno delle frodi in assicurazione, in fase di accertamento e liquidazione del sinistro, fa salva, in ogni caso, la prescrizione biennale già prevista dall’articolo 2947 c.c., escludendo dall’applicazione del termine decadenziale i casi di forza maggiore.
Le norme proposte ai commi da 7 a 9 mirano a garantire il controllo ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni adottate nel settore assicurativo, con specifico riguardo agli esiti previsti, in termini di riduzione immediata dei premi assicurativi, a vantaggio dei cittadini. In particolare, attraverso obblighi di comunicazione e pubblicazione posti a carico delle imprese, corrispondenti ai poteri di sanzione, controllo ed informativa, a carico dell’IVASS e del Ministero dello sviluppo economico, si garantisce una rendicontazione pubblica dei vantaggi per il Paese, in via ciclica, sui siti internet dei soggetti coinvolti ed attraverso la relazione al Parlamento di cui all’articolo 13, del decreto-legge n. 95 del 2012.
La norma proposta al comma 10 stabilisce che gli introiti delle sanzioni amministrativa pecuniarie siano destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Il comma 11 abroga l’articolo 14 del DPR 254/2006, che subordinava la facoltà per la compagnia di offrire il risarcimento in forma specifica alla sottoscrizione da parte dell’assicurato di clausole che prevedessero espressamente tale possibilità, in cambio dell’applicazione di uno sconto sul premio.
L’ha ribloggato su PERITI AUTO http://www.peritiauto.it.
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