Mondo Perito

LA GESTIONE DEL RUOLO DEI PERITI ASSICURATIVI E’ PASSATA A CONSAP SPA

LA GESTIONE DEL RUOLO DEI PERITI ASSICURATIVI E’ PASSATA A CONSAP SPA

I periti assicurativi devono far riferimento alla CONSAP dal primo di gennaio e non più all’ISVAP

Dal 1 gennaio 2013 ISVAP è stato chiuso e le gestioni sono passate al neocostituito IVASS e alla CONSAP. Il Ruolo Periti Assicurativi è passato a CONSAP S.p.a, mentre gli intermediari e le Compagnie sono passate sotto il controllo di IVASS.
Il Ruolo P.A. contiene gli estremi di ciascun perito iscritto (nome, cognome, data di nascita, numero e data di iscrizione, codice fiscale e sedi operative) ed è consultabile dal sito di consap www.consap.it . Nello stesso sito c’è la sezione informativa aggiornata per ogni perito o per aspirante tale.
 

Ruolo dei Periti Assicurativi

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Giurisprudenza, Mondo Perito

Messa a disposizione del veicolo per gli accertamenti peritali

pubblicato 01/feb/2013 05:57 da aicis
Con l’entrata in vigore della Legge 27/2012 (conversione del decreto “Liberalizzazioni”) il 26 marzo 2012, i tempi per la messa a disposizione del veicolo erano scesi da otto a due giorni non festivi.
E’ evidente che il termine di due giorni non poteva essere sufficiente per organizzare ed espletare le operazioni peritali, soprattutto qualora i giorni di disponibilità indicati nella richiesta di risarcimento fossero consecutivi e immediatamente successivi al ricevimento della segnalazione. Da questo punto di vista, non poteva essere considerata risolutiva la disposizione recata dal nuovo comma 3 dell’articolo 148 del Codice delle Assicurazioni che, nel prevedere l’obbligo per il danneggiato di non poter rifiutare gli accertamenti necessari alla stima del danno (pena la sospensione dei termini di offerta) faceva riferimento ai termini generici previsti dal comma 1, tra cui rientrava il suddetto termine minimo di due giorni per la messa disposizione delle cose danneggiate.
Nel rappresentare al Governo le materiali difficoltà nel procedere all’accertamento del danno ai fini dell’offerta risarcitoria, l’organismo direttivo dello Stato aveva immediatamente espresso condivisione sull’opportunità di correggere la norma, pur con tempi non particolarmente rapidi.
Oggi, la Legge 221/2012 (Conversione Decreto Crescita “Bis”) modifica nuovamente l’art. 148 CdA comma 1, riportando gli obblighi di legge ai tempi  indicati nel primo decreto “Liberalizzazioni” (cinque) con obbligo di indicare sulla richiesta di risarcimento i giorni, il luogo e le ore in cui le cose danneggiate siano disponibili per non meno di 5 giorni non festivi.
AICIS Notizie