Il Perito Assicurativo


L’attività di perito assicurativo è regolamentata ormai da tempo, prima con la legge n. 166/1992 e attualmente con il D.lgs n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni private), entrambe prevedono l’obbligo di iscrizione al Ruolo per coloro che effettuano, professionalmente, l’accertamento e la stima dei danni alle cose danneggiate in conseguenza di incidenti derivanti dalla circolazione, dal furto, o dall’incendio di veicoli a motore o natanti soggetti al regime di assicurazione obbligatoria di responsabilità civile.

Il perito assicurativo è un professionista indipendente, che, nella sua qualità di esperto verifica ed attesta l’esistenza del danno (cosiddetto accertamento) ed individua i costi di ripristino (cosiddetta stima) delle cose danneggiate per conto dei privati, delle imprese assicurative o delle autorità giudiziarie. Nell’ambito della propria attività ed a seconda del contenuto del mandato ricevuto, il perito potrà essere chiamato ad effettuare sopralluoghi, analisi, accertamenti, valutazioni, studi, conclusioni.

Il perito assicurativo è quindi colui che, grazie alle sue conoscenze tecniche, valuta correttamente un danno in seguito ad incidente stradale, furto o incendio di un veicolo a motore o natante così decidendo i conseguenti risarcimenti e per questo motivo la legge richiede che il perito assicurativo sia competente e indipendente. Professionalità e trasparenza devono essere chiaramente certificate affinché si possa operare come perito assicurativo in Italia.

Accesso al Ruolo Nazionale dei periti assicurativi

L’attività peritale, l’iscrizione al ruolo e le modalità dell’esame sono disciplinate da regolamento ISVAP n. 11/2008, da gennaio 2013 la gestione del ruolo è passata alla CONSAP, mentre l’ISVAP è stato sostituito dall’IVASS.

1. Per ottenere l’iscrizione nel ruolo la persona fisica deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili;
b) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna irrevocabile comportante l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
c) non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, né essere stato presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all’adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l’impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all’adozione dei provvedimenti stessi;
d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
e) aver conseguito un diploma di scuola media secondaria superiore o di laurea triennale;
f) aver svolto tirocinio di durata biennale presso un perito abilitato;
g) aver superato una prova di idoneità secondo quanto previsto dal comma 3.
2. Fermo il disposto dell’articolo 156, non possono esercitare l’attività di perito assicurativo né essere iscritti nel ruolo gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, i riparatori di veicoli e di natanti e i pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno.
3. Ai fini dell’iscrizione, il perito deve possedere adeguate cognizioni e capacità professionali, che sono accertate dalla CONSAP tramite una prova di idoneità, consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell’esercizio dell’attività. La CONSAP determina, con regolamento, i titoli di ammissione e le modalità di svolgimento della prova valutativa, provvedendo alla relativa organizzazione e gestione.

Leggi anche la normativa

Leggi anche come eseguire una perizia

Leggi anche come valutare un veicolo

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3 pensieri su “Il Perito Assicurativo”

  1. è tra le figure più importanti dell’iter assicurativo relativo al sinistro stradale, invece, SOLO qui in Italia, è la figura più sottostimata direttamente dalle stesse compagnie nonché la meno onorata per i propri incarichi, ormai ridotti ad una specie di stime a “catena di montaggio”. Ora, solo un cinese potrebbe sostituire qui in Italia la figura del Perito Assicurativo, e solo in loro potranno trovare un futuro! Il vecchio perito assicurativo??? Mi auguro che come categoria si capovolga nettamente e si schieri dalla parte dei privati o degli studi legali chiamandosi perito estimatore, come consulente tecnico di parte, contro le mandanti (che per anni lo hanno sfruttato e preso in giro !! ).

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