Patrocinio Stragiudiziale


Con la legge n. 4/2013 è stata sancita la professione del PATROCINATORE STRAGIUDIZIALE.

La norma definisce i requisiti relativi all’attività professionale del Patrocinatore Stragiudiziale, ossia l’esperto di risarcimento del danno. Detti requisiti sono specificati, a partire dai compiti e attività specifiche identificate, in termini di conoscenza, abilità e competenza in conformità al Quadro europeo delle qualifiche (European Qualifications Framework – EQF) e sono espressi in maniera tale da agevolare i processi di valutazione e convalida dei risultati dell’apprendimento.

Tale figura acquista tutta la dignità e autorevolezza necessaria per imporsi sul mercato e all’attenzione dei consumatori. Tale riconoscimento è governato dalla relativa norma UNI, che determina i requisiti minimi che il professionista deve possedere per garantire i consumatori circa la propria preparazione ed esperienza.

E’ nata così una figura professionale che ricerca con competenza una rapida soluzione della controversia nell’ambito della normativa esistente senza la ricerca assoluta del “processo” poiché conscio e consapevole appieno sia dei diritti del danneggiato sia delle possibilità di transazione con risarcimento “congruo” del danno… Uomini del fare dunque… Il patrocinatore rappresenta colui che “coccola” il proprio cliente anche “contro” gli aspetti amministrativi burocratici delle compagnie stesse…

Oggi con la neonata normativa UNI 11477, guarda caso la prima in ordine temporale ad esser stata emanata dopo la promulgazione della LEGGE 04/2013, v’è la possibilità per i “patrocinatori stragiudiziali” ossia “gli esperti di risarcimento del danno” di veder certificata la propria professionalità e competenza.

 L’Esperto di infortunistica / Patrocinatore Stragiudiziale deve essere:

  • etico, veritiero, onesto e riservato
  • propositivo: non ancorato a schematizzazioni precostituite ma predisposto alle innovazioni
  • di mentalità aperta: disposto a prendere in considerazione idee o punti di vista alternativi
  • diplomatico: avere tatto nei rapporti con gli altri
  • dotato di capacità di comunicazione interpersonale
  • percettivo: capace di comprendere le necessità di cambiamento e di miglioramento
  • versatile: abile ad adattarsi a differenti situazioni
  • tenace: perseverante, concentrato nel raggiungere gli obiettivi
  • risoluto: capace di agire e comportarsi in maniera autonoma e contemporaneamente interagire in modo efficace con gli altri, predisposto all’analisi e alla sintesi
  • pratico: realistico nell’approccio con predisposizione alla gestione del tempo e delle risorse a disposizione.

CONOSCENZE E ABILITA’

Il Patrocinatore Stragiudiziale deve possedere le conoscenze e abilità pertinenti alla sua attività nelle seguenti aree di competenza:

1.            Giuridica

  • Elementi di diritto civile con particolare riferimento agli articoli da 2043 a 2059  del codice civile;
  • Decreto legislativo Decreto legge 27 giugno 2003, n.151 (Nuovo codice della strada), e relative norme di attuazione e successive modifiche;
  • Elementi di procedura civile;
  • Elementi di diritto e procedura penale;
  • Legge 990 del 1969 e successive modificazioni;
  • D.Lgs.vo 7 settembre 2005 n. 209 (cod.delle Ass.ni Private);
  • DPR 18 luglio 2006 n.254

2.            Medica

  • Le lesioni, il nesso di causa, le preesistenze.
  • Il danno biologico da inabilità temporanea ed invalidità permanente.
  • Il danno alla specifica attività lavorativa, perdita di chance.
  • Il danno estetico..
  • Il danno esistenziale.

 3.            Tecnica

Quantificazione del:

  • danno biologico,
  • danno morale,
  • danno esistenziale,
  • danno patrimoniale
  • danno da morte
  • danno a cose e animali.

Assistenza nelle trattative con privati e Compagnie di Assicurazione (con esclusione di ogni attività riservata agli esercenti la professione forense – sanitaria ed altre comunque regolate da leggi sugli ordinamenti professionali);

  • Conoscenze tecniche e normative legate all’ambito dei veicoli e degli eventi circolatori.
  • attività di valutazione
  • Consulenza tecnica nell’ambito degli eventi riconducibili alla circolazione stradale
  • Tecnica dei mezzi di trasporto terrestri e dei natanti soggetti alla disciplina della legge sull’assicurazione obbligatoria.
  • Legge della Privacy
  • Nozioni di Marketing
  • Nozioni di Etica
  • Nozioni di Comunicazione

 

Vai alla Normativa

 

Per ulteriori informazioni sulla professione vai sul sito del C.U.P.S.IT. – Comitato Unico Patrocinatori Stragiudiziali Italiani al seguente indirizzo www.cupsit.it

Copyright © foto: Oleksandr Rybitskyi

8 pensieri su “Patrocinio Stragiudiziale”

  1. Innanzitutto complimenti per il blog. Ho cercato su vari siti e si legge che per diventare patrocinatori bisognerebbe seguire un corso che attesti le proprie competente ma è molto generico mentre su altri siti non viene riportato nulla. Esempio su un noto sito di un brand di infortunistica stradale si asserisce che occorre semplicemente una P.IVA ecc. La mia domanda è.. se una persona ha lavorato svariati anni in uno studio di infortunistica stradale, seppur non ha una certificazione, può mettersi in proprio ed assistere un cliente? Ho visto che l’ANEIS ha un proprio albo ma a differenza dei P.A. non c’è una regolamentazione che impone un iscrizione ad un albo o sbaglio?

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    1. Buonasera. La ringrazio. I requisiti sono quelli stabiliti dalla legge n. 4 del 2013. Non c’è obbligo di iscrizione a qualunque associazione e non c’è obbligo di superamento di corsi e/o esami. Diploma scuola secondaria e competenze acquisite presso studi professionali sono necessarie.

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  2. Salve, per prima cosa vi faccio i miei complimenti per il Vostro sito,era proprio quello che cercavo, vorrei porle una domanda, sono interessato alla professione di Patrocinatore stragiudiziale e ho seguito un corso online di 30 ore conseguendo il 1 aprile l’attestato di partecipazione al corso, posso incominciare da subito a lavorare acquistando anche il software apposito e aprendo la partita iva? Grazie anticipatamente per la risposta

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    1. Buongiorno Vincenzo. Innanzitutto la ringrazio per aver apprezzato il blog. Per quanto riguarda la sua posizione lei puoi avviare il suo studio avendo i requisiti di cui alla legge n. 4/2013. Le consiglio di confrontarsi con un commercialista di sua fiducia. Inoltre, per ulteriori informazioni ed approfondimenti non esiti a contattare il Cupsit (www.cupsit.it) all’indirizzo segreteria.cupsit@gmail.com. Cordialmente, L.M.

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  3. Buongiorno Luigi, i miei complimenti per il blog veramente professionale!

    In merito ai corsi per diventare patrocinatore stragiudiziale sai consigliare un centro professionale e affidabile?

    Inoltre c’è un libro di testo che si dovrebbe acquistare da studiare tipo “Bibbia” del settore?

    Grazie mille

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    1. Buongiorno Roberto. Fa sempre piacere ricevere dei complimenti, grazie mille.
      In merito alla tua richiesta posso consigliarti di contattare il Cupsit http://www.cupsit.it (vedi nel sito i contatti per chiedere info su corsi ed aggiornamenti).
      Come testi ce ne sono molti in circolazione. Ti do più riferimenti: il risarcimento nell’infortunistica stradale, manuale di infortunistica stradale e formulario dell’infortunistica stradale di Maggioli Editore. Poi Infortunistica stradale ed. 2019/2020 ed. Admaiora. Infine ti consiglio di acquistare un testo per danni da insidia stradale e responsabilità della pubblica amministrazione e del codice della strada. Cercando su internet troverai i testi da acquistare.
      Saluti,
      L.M.

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  4. Buonasera complimenti per il blog molto professionale.
    Volevo chiedervi una cosa riguardante la parte tecnica: il Patrocinatore Stragiudiziale puó fare una perizia di parte? Mi spiego meglio; durante la gestione di una pratica puó valutare un danno mediante appositi software ed inviare la stima di parte alla comoagnia? Ovviamente firmando la predetta perizia di parte?

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    1. Buonasera Enrico.
      La ringrazio per i complimenti. In merito alla sua domanda le spiego in breve.
      Come stabilito dall’art. 156 D.Lgs. 209/2005, in ambito RcAuto l’attività professionale di perito assicurativo per l’accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo. Pertanto, il Patrocinatore Stragiudiziale non può redigere una perizia tecnica, seppur possa avere le dovute competenze tecnico-scientifiche.
      L’iscrizione al ruolo nazionale dei periti assicurativi (tenuto da Consap) é obbligatorio per la stima dei danni ai veicoli o ai natanti.
      Può trovare più informazioni consultando il sito di Consap (www.consap.it).
      Le consiglio infine di ricercare l’art. 156 Codice delle assicurazioni private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209).

      Resto a disposizione per ogni ulteriore informazione.
      Saluti,
      L.M.

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