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Nessun obbligo per i professionisti di dotarsi di POS. Lo dicono gli avvocati!

divieto

Tanti dubbi da parte di numerosi professionisti in merito alle disposizioni previste da D.L. 179/2012.

A quanto pare non sussiste l’obbligo di possedere un POS all’interno di uno studio professionale.
Lo sostiene il CNF (Consiglio Nazionale Forense), secondo cui la previsione del D.L. 179/2012 (Sviluppo bis) di dotarsi di POS corrisponderebbe a chiari intenti di semplificazione e non stabilirebbe affatto che tutti i professionisti debbano dotarsi di strumenti di pagamento elettronico.
Si tratterebbe, piuttosto, di un onere a carico del professionista per facilitare il cliente nella modalità di pagamento a fronte della prestazione professionale resa.

Il CNF ha trasmesso una Circolare agli Ordini degli Avvocati in cui chiarisce che “la previsione corrisponde a chiari intendimenti di semplificazione e non stabilisce affatto che tutti i professionisti debbano dotarsi di POS, né che tutti i pagamenti indirizzati agli avvocati dovranno essere effettuati in questo modo a partire dalla data indicata, ma solo che, nel caso il cliente voglia pagare con una carta di debito, il professionista sia tenuto ad accettare tale forma di pagamento”.
Qualora, poi, il cliente dovesse effettivamente richiedere di effettuare il pagamento tramite carta di debito, e l’avvocato ne fosse sprovvisto, “si determinerebbe semplicemente la fattispecie della mora del creditore, che, come noto, non libera il debitore dall’obbligazione. Nessuna sanzione è infatti prevista in caso di rifiuto di accettare il pagamento tramite carta di debito”.
In altre parole viene confermata la centralità della volontà delle parti del contratto d’opera professionale (cliente e professionista) per la individuazione delle forme di pagamento. “Ad esempio, i clienti che sono soliti effettuare i pagamenti tramite assegno o bonifico bancario potranno continuare a farlo”.

In definitiva, secondo il CNF, la nuova disposizione introduce un onere, piuttosto che un obbligo giuridico, ed il suo campo di applicazione è necessariamente limitato ai casi nei quali saranno i clienti a richiedere all’avvocato di pagare la prestazione con carta di debito.

Le stesse valutazioni valgono anche per gli altri professionisti.

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